Costituzione del Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) ex art. 3, comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2022-2024, con Intesa Stato-Regioni sancita in data 18 marzo 2026 (rep. Atti n. 28/CSR).
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta (ACN PLS) - Triennio 20122-2024, con Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18/03/2026 rep. Atti n. 28/CSR), ed in particolare quanto disposto dai seguenti articoli:
- l'articolo 3, comma 4: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo.
Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo articolo 8, comma 3."
- l'articolo 8, commi 2-3: "2. Le Regioni definiscono gli atti di programmazione inerenti alle forme organizzative (AFT- Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP- Unità Complessa di Cure Primarie) osservando i seguenti criteri generali:
a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b) istituzione delle UCCP come forme organizzative multiprofessionali del Distretto tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell'equità di accesso alle cure;
c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e UCCP, anche tramite idonei sistemi informatici senza oneri a carico dei pediatri di libera scelta;"
"3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma è determinata dagli Accordi Integrativi Regionali."
- l'articolo 15, commi 3, 5 e 7:
"3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.
"5. I rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. L'Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti."
"7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell'anno precedente. Per le trattative disciplinate dall'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse."
- la Dichiarazione a verbale n. 1: "Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un'unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento."
RITENUTO di dover pertanto procedere, in ottemperanza agli articoli 3, comma 4 e art. 8, comma 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale sopra citato, alla costituzione del Tavolo di negoziazione regionale al fine di avviare un confronto nelle materie oggetto di trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR);
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del citato Accordo Collettivo Nazionale, la consistenza associativa ai fini della composizione della delegazione trattante cui far riferimento è quella risultante dalla rilevazione di SISAC delle deleghe all'1/1/2025;
- con nota prot. n. 409340 del 08/07/2026 è stato chiesto alle Organizzazioni sindacali della Pediatria di Libera Scelta, firmatarie del richiamato Accordo Collettivo Nazionale, nel rispetto della rappresentatività sindacale, di indicare nominativi dei propri rappresentanti da nominare quali componenti del sopramenzionato Tavolo e di dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente e della Dichiarazione a verbale n. 1 dell'ACN, confermando l'assenso alla proposta di composizione numerica della delegazione trattante regionale;
- sulla base dell'ultima certificazione di SISAC della rappresentatività sindacale rilevata all'1.1.2025, in riferimento al comparto Pediatria di Libera Scelta, le deleghe su base regionale utili ai fini dell'AIR risultano così suddivise:
- FIMP (99,13%);
- FEDERAZIONE CIPE (0,44%);
PRESO ATTO che, alla scadenza del termine assegnato, ha trasmesso riscontro la sola Organizzazione Sindacale FIMP, confermando l'assenso alla composizione proposta e indicando i propri rappresentanti da accreditare quali componenti della delegazione trattante regionale, mentre non risulta pervenuto riscontro da Federazione CIPE;
RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del Tavolo di negoziazione regionale con i rappresentanti formalmente accreditati dall'Organizzazione Sindacale che ha trasmesso riscontro entro il termine assegnato;
RILEVATO che, tenuto conto della consistenza associativa risultante dalla rilevazione SISAC al 1° gennaio 2025 e dell'esigenza di assicurare la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa, la Regione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del citato ACN, ha proposto la composizione numerica della componente sindacale del Tavolo in complessivi n. 4 rappresentanti, così articolati:
- n. 3 rappresentanti per FIMP
- n. 1 rappresentante per FEDERAZIONE CIPE
prevedendo che nell'impossibilità a partecipare agli incontri, il rappresentante accreditato potrà comunicare alla struttura competente il nominativo del proprio rappresentante delegato;
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di costituire, in ottemperanza dell'articolo 3, comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2022-2024, il Tavolo di negoziazione regionale al fine di avviare la trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale, nella composizione di seguito indicata:
Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
1. Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto, o suo delegato;
2. Direttore dell'U.O. Assistenza Territoriale - Regione del Veneto, o suo delegato;
3. Dott.ssa Viviana Coffele Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;
Componenti di parte medica in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:
1. Dr. Mattia Doria FIMP;
2. Dr. Massimo Pasqualini FIMP;
3. Dr. Pittarello Daniele FIMP;
3. di prevedere che nell'impossibilità a partecipare agli incontri o a seconda degli argomenti trattati, sia il componente regionale di parte pubblica che il rappresentante sindacale accreditato - questi ultimi attraverso il proprio capo delegazione - potranno comunicare alla struttura competente il nominativo del proprio rappresentante delegato;
4. di prevedere che la partecipazione di eventuali esperti/uditori di parte sindacale dovrà essere preventivamente comunicata agli uffici regionali in via esclusiva tramite il capo delegazione; la presenza di figure esterne è comunque limitata ad n. 1 esperto/uditore per sigla sindacale; l'esperto/uditore in ogni caso siederà a parte rispetto al Tavolo istituito e non interverrà direttamente agli incontri;
5. di stabilire che detto Tavolo resterà in carica fino alla definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR), salvo diverse disposizioni che si rendessero necessarie;
6. di incaricare l'U.O. Assistenza Territoriale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.