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Bur n. 100 del 28 luglio 2026


Materia: Sanità e servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 16271 del 24 luglio 2026

Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR). Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Triennio 2022-2024, con Intesa Stato-Regioni sancita in data 5 febbraio 2026 (Rep. atti n. 14/CSR del 5 febbraio 2026).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede alla costituzione del Tavolo di negoziazione regionale al fine di avviare un confronto nelle materie oggetto di trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR), in attuazione del nuovo ACN della Specialistica del 05/02/2026.

Il Direttore generale

VISTO il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Triennio 2022-2024, con Intesa Stato-Regioni sancita in data 05/02/2026, in particolare:

  • l'articolo 3, comma 4 "Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall'articolo 41.

Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali, in attuazione degli atti di programmazione regionale."

  • l'articolo 14, commi 3, 5 e 7 "3. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali. (...) 5. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione numerica delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione. L'Accordo Collettivo Nazionale e gli accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti. (...) 7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell'anno precedente. Per le trattative disciplinate dall'articolo 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e smi la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse."
     
  • la dichiarazione a verbale n. 2 "Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel rispetto del principio di democraticità interno quali rappresentanti di un'unica organizzazione sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento."

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza dell'art. 3, comma 4 dell'ACN del 05/02/2026, alla costituzione del Tavolo di negoziazione regionale al fine di avviare un confronto nelle materie oggetto di trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR);

CONSIDERATO CHE:

  • ai sensi del citato Accordo Collettivo Nazionale, la consistenza associativa ai fini della composizione della delegazione trattante cui far riferimento è quella risultante dalla rilevazione di SISAC delle deleghe all'1/1/2025;
     
  • con nota prot. n. 409232 del 08/07/2026 è stato chiesto alle Organizzazioni sindacali degli Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali, firmatarie del richiamato Accordo Collettivo Nazionale, nel rispetto della rappresentatività sindacale, di indicare i nominativi dei propri rappresentanti da individuare quali componenti del sopramenzionato Tavolo e di dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente;
     
  • alla nota regionale in questione le Organizzazioni Sindacali SUMAI e FESPA hanno riscontrato come da corrispondenza agli atti degli uffici regionali competenti;
     
  • sulla base dell'ultima certificazione di SISAC della rappresentatività sindacale rilevata all'1.1.2025 le deleghe su base regionale utili ai fini dell'AIR risultano così suddivise:
  • SUMAI 85,51%;
     
  • FESPA 6,76%;
     
  • CISL Medici 5,48%;
     
  • UIL FPL 1,61%;

PRESO ATTO che, entro il termine assegnato, hanno trasmesso i nominativi dei propri rappresentanti formalmente accreditati le Organizzazioni Sindacali SUMAI e FESPA, mentre non risultano pervenute designazioni da parte di Federazione CISL Medici e UIL FPL;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione del Tavolo con i rappresentanti formalmente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali che hanno trasmesso la propria designazione entro il termine assegnato;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 dell'ACN 05/02/2026, le ore retribuite per lo svolgimento durante l'attività di servizio dell'attività sindacale "sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente ACN, nel limite delle ore di incarico settimanale. (...)";

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
 

2. di costituire, in ottemperanza dell'art. 3, comma 4 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Triennio 2022-2024, il Tavolo di negoziazione regionale al fine di avviare un confronto nelle materie oggetto di trattativa regionale per la definizione dell'AIR, nella composizione di seguito indicata:

Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:

1. Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto, o suo delegato;  

2. Direttore dell'U.O. Assistenza Territoriale - Regione del Veneto, o suo delegato;

3. Dott.ssa Simona Sforzin Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

4. Dott.ssa Giovanna Marazzato Referente per l'UOS Rapporti con i Medici in Convenzione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima

5. Dott. Renzo Grasselli Dirigente dell'UOS Convenzioni dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;


Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:

1. Massimo Zanella , SUMAI ASSOPROF;
2. Francesco D'Onghia, SUMAI ASSOPROF;
3. Mauro Poggi, SUMAI ASSOPROF;
4. Nicola Menin, SUMAI ASSOPROF;
5. Giovanna Dan, FESPA;

3. di stabilire che detto Tavolo resterà in carica fino alla definizione dell'AIR, salvo diverse disposizioni che si rendessero necessarie;

4. di prevedere che nell'impossibilità a partecipare agli incontri o a seconda degli argomenti trattati, sia il componente regionale di parte pubblica che il rappresentante sindacale accreditato - questi ultimi attraverso il proprio capo delegazione - potranno comunicare alla struttura competente il nominativo del proprio rappresentante delegato;

5. di prevedere che la partecipazione di eventuali esperti/uditori di parte sindacale dovrà essere preventivamente comunicata agli uffici regionali in via esclusiva tramite il capo delegazione; la presenza di figure esterne è comunque limitata ad n. 1 esperto/uditore per sigla sindacale; l'esperto/uditore in ogni caso siederà a parte rispetto al Tavolo istituito e non interverrà direttamente agli incontri;

6. di incaricare l'U.O. Assistenza Territoriale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

Giancarlo Ruscitti



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