Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio da destinare alla Doc Valdadige per le campagne vitivinicole 2026/2027 - 2027/2028 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 3.
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 ("Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" nel seguito Legge) ed in particolare l'art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;
VISTO il Decreto ministeriale del 28/04/2025 pubblicato in G.U. n. 109 del 13/5/2025, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini del Trentino (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge per la Doc Valdadige;
VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige approvato con DPR del 24/03/1975 e modificato da ultimo con DM del 15/09/2023;
VISTI i DDR n. 162/2020, n. 111/2022 integrato dal DDR n. 128/2022 e n. 146/2025, rispettivamente di attivazione e di mantenimento della sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Valdadige - Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2020/21 alla 2025/26;
ACQUISITA la nota prot. n. 66/2026, prot. regionale n. 357799 del 18/06/2026, integrata con n. 75/2026 del 01/07/2026, prot. n. 400064 del 02/07/2026, con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo veneto ai fini della produzione dei vini Doc Valdadige - Pinot grigio per le campagne vitivinicole 2026/2027 - 2027/2028, per le superfici vitate coltivate con la varietà Pinot grigio piantate successivamente al 31/07/2025 nelle modalità di cui al DDR n. 111 del 25 luglio 2022;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 84 del 30 giugno 2026, non sono pervenute osservazioni;
VALUTATA la documentazione allegata alle sopramenzionate nota e tenuto conto delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo che evidenziano:
- un mercato globale del Pinot grigio veneto non in grado di assorbire la prevista disponibilità di prodotto anche a causa dell'attuale situazione congiunturale;
- l'allineamento con le misure di gestione delle produzioni messe attuate dalle altre componenti dell'offerta di Pinot grigio veneto (Doc delle Venezie - Doc Venezia - Doc Vicenza - Doc Arcole - Doc Colli Berici, Doc Garda);
TENUTO CONTO che il Consorzio è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Valdadige e legittimato all'inoltro alle regioni e province autonome delle proposte per la gestione della produzione afferente alla denominazione stessa;
TENUTO CONTO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un "blocco tipologia" ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l'aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all'impianto ma che esclude per queste superfici la rivendicazione per i vini Doc "Valdadige" o "Etschaler" - Pinot grigio;
TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Valdadige con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare e servizio fitosanitario emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 551 del 16 giugno 2026 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, d'intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC "Valdadige" o "Etschtaler"- Pinot grigio, per le campagne viticole 2026/2027 e 2027/2028, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate successivamente al 31 luglio 2025;
3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere la superficie iscritta o già presente a schedario viticolo fino al 31 luglio 2025 ovvero:
a) l'impianto del vigneto, con la varietà Pinot grigio realizzato su superfici
- già coltivate a vigneto alla data del 31 luglio 2025 o
- dalle quali precedentemente alla data del 31 luglio 2025 è stato estirpato un vigneto iscritto nello schedario vitivinicolo;
b) il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2025, di superfici vitate estirpate o da estirpare già presenti a schedario viticolo alla data del 31 luglio 2025; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc "Valdadige" o "Etschtaler" e "Trentino" - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato
4. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dopo che anche le autorità competenti della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento hanno approvato analogo provvedimento per la DOC "Valdadige" o "Etschtaler";
5. di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare e servizio fitosanitario definite d'intesa con la medesima Agenzia;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali - Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all'AVEPA, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e al Consorzio "Vini del Trentino"
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.