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Bur n. 101 del 30 luglio 2026


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, CULTURA E TURISMO n. 2 del 22 luglio 2026

Procedure di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti alle materie di competenza della Direzione Energia. Atto di delega.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento il Direttore dell’Area Politiche Economiche Capitale Umano Programmazione Comunitaria Cultura e Turismo conferisce la delega all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’autorizzazione unica di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, e tutti gli altri provvedimenti autorizzatori e concessori, incluso l’atto di indizione della relativa conferenza dei servizi nonché a presiedere la stessa, per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti alle materie di competenza della Direzione Energia, nonché dell’eventuale loro diniego, al Direttore della Direzione Ricerca, dott.ssa Rita Steffanutto.

Il Direttore

VISTO l’art. 27bis “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” (PAUR) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (TUA).

VISTO l’art. 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera f) e g) del Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 “Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12” e, in particolare, l’allegato tecnico A che disciplina le procedure concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale finalizzate, tra le altre, al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all’art. 3, comma, lettera f) del medesimo regolamento, procedura svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

VISTO che il succitato allegato tecnico prevede, che, per le procedure di competenza regionale:

- l’atto di indizione della conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all’articolo 27-bis, comma 7, del TUA, è sottoscritta congiuntamente dal direttore dell’Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato e dal direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.

- il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.

VISTO“ l'art. 12 recante “Autorizzazione e semplificazione delle procedure autorizzativedel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.

VISTO l’art. 9 recante “Autorizzazione unica del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, che disciplina il procedimento autorizzatorio unico per gli interventi sugli impianti di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli che rientrano nell'Allegato C recante “Interventi in regime di autorizzazione unica.

VISTO, altresì, l’art. 15 recante “Abrogazione disposizioni transitorie” del predetto D.Lgs. n. 190/2024 che dispone, al comma 1, che le disposizioni indicate nell'allegato D, tra le quali risulta l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, parte integrante del medesimo decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile, e, al comma 2, che “A far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

VISTO l’art. 42 recante “Funzioni delle Regioni” della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall’art. 12 dalla legge regionale 5 novembre 2024 n. 27, il cui comma 2.1 recita “La Regione esercita le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” alla realizzazione all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L’autorizzazione unica è rilasciata dal direttore di area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale.”

VISTA la deliberazione n. 794 del 15 luglio 2025 della Giunta regionale che, nel disciplinare gli adempimenti conseguenti all’attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS, aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all’Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , individua, conformemente a quanto previsto dal citato art. 42 della L.R. n. 11/2001, come modificato dall’art. 12, comma 1, della L.R. n. 27/2024, il Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, o a suo delegato, quale soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.

PRESO ATTO che:

  • con deliberazione n. 312 del 30 aprile 2026 la Giunta regionale ha proceduto, nell’ambito degli adempimenti connessi all’avvio della XII legislatura, a definire ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., l'articolazione apicale delle strutture amministrative per macro-materie omogenee (c.d. Aree) e a riorganizzare le Direzioni sotto ordinate alle Aree e alle altre Strutture apicali.
  • con la citata deliberazione n. 312/2026 sono state, altresì, approvate le principali competenze delle Direzioni così come declinate in sintesi nell’allegato A al provvedimento medesimo; in tale allegato tra le competenze assegnate alla Direzione Energia, Struttura incardinata nell’ambito dell’Area Politiche Economiche Capitale Umano Programmazione Comunitaria Cultura e Turismo, si individuano il coordinamento accentrato di tutti i procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia (fonti rinnovabili, fossili, idroelettrico, biomasse e biometano) e delle relative infrastrutture di trasporto e distribuzione nonché la gestione delle verifiche tecniche, delle conferenze di servizi decisorie e dei controlli amministrativi ed economici connessi ai titoli abilitativi energetici.

RILEVATO che tra le competenze, di cui al predetto allegato, assegnate alla Direzione Energia si individuano l’adozione dei provvedimenti autorizzativi in ambito energetico di competenza regionale e gli adempimenti connessi con le infrastrutture energetiche, limitatamente agli ambiti di competenza regionale.

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 16 giugno 2026 è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Energia, ai sensi dell’art. 12 della LR n. 54/2012 e s.m.i., alla dott.ssa Rita Steffanutto.

RITENUTO, nell’ottica di semplificazione e snellimento della procedure di seguito elencate al fine di assicurare sia il pieno rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento sia il migliore perseguimento degli obiettivi di efficienza della Direzione competente, di delegare la competenza all’adozione dei seguenti provvedimenti, ai sensi delle rispettive disposizioni normative sotto indicate, incluso l’atto di indizione della relativa conferenza dei servizi nonché a presiedere la stessa, per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti alle materie di competenza della Direzione Energia, nonché dell’eventuale loro diniego, al Direttore della Direzione Energia, dott.ssa Rita Steffanutto, con decorrenza dalla data del presente atto e fino a scadenza dell’incarico di cui alla DGR n. 554/2026, ovvero fino a revoca del presente atto:

  • l’adozione, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui alla L.R. n. 12 del 27 maggio 2024 e del relativo Regolamento attuativo regionale n. 2 del 9 gennaio 2025, del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
  • l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
  • il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e per impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori termomeccanici in modalità stand alone c.d. BESS.
  • tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori di competenza della Direzione Energia.

VISTO l’art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l’art. 17, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, in particolare, gli articoli 42 “Funzioni della Regione” e 44 “Funzioni dei Province” relative alla materia dell’energia, come modificati dalla L.R. 5 novembre 2024 n. 27.

VISTO la L.R. 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

VISTO il Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 recante “Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12”.

VISTI gli artt. 11 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI gli artt. 2 e 4 del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 recante “Regolamento disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modifiche.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025 n. 1541 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo temine di conclusione”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2026 n. 422.

ATTESA la regolarità dell’istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. di conferire al Direttore della Direzione Energia, dott.ssa Rita Steffanutto, la delega all’adozione dei seguenti provvedimenti, ai sensi delle rispettive disposizioni normative sottoindicate, incluso l’atto di indizione della relativa conferenza dei servizi nonché a presiedere la stessa, per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti alle materie di competenza della Direzione Energia, nonché dell’eventuale loro diniego:
  • il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
  • il provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
  • l’autorizzazione unica di cui all’art, 9 del D.Lgs. n. 190/2024, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e per impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori termomeccanici in modalità stand alone c.d. BESS;
  • tutti i provvedimenti autorizzatori o concessori di competenza della Direzione Energia.
  1. di stabilire che la delega di cui al predetto punto 2 ha validità, con decorrenza dalla data del presente atto, fino a scadenza dell’incarico di cui alla DGR n. 554/2026, ovvero fino a revoca del presente atto.
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione Energia.
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano



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