Aggiornamento per l'anno 2026 del Registro regionale delle Associazioni Enogastronomiche. Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, D.G.R. n. 513 del 17/04/2018.
VISTA la Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 che detta le norme per il riconoscimento da parte della Regione del Veneto delle associazioni enogastronomiche operanti nel territorio Veneto;
PREMESSO che l'articolo 3 della citata legge regionale stabilisce che presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche riconosciute e che l'elenco aggiornato sia pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione;
ACCERTATO che rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato con decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 132 del 16 luglio 2025 non risultano nuove richieste di riconoscimento;
CONSIDERATO che le Associazioni enogastronomiche riconosciute ed elencate in Allegato A al presente provvedimento, hanno inviato la documentazione prevista all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 12/2017, per il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale per l'anno 2026;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 30 aprile 2026, che ha istituito la Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario, alla quale è stata assegnata la competenza della materia in oggetto;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come previsto dall'articolo 3 della Legge regionale 10 maggio 2017 n. 12, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco aggiornato delle Associazioni Enogastronomiche riconosciute e iscritte al Registro regionale - anno 2026;
3. di notificare il presente provvedimento alle Associazioni enogastronomiche interessate;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.