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Bur n. 97 del 21 luglio 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15488 del 06 luglio 2026

Chiron Energy SPV 46 S.r.l. - Lotto di impianti di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Casale sul Sile 1" e "Casale sul Sile 2" e relative opere di connessione alla rete - Comune di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE). Comuni di localizzazione: Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo alla realizzazione di un lotto di impianti di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Casale sul Sile 1" e "Casale sul Sile 2" e relative opere di connessione alla rete nei Comune di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE), ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Chiron Energy SPV 46 S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 642195 del 26/11/2025.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/03/2026.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 24/06/2026.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

VISTA la L.R. n. 17/2022 - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall'art. 47;

VISTO il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 convertito in legge 2 febbraio 2024, n. 11, con modificazioni, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.";

VISTO il D.L. 21 novembre 2025, n. 175/2025 - Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con n. 642195 del 26/11/2025, perfezionata con nota registrata al prot. reg. n. 676606 del 16/12/2025, e le successive comunicazioni intercorse, con la quale la società Chiron Energy SPV 46 S.r.l. (sede legale: Milano, via Bigli, 2; C.F. e P.IVA 12975090965), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo lotto di impianti di energia solare da fonte fotovoltaica "Casale sul Sile 1" e "Casale sul Sile 2" con potenza di picco pari a 13,23 MW in Comune di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE);

CONSIDERATO che il proponente ha effettuato l'analisi dell'effetto cumulo, ai sensi del D.M. n. 52 del 30/03/2015, dalla quale è emerso che nel raggio di 1 km è presente un impianto fotovoltaico autorizzato nel Comune di Mogliano Veneto (TV) di potenza pari a 6.229,05 kWp;

TENUTO CONTO che il proponente dichiara che l'impianto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera d-quinques, denominato "impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.", alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ed in applicazione del D.M. 52/2015;

VISTA la nota n. 27221 del 20/01/2026, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/01/2026 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTE le note di richiesta integrazioni trasmesse dai seguenti Enti interessati:

  • Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, nota registrata al prot. reg. n. 40496 del 27/01/2026;
  • Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, nota registrata al prot. reg. n. 55822 del 03/02/2026;
  • Comune di Casale sul Sile, nota registrata al prot. reg. n. 124534 del 19/02/2026.

PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

  • Comune di Quarto d'Altino (VE), note registrate al prot. reg. n. 101286 del 09/02/2026 e n. 150759 del 05/03/2026;
  • Terna S.p.A., note registrate al prot. reg. n. 107019 del 10/02/2026 e n. 124472 del 19/02/2026;
  • Città Metropolitana di Venezia, nota registrata al prot. reg. n. 129025 del 23/02/2026;
  • Comune di Mogliano (TV), nota registrata al prot. reg. n. 128422 del 23/02/2026;
  • Piave Servizi S.p.A., nota registrata al prot. reg. n. 128522 del 23/02/2026.

VISTA la nota n. 162993 del 12/03/2026 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2026, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTE le pec registrate al prot. reg. nn. 213495, 213505, 213518, 213530, 213541, 213552, 213570 e 213587 del 10/04/2026, con le quali il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la suindicata nota n. 162993 del 12/03/2026;

VISTO il parere espresso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, e registrato al prot. reg. n. 345507 del 16/06/2026;

VISTO il parere espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, registrato con prot. reg. n. 368728 del 23/06/2026;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09/01/2025, di cui all'art. 17 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato il modulo per la procedura di vinca valutazione preliminare - screening specifico (livello I);

VISTO il parere motivato positivo n. 212 del 04/06/2026, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto che l'impianto fotovoltaico in argomento non determina un'incidenza significativa sui Siti della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità dei medesimi con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

TENUTO CONTO dei tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 8 (otto) anni;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 24/06/2026:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
  • il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;
  • D.M. 10/09/2010;
  • Il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;
  • il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;
  • la Legge n. 41 del 21/04/2023;
  • il D.L. n. 13 del 24/05/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;
  • Legge n. 11 del 02/02/2024;
  • il D.L. n. 63 del 15/05/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101;
  • il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
  • il D.L. n. 175 del 21/11/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4;
  • la L.R. n. 17 del 22/07/2022;
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024;
  • i Regolamenti regionale n. 2/2025 e n. 4/2025.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo lotto di impianti di energia solare da fonte fotovoltaica "Casale sul Sile 1" e "Casale sul Sile 2" con potenza di picco pari a 13,23 MW in Comune di Casale sul Sile (TV), le cui opere di connessione interessano anche i Comuni di Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE);

PRESO ATTO che l'impianto sarà allacciato alla rete elettrica nazionale secondo uno schema di collegamento che prevede la costruzione della nuova linea MT a 20 kV per il collegamento in antenna dalla cabina primaria esistente AT/MT Quarto d'Altino;

CONSIDERATO che il percorso del cavidotto di connessione, completamente interrato, si sviluppa nei Comuni di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE) per una lunghezza complessiva pari a circa 940 m;

CONSIDERATO che dalla documentazione esaminata, il progetto non presenta elementi di incompatibilità con i contenuti del P.T.R.C., del P.T.C.P. di Treviso, della Pianificazione territoriale della Città Metropolitana di Venezia (P.T.G.M.) e con gli strumenti comunali dei Comuni di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE);

RILEVATO che, l'area di progetto, ai sensi di quanto disposto dal Piano degli Interventi del Comune di Casale sul Sile (TV), è classificata ZTO D4 - Parco Tematico;

CONSIDERATO che sono state analizzate le aree idonee su terraferma ai sensi di quanto disposto dall'art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e, nel merito, l'area di progetto presenta le seguenti caratteristiche di idoneità:

  • comma 1, lettera l), punto 4): le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
  • comma 1, lettera l), punto 2): le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (solo parzialmente).

CONSIDERATO che l'area di progetto presenta il seguente indicatore di idoneità, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 17/2022:

  • lett. a): le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse.

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza del seguente indicatore:

Articolo 3, comma 1, lettera B

  • punto 5): aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico.

VALUTATO che, con riferimento all'indicatore di presuntiva non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, punto 5) della L.R. n. 17/2022, le aree interessate dal progetto in questione ricadono nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e come tali comprese nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni 2021 - 2027 approvato con il D.P.C.M. del 01/12/2022;

CONSIDERATO che con le delibere n. 11 e 12 del 18/12/2025 della Conferenza Istituzionale Permanente sono state adottate in salvaguardia le mappe di allagabilità (altezze idriche), di pericolosità e di rischio da alluvione e che tali mappe sono divenute vigenti il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della delibera n. 12/2025, avvenuta il 21 gennaio 2026;

PRESO ATTO che con nota registrata al prot. reg. n. 55822 del 03/02/2026, l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha chiesto integrazioni documentali, rilevando che "Con riferimento al rilascio dei titoli abilitativi andrà prodotta la documentazione attestante il rispetto della quota di sicurezza idraulica per tutti gli elementi del progetto (cabine e pannelli); la quota di sicurezza idraulica dovrà essere puntualmente rappresentata negli elaborati grafico-progettuali.

In merito alla quota di sicurezza idraulica, si evidenzia che nella fattispecie in esame, per le aree interessate da pericolosità moderata P1 di tipo storico e/o a scolo meccanico, questa assume il valore di almeno 0,5 m al di sopra del piano campagna. La quota del piano campagna va intesa come la quota attuale del sedime dell'area di intervento, che va determinata mediante apposito rilievo topografico suddividendo l'area di interesse in un reticolo costituito da maglie di dimensioni non superiori a 10x10m, calcolando la quota media di ciascuna cella, e prendendo a riferimento il valore massimo tra i valori medi così calcolati.";

CONSIDERATO che il proponente, con nota registrata al prot. reg. n. 213495 del 10/04/2026, in risposta alla suindicata richiesta di integrazioni ha trasmesso l'elaborato denominato "F-b11_VerificaIdraulica_R_PGRA_rev01" nel quale dichiara che "a seguito dell'adozione in salvaguardia delle nuove mappe di allagabilità, di pericolosità e di rischio da alluvione, si è provveduto all'aggiornamento dell'attestato di non superamento del rischio specifico medio e degli elaborati progettuali secondo quanto richiesto, prevedendo altresì la rappresentazione della quota di sicurezza idraulica.";

CONSIDERATO lo stesso afferma inoltre che "Nell'area di intervento è necessario rispettare il vincolo sulla quota di sicurezza idraulica a 2.96 m s.m.m. che viene approssimato per eccesso a una quota di sicurezza idraulica pari a 3.00 m s.m.m.. La quota di sicurezza idraulica deve essere garantita per tutte le componenti del parco fotovoltaico danneggiabili da un eventuale allagamento. Le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici potranno invece essere allagate. Le cabine tecnologiche saranno invece rialzate da terra tramite localizzati riporti di terreno.";

VISTO il parere espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, registrato con prot. reg. n. 368728 del 23/06/2026, secondo cui "l'intervento risulta coerente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.";

CONSIDERATO che il Comune di Quarto d'Altino (VE), con note registrate al prot. reg. n. 101286 del 09/02/2026 e n. 150759 del 05/03/2026, aveva chiesto al proponente di indicare una soluzione alternativa per il posizionamento del tracciato dell'elettrodotto a causa di interferenze con le previsioni urbanistiche comunali;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal proponente con nota registrata al prot. reg. n. 213587 del 10/04/2026, nelle quali lo stesso dichiara che "la realizzazione dell'opera di connessione in progetto comporta la necessità di asservire una fascia di terreno di larghezza pari a 4 metri e di lunghezza corrispondente allo sviluppo del cavidotto e tale asservimento, per caratteristiche dimensionali e modalità esecutive, non risulta in alcun modo ostativo né limitativo rispetto alla successiva realizzazione e fruizione dell'area a verde, in quanto non preclude la piantumazione di essenze vegetali né la realizzazione delle opere di sistemazione superficiale previste per il parco. Si evidenzia, infatti, che mediante un'adeguata progettazione architettonica e paesaggistica dell'area, sarà possibile garantire la piena integrazione tra l'infrastruttura interrata (elettrodotto) e le opere di superficie, assicurando la coesistenza delle stesse senza interferenze significative. In tale ottica, l'intervento proposto si configura come compatibile e coerente con gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dall'Amministrazione";

CONSIDERATO inoltre che il proponente, nella medesima nota, dichiara che "con riferimento alla soluzione prospettata dall'Ente, consistente nella realizzazione dell'elettrodotto in corrispondenza della strada esistente ubicata a sud di via Crete e non interessata da interventi di modifica o riqualificazione, si sottolinea che tale ipotesi comporterebbe un rilevante impatto sulla proprietà privata, in quanto il sedime della suddetta viabilità, seppur esistente, insiste su aree intestate a soggetti terzi rispetto all' Amministrazione Comunale. Ne deriverebbe, inoltre, la necessità di attivare le procedure espropriative o di asservimento coattivo, con conseguente aggravio procedimentale ed estensione dei tempi di realizzazione dell'intervento";

RITENUTE condivisibili le controdeduzioni trasmesse dal proponente in risposta alle osservazioni del Comune di Quarto d'Altino (VE), considerato che lo stesso si rende disponibile "[...] a valutare, in una fase successiva e compatibilmente con l'effettiva realizzazione della nuova viabilità attualmente prevista solo a livello pianificatorio, lo spostamento del cavidotto sotto il sedime della medesima";

VISTE le osservazioni trasmesse dal Comune di Mogliano Veneto (TV) e registrate con prot. reg. n. 128422 del 23/02/2026;

CONSIDERATO che il Comune di Mogliano Veneto (TV) esprimeva altresì il proprio "parere favorevole all'apertura del nuovo passo carraio, che avviene in territorio comunale di Casale sul Sile, ma che interessa l'immissione nella proprietà privata solamente in parte, essendo la corsia sita a sud all'interno del Comune di Mogliano Veneto";

CONSIDERATO inoltre che lo stesso prosegue dichiarando che "Per quanto riguarda il transito dei mezzi pesanti, nella fase di cantierizzazione, attraverso via degli Angeli e quindi provenendo da via Altinia si esprime parere sfavorevole per tale transito, in quanto l'Ordinanza Sindacale n. 242 del 04/12/1997 e la successiva Ordinanza Dirigenziale di modifica n. 59 del 18/03/2021 [...], ad oggi vigenti, istituiscono un divieto di transito ai veicoli di massa a pieno cario superiore a 3,5 t. in via Altinia a seguito di una comunicazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale per la tutela, dalle micro-sollecitazioni derivanti dal transito, del Santuario della Madonna della Grazie esistente in località Bonisiolo.";

CONSIDERATO che nel merito il proponente, con nota registrata al prot. reg. n. 213587 del 10/04/2026, ha dichiarato che "con riferimento all'espressione sfavorevole del Servizio Polizia Locale del Comune di Mogliano Veneto relativa al transito dei mezzi pesanti su Via Altinia, in prossimità del Santuario della "Madonna delle Grazie" sito in località Bonisiolo, che la Scrivente ha provveduto all'aggiornamento degli elaborati progettuali prevedendo, come già anticipato sopra, l'accesso all'Area mediante la strada privata posta lungo il confine Est.";

PRESO ATTO che il proponente, in risposta alle richieste di integrazioni avanzate dal Comune di Casale sul Sile (TV) con nota registrata al prot. reg. n. 213495 del 10/04/2026 ha trasmesso l'elaborato denominato "F-b14_AnalisiCumulo_R_CUM_rev01";

CONSIDERATO che alla luce delle considerazioni ivi riportate è emersa la presenza di altri impianti fotovoltaici/agrivoltaici confinanti con l'impianto in esame;

CONSIDERATO che il proponente dichiara che "[...] I tre progetti saranno contemporaneamente visibili per chi transita sul tratto di via degli Angeli e al riguardo per minimizzare per quanto possibile impatto è previsto lungo le rispettive recinzioni l'inserimento di fasce di mitigazione realizzate con siepi. I punti di maggiore visibilità sono rappresentati dagli assi stradali del passante di Mestre e delle rampe di accesso, in quanto posti ad una quota più elevata rispetto al p.c.";

RITENUTO ad ogni buon conto che, dovrà essere effettuato un coordinamento con i vari soggetti coinvolti nella realizzazione degli impianti agri e fotovoltaici e il Comune di Casale sul Sile (TV), qualora si presenti una sovrapposizione dei vari cantieri al fine di evitare un aggravio sulle componenti ambientali circostanti;

CONSIDERATO che in merito alla richiesta di integrazioni formulata da Terna S.p.A. con note registrate al prot. reg. n. 107019 del 10/02/2026 e n. 124472 del 19/02/2026, il proponente dichiara che "[...] ha presentato in data 19/04/2024 richiesta di connessione ad e-distribuzione, a seguito della quale la stessa ha rilasciato in data 09/01/2026 il preventivo di connessione identificato con codice di rintracciabilità n. 424902538. In merito alle osservazioni formulate con nota prot. reg. n. 124472 del 19/02/2026:

  • con riferimento all'elettrodotto a 132 kV "Spinea - Fossalta" (con codice 23006E1), che transita a nord-ovest rispetto all'impianto fotovoltaico in oggetto, si conferma che non ci sono interferenze con le opere di mitigazione ambientale così come attestato nello specifico elaborato di dettaglio prodotto in questa sede (cfr. F-b3_Tav_A09_PLAN_DETT_LINEA_TERNA);
  • con riferimento all'elettrodotto a 132 kV "Quarto d'Altino CP - Quarto d'Altino", interferente con l'elettrodotto in progetto, che si è provveduto alla predisposizione di uno specifico elaborato di dettaglio dell'interferenza (cfr. F-b3_Tav_IR10_S3_ATTR_TERNA)."

CONSIDERATO che con nota registrata al prot. reg. n. 213552 del 10/04/2026, il proponente ha trasmesso l'elaborato denominato "F-b1_Rel_RT08_P_TRAFF" dal quale si evince che il flusso veicolare generato durante la fase di cantiere, prima, e durante la fase di esercizio, poi, non è tale da determinare influenze rilevanti sulla viabilità locale;

CONSIDERATO che, in riferimento alla biodiversità, il proponente ha previsto la realizzazione di varchi nella recinzione per il passaggio della piccola fauna tramite rialzo della recinzione di 20 cm;

CONSIDERATO che, con riferimento alle mitigazioni dell'impianto, il proponente ha recepito l'innalzamento della siepe mitigativa a 3 metri di altezza al fine di schermare al meglio l'impianto, ma non ha recepito la modifica della realizzazione di un sesto di impianto a doppio filare sfalsato e, nel merito, si ritiene pertanto necessario inserire una opportuna condizione ambientale finalizzata alla mitigazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato la "Valutazione previsionale di impatto acustico" per le fasi di esercizio e di cantiere e che, nonostante alcune informazioni non siano sufficientemente accurate, i risultati che emergono dalla documentazione analizzata consentono di ritenere adeguata la valutazione presentata;

CONSIDERATO che il calcolo delle D.P.A. (Distanza di Prima Approssimazione) delle tratte di elettrodotto in cavo interrato e delle cabine elettriche è stato eseguito dal proponente secondo le norme tecniche applicabili e non emergono pertanto criticità in riferimento ai campi elettrici e magnetici generati dalle infrastrutture elettriche di progetto;

CONSIDERATO che il proponente nello "Studio Preliminare Ambientale" dichiara che "Il progetto non prevede la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna";

CONSIDERATO che il proponente ha presentato il "Piano preliminare delle terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 e che il documento risulta completo rispetto a quanto richiesto dalla normativa ed inoltre il piano di campionamento e il set analitico proposti sono congrui con le attività di scavo e le caratteristiche dell'area;

CONSIDERATO inoltre che il proponente dovrà effettuare un ripristino integrale della pavimentazione stradale per l'intera semicarreggiata interessata dallo scavo di posa dell'elettrodotto interrato, indipendentemente dalla larghezza effettiva dello stesso. La realizzazione dell'intervento dovrà essere eseguita a regola d'arte, prevedendo in particolare:

  • un adeguato periodo di attesa per il naturale assestamento del riempimento prima della stesura degli strati superficiali di finitura;
  • la riprofilatura e il rifacimento completo della pavimentazione secondo le caratteristiche strutturali e geometriche preesistenti.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Società Piave Servizi S.p.A. e registrato al prot. reg. con n. 128522 del 23/02/2026;

VISTO il parere rilasciato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, registrato al prot. reg. con n. 345507 del 16/06/2026, con il quale lo stesso "[...] ritiene che il progetto in esame, nella porzione di propria competenza, non presenti impatti significativi sul patrimonio culturale tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e pertanto esprime parere favorevole all'esclusione dalla VIA.";

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 212 del 04/06/2026, che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

PRESO ATTO che il proponente è tenuto a formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e che laddove non indicato verrà considerata un'efficacia temporale pari a 5 anni;

PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 8 (otto) anni;

VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi allegato all'istanza che prevede che la durata dei lavori sia pari a 4 mesi per l'impianto fotovoltaico e 1 mese per le opere di connessione, la suddetta proposta non risulta congrua;

RITENUTO pertanto che l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

RITENUTO che, nell'ambito della procedura autorizzatoria/abilitativa, potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in corso, e pertanto qualsiasi variante progettuale, che dovesse essere presentata successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione/abilitazione, anche alla luce delle novità introdotte dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024, dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall'autorità competente in materia di VIA;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso parere favorevole all'ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell'intervento di realizzazione di un lotto di impianti di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Casale sul Sile 1" e "Casale sul Sile 2" e relative opere di connessione alla rete nei Comune di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE), presentato dalla società Chiron Energy SPV 46 S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

1

Macrofase

Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà aggiornare le tavole progettuali riferite alle siepi mitigative prevedendo la realizzazione di un doppio filare sfalsato (con adeguati spazi di manovra funzionali alle operazioni meccanizzate di manutenzione) al fine di contribuire ad una più efficiente schermatura dell'impianto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione.

Soggetto verificatore

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 24/06/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1)le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2)di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 24/06/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società Chiron Energy SPV 46 S.r.l. relativo alla realizzazione di un lotto di impianti di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Casale sul Sile 1" e "Casale sul Sile 2" e relative opere di connessione alla rete nei Comune di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE), per le motivazioni rappresentate nelle premesse, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

 

1

Macrofase

Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà aggiornare le tavole progettuali riferite alle siepi mitigative prevedendo la realizzazione di un doppio filare sfalsato (con adeguati spazi di manovra funzionali alle operazioni meccanizzate di manutenzione) al fine di contribuire ad una più efficiente schermatura dell'impianto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione.

Soggetto verificatore

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario.

3)il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella medesima condizione ambientale; 

4)l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga; 

5)di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010; 

6)di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy SPV 46 S.r.l. (C.F. e P.IVA 12975090965) con sede legale a Milano, Via Bigli 2, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Casale sul Sile (TV), Mogliano Veneto (TV) e Quarto d'Altino (VE), alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio Civile di Treviso e Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Alpi Orientali, al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Padova, Treviso e Belluno, a E-distribuzione, a Terna S.p.A., a 2i Rete Gas S.p.A., a Open Fiber S.p.A., a Piave Servizi S.p.A., a FiberCop S.p.A. e a Snam Rete Gas S.p.A.; 

7)di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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