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Bur n. 97 del 21 luglio 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15478 del 06 luglio 2026

ReRe 61 S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato "Borghesana" con potenza di picco P = 13.050,00 kWp situato nel Comune di Casaleone (VR) - Comune di localizzazione: Casaleone (VR). Codice di rintracciabilità e-Distribuzione: 452403246. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A..

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato "Borghesana" con potenza di picco P = 13.050,00 kWp situato nel Comune di Casaleone (VR) – Comune di localizzazione: Casaleone (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da ReRe 61 S.r.l. acquisita agli atti con prot. reg. n. 624314 del 14/11/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/01/2026. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/05/2026.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

VISTA la L.R. n. 17/2022 - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall'art. 47;

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.";

VISTO il D.L. 21 novembre 2025, n. 175 - Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4;

TENUTO CONTO che l'impianto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera d-ter, denominato "impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole", alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con n. 624314 del 14/11/2025, perfezionata con nota registrata al prot. reg. n. 634102 del 20/11/2025, con la quale la società ReRe 61 S.r.l. (sede legale: Milano, piazza Borromeo, 14; C.F. e P.IVA 14366710961), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la domanda di realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico avanzato con potenza di picco pari a 13.050,00 kWp in Comune di Casaleone (VR);

VISTA la nota n. 641722 del 25/11/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/12/2025 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTA la nota di richiesta integrazioni trasmesse da Snam Rete Gas S.p.A., con nota registrata al prot. reg. n. 694320 del 24/12/2025;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

  • Anas S.p.A., nota registrata al prot. reg. n. 666466 del 10/12/2025;
  • E-distribuzione S.p.A., note registrate al prot. reg. n. 694217 del 24/12/2025 e n. 32435 del 22/01/2026;
  • Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, nota registrata al prot. reg. n. 698016 del 29/12/2025;
  • Comune di Casaleone (VR), nota registrata al prot. reg. n. 698067 del 29/12/2025;
  • Terna S.p.A., nota registrata al prot. reg. n. 697856 del 29/12/2025.

VISTA la nota n. 109616 del 11/02/2026 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/01/2026, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTE le pec acquisite il 13/03/2026 e registrate al prot. reg. n. 163993 e n. 163998 del medesimo giorno, con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con suindicata nota n. 109616 del 11/02/2026;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Veronese registrato al prot. reg. n. 248941 del 30/04/2026;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09/01/2025, di cui all'art. 17 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato il modulo per la procedura di vinca valutazione preliminare - screening specifico (livello I);

VISTO il parere motivato positivo n. 129 del 07/04/2026, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul sito, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità dei Siti della rete Natura 2000 con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

TENUTO CONTO dei tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/05/2026:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

- il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;

- D.M. 10/09/2010;

- Il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;

- il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;

- la Legge n. 41 del 21/04/2023;

- il D.L. n. 13 del 24/05/2023;

- Legge n. 11 del 02/02/2024;

- il D.L. n. 63 del 15/05/2024;

- il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;

- il D.L. n. 175 del 21/11/2025;

- la L.R. n. 17 del 22/07/2022;

- la L.R. n. 12 del 27/05/2024;

- i Regolamenti regionali n. 2/2025 e n. 4/2025.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di picco pari a 13.050,00 kWp, e le relative opere di connessione, in Comune di Casaleone (VR);

PRESO ATTO che l'area dell'impianto interessa un'area classificata sotto il profilo urbanistico come "E - Diff. ag.- Unità urbanistica in aree di urbanizzazione diffusa", per una superficie pari a 19,10 ha, e come agropolitana per l'elettrodotto di connessione alla linea elettrica;

PRESO ATTO che il progetto di tipo agrivoltaico prevede, contestualmente alla produzione di energia elettrica, anche lo svolgimento dell'attività agricola mediante la semina di colture estensive da rinnovo e colture orticole;

PRESO ATTO che l'impianto sarà allacciato alla rete elettrica nazionale secondo uno schema di collegamento che prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna da collegare in antenna alla Cabina Primaria AT/MT "Venera";

CONSIDERATO che il percorso del cavidotto di connessione MT (completamente interrato) si sviluppa nel Comune di Casaleone per una lunghezza complessiva pari a circa 6,9 km e si estenderà prevalentemente su viabilità pubblica;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l'area occupata dall'impianto è interessata dai seguenti indicatori:

Articolo 3, comma 1, lettera B

    • punto 5) "aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico".

Articolo 3, comma 1, lettera C

    • punto 4) "aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale".

VALUTATO che, con riferimento all'indicatore di presuntiva non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, punto 5) della L.R. n. 17/2022, le aree interessate dal progetto in questione ricadono nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e come tali comprese nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni del Distretto padano 2021 - 2027 approvato con il D.P.C.M. del 01/12/2022;

VALUTATO che le aree in esame (dell'impianto fotovoltaico e dell'elettrodotto interrato) ricadono in aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L) per le piene del Fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P1;

CONSIDERATO che con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente nn. 10/2025 e 11/2025 del 18/12/2025 sono state riesaminate e aggiornate le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni e, contestualmente, adottate per le stesse le misure temporanee di salvaguardia;

CONSIDERATO che, le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni riesaminate e aggiornate individuano per l'area in oggetto i seguenti scenari di pericolosità idraulica da alluvione: aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M) e rare (L) per le piene del fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P2 e P1, limitatamente allo scenario di rottura arginale (RP - Reticolo principale);

CONSIDERATO inoltre che, con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 13/2025 del 18/12/2025 è stato inoltre adottato il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Po (PAI Po) per la sua estensione al bacino idrografico del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D.Lgs. n. 152/2006, art. 64, c. 1 lett. b, numeri da 2 a 7). Di conseguenza, trovano applicazione, quali misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti;

CONSIDERATO che gli articoli 7, 8 e successivi del Decreto n. 4/2026 del 19/01/2026 del Segretario Generale dell'Autorità stabiliscono gli indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta;

CONSIDERATO che per le aree interessate dall'impianto in oggetto, localizzate all'interno dell'UoM ITI026 (ex bacino idrografico interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco), non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO che, con riferimento agli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, punto 4) della L.R. n. 17/2022, la Provincia di Verona con deliberazione presidenziale n. 50 del 29/04/2024 ha individuato le aree agricole di pregio di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, della medesima L.R. n. 17/2022, assegnando una scala di punteggio da 0 a 1 e cinque classi di pregio, dove 5 è il valore più elevato;

PRESO ATTO che l'area di progetto presenta un punteggio fra 0,2 e 0,4 e appartiene alla seconda classe di pregio;

CONSIDERATO che il proponente dichiara di voler svolgere in proprio l'attività di conduzione del fondo agricolo ma che, alla data attuale nella visura CCIAA, non compaiono né riferimenti espliciti all'art. 2135 del Codice Civile, né codici ATECO relativi allo svolgimento di attività agricole;

CONSIDERATO che, ai fini della coerenza con l'art. 4, comma 4-bis della L.R. n. 17/2022, il rilascio dell'Autorizzazione Unica potrà avere luogo solo se la società acquisirà lo status di azienda agricola ai sensi del suindicato articolo 2135 del Codice Civile e che tale adempimento non potrà essere demandato a tempistiche successive all'autorizzazione;

CONSIDERATO che, alternativamente a quanto indicato al precedente comma, è ammissibile che la coltivazione del fondo avvenga da parte di un soggetto terzo, munito dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4-bis, della L.R. n. 17/2022, a fronte della presentazione di una lettera di intenti sottoscritta fra la società proponente e il soggetto attuatore del piano colturale;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato l'elaborato denominato "R-RL Relazione conformità L.R.17/2022", nel quale ha dimostrato che, per quanto attiene al "Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio", l'area d'intervento non è interessata dalla presenza di indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'art. 3 della citata legge regionale;

CONSIDERATO che il proponente ha correttamente effettuato la valutazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, essendo alla data di presentazione dell'istanza, normativa vigente;

CONSIDERATO che nel merito il proponente dichiara l'idoneità dell'area ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 8, punto c-quater), del D.Lgs. n. 199/2021;

PRESO ATTO che, in data 21 novembre 2025, successivamente alla presentazione dell'istanza, il D.L. n. 175/2025 - Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4, ha abrogato l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021;

CONSIDERATO che l'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 175/2025 stabilisce che le nuove disposizioni sulle aree idonee si applichino alle procedure di valutazione ambientale per le quali la verifica della completezza della documentazione a corredo del progetto sia compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso;

CONSIDERATO che per il caso in esame la verifica di completezza documentale si è conclusa prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 190/2024, l'analisi dell'idoneità dell'area dovrà essere svolta ai sensi della normativa previgente, ossia ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021;

CONSIDERATO che l'area risulta idonea ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 8, punto c-quater), del D.Lgs. n. 199/2021;

CONSIDERATO che, in relazione all'interferenza con la viabilità sovraordinata di livello nazionale "Nogara-Mare" e "Novara Romea", inserita nelle previsioni degli strumenti di pianificazione (PTRC, PTCP, PAT e PI), all'attualità non esista alcuna progettazione definitiva dell'opera e che quindi non sussista un preciso vincolo localizzativo meritevole di essere individuato nella pianificazione operativa comunale;

CONSIDERATO inoltre, diversamente da quanto riportato dal proponente, che detta previsione mantenga il carattere strategico assegnatole dalla pianificazione territoriale regionale, provinciale e da ultimo comunale;

CONSIDERATO infine, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (previsione attualmente confermata dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 190/2024), e che il contemperamento tra i diversi interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto e dell'infrastruttura autostradale dovrà essere oggetto di accurata valutazione nell'ambito del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che, relativamente al piano agronomico, il proponente stima, per le colture nel piano in esame, i fabbisogni idrici specificando i mezzi tecnici che andrà ad adottare, fatto salvo l'ottenimento del parere formale da parte del Consorzio di Bonifica Veronese;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Veronese registrato al prot. reg. n. 248941 del 30/04/2026;

RILEVATO che non è assentibile l'ipotesi di cessione della superficie, per la coltivazione delle orticole, tramite contratto di affitto a una ditta terza specializzata in orticoltura, come descritto nella relazione agronomica;

RILEVATO che la compresenza, sulla medesima superficie, di attività agricola e di vasche di laminazione, con funzione di invarianza idraulica, fa emergere criticità nella gestione delle superfici nel tempo, si ritiene necessario prescrivere un'attività di monitoraggio specifica delle quote raggiunte dal piano di campagna anno per anno, con particolare riferimento alle superfici interessate dei bacini di laminazione; a tal proposito viene prevista una specifica condizione ambientale;

VISTE le Linee guida in materia di impianti agrovoltaici, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022;

CONSIDERATO che con riferimento al rispetto dei requisiti di cui alle suindicate Linee Guida del MITE in materia di impianti agrovoltaici si rileva che l'impianto agrivoltaico così come proposto rispetta tali requisiti;

VISTO il parere fortemente negativo del Comune di Casaleone registrato al prot. reg. n. 698067 del 29/12/2025, nel quale emerge che "il diniego è improntato all'impatto ambientale e paesaggistico. Si rileva che "Corte Castellazzo", vincolata quale bene ambientale ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004, come di rileva dal Piano degli Interventi Vigente";

CONSIDERATO che dagli approfondimenti effettuati è emerso che la sopracitata "Corte Castellazzo" non risulta essere vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che la valenza storico-testimoniale della "Corte Castellazzo" è riconosciuta dal Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi (Tav. n. 3 "Sistema delle valenze storico-ambientali" come centro storico) dal P.A.T. di Casaleone (Tav. n. 2 "Carta delle Invarianti" come "Edifici e spazi di corti" e "Nuclei rurali di antico impianto"; Tav. n. 3 "Carta della Fragilità" come "Centri storici e beni culturali"; Tav. n. 4 "Carta della Trasformabilità" come "Centri storici e beni culturali" e "Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete") e dal P.I. (Unità BB.CC. in zona agricola);

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto a realizzare fotosimulazioni di inserimento paesistico delle opere rispetto ad alcuni punti di vista ritenuti significativi, dai quali, considerata l'ubicazione dell'impianto in area pianeggiante e l'altezza dei moduli di 4,08 m con la massima inclinazione dei pannelli, si evince che l'impianto sarà efficacemente mascherato grazie alla siepe multiplana a doppio filare prevista lungo tutto il perimetro dell'intervento;

VISTE le osservazioni trasmesse dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, e registrate con prot. reg. n. 698016 del 29/12/2025;

PRESO ATTO che nelle suddette osservazioni la Soprintendenza dichiara che [...] pur non ravvisando la necessità di sottoporre il piano in oggetto alla procedura di V.I.A., onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, ancorché attualmente non noto indica che gli interventi comportanti opere di scavo siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare [...];

CONSIDERATO che nel sopracitato parere del Comune di Casaleone n. 698067 del 29/12/2025 lo stesso rileva che la progettazione "[...] non tiene conto che la distanza che intercorre tra l'impianto e la centrale elettrica di via Faval compie un lungo tragitto coinvolgendo una parte consistente delle vie comunali che attraversano il paese, un percorso pari a 6 km e che porta ad una devastazione del sedime stradale senza la previsione del ripristino totale della carreggiata.";

RITENUTO per quanto sopra, e considerata anche la lunghezza del percorso delle opere di connessione, di inserire un'apposita condizione ambientale al fine di tutelare il sedime stradale della viabilità comunale;

VISTE le osservazioni trasmesse da e-Distribuzione S.p.A. e registrate al prot. reg. n. 694217 del 24/12/2025 e n. 32435 del 22/01/2026, con cui la stessa evidenzia che:

    • "[...] Il preventivo per la connessione dell'impianto in oggetto [...] (con il codice di rintracciabilità 452403246), è stato accettato dalla società RENERA ENERGY ITALY HOLDING II S.R.L. in data 05/09/2025 comportando conseguentemente la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete. [...];
    • [...] il passaggio in stato indicativo della STMG fa sì che la soluzione tecnica ivi descritta non sia più vincolante per il gestore di rete e pertanto, nel caso dovessero pervenire nuove richieste di connessione nella medesima area o si dovesse procedere, [...], alla riassegnazione della potenza, potrebbe verificarsi la necessità di attribuire ad un altro impianto di generazione la stessa soluzione tecnica di connessione, rendendo di conseguenza non più realizzabile quella in fase di autorizzazione.

CONSIDERATO che nelle suindicate osservazioni e-Distribuzione S.p.A. [...] richiama il Responsabile del procedimento autorizzativo unico e, nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche il Responsabile del procedimento di VIA, affinché, [...], prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente verifichino con la scrivente società, [...], la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione;

PRESO ATTO infine che, sempre all'interno delle medesime osservazioni, e-Distribuzione S.p.A. dichiara che:

    • alla data odierna, tuttavia, non ci risulta che il soggetto proponente abbia ottenuto il prescritto parere di conformità tecnica da parte della scrivente società sulle soluzioni progettuali adottate per l'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente (ove previsti).
    • Conseguentemente, allo stato, e-distribuzione non è in grado di esprimere un parere positivo rispetto agli elaborati tecnici prodotti in sede di conferenza di servizi. Si invita pertanto la società RENERA ENERGY ITALY HOLDING II S.R.L a adoperarsi ad acquisire la validazione del progetto delle opere di rete.

PRESO ATTO che in risposta alle osservazioni trasmesse da e-Distribuzione S.p.A., il proponente dichiara che con riferimento al preventivo, con codice di rintracciabilità 452403246, si precisa che lo stesso è stato accettato dalla società Renera Energy Italy S.r.l., successivamente volturato alla Renera Energy Italy Holding II S.r.l. ed è attualmente in attesa di ulteriore voltura in favore della società titolare dell'iniziativa, ReRe61 S.r.l.. Contestualmente sarà previsto il rilascio, in favore di Renera Energy Italy Holding II S.r.l., di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della pratica in qualità di unico soggetto richiedente;

PRESO ATTO che, con riferimento alla documentazione relativa alle opere di connessione il proponente, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 163993 e n. 163998 del 13/03/2026, precisa che la soluzione tecnica indicata prevede un collegamento in antenna alla Cabina Primaria AT/MT "Venera", previo potenziamento della stessa nonché il potenziamento delle linee RTN a 132 kV "Legnago - Venera" e "Venera - Nogara NK - Nogara CP";

PRESO ATTO che il proponente dichiara inoltre che tale soluzione interessa una molteplicità di produttori i quali, attraverso un tavolo tecnico, [...], hanno individuato tra loro una società capofila incaricata della predisposizione della relativa documentazione progettuale. Allo stato attuale, ReRe61 S.r.l. (Renera Energy Holding II) e gli altri operatori partecipanti al tavolo tecnico sono in attesa che la documentazione venga predisposta e successivamente trasmessa, dalla capofila a E-Distribuzione, per l'ottenimento della relativa validazione, con conseguente conclusione del tavolo tecnico;

RITENUTO che, per quanto sopra, in fase di A.U. potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in corso;

RITENUTO che qualsiasi variante progettuale, che dovesse essere presentata nell'ambito del procedimento di A.U., anche alla luce delle novità introdotte dall'art. 10-bis del D.Lgs. 190/2024, dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall'autorità competente in materia di VIA;

PRESO ATTO che la soluzione prevista dal proponente, relativamente all'installazione delle strutture di sostegno dei tracker, prevede l'infissione del supporto nel terreno, si rende edotto il proponente relativamente al fatto che eventuali variazioni a tale modalità di installazione rappresenteranno variante sostanziale al progetto che dovrà essere sottoposto a nuova procedura di valutazione ambientale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato in merito all'eliminazione dagli elaborati di progetto dei manufatti che esulano dalla definizione di cui all'art. 2 comma 1, lett. A, della L.R. n. 17/2022, in fase autorizzatoria tutti gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere adeguati (eliminazione previsione manufatti non assentibili);

CONSIDERATO che, in riferimento alla tutela della biodiversità, il proponente ha previsto la realizzazione di varchi nella recinzione per il passaggio della piccola fauna tramite rialzo della recinzione di 30 cm;

CONSIDERATO che, con riferimento alla barriera mitigativa prevista, si ritengono esaustive le informazioni aggiuntive predisposte nell'integrazione documentale; ad ogni modo si raccomanda un adeguato piano di monitoraggio dell'attività di manutenzione prevista, e si ribadisce l'opportunità di prevedere la semina di specie erbacee a fioritura diversificata a supporto degli insetti impollinatori secondo quanto descritto nelle linee guida "ambiti agricoli" prodotte nell'ambito del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web: https://www.lifepollinaction.eu/wp-content/uploads/2025/02/LINEEguida_agricolo_IT_lr.pdf;

VALUTATO che, in merito alla matrice impatto acustico, il documento previsionale di impatto acustico presentato dal proponente ha verificato il rispetto, nella fase di esercizio, dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale, e del limite differenziale di immissione;

VALUTATO che il documento previsionale di impatto acustico è stato integrato con l'inserimento della descrizione delle fasi di cantiere e la stima dei livelli sonori ai ricettori, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale e del limite differenziale di immissione;

CONSIDERATO che, qualora non sia possibile rispettare i limiti stabiliti dalla vigente classificazione acustica comunale, il proponente richiederà l'autorizzazione in deroga prevista per le attività temporanee relativamente alle fasi di cantiere;

CONSIDERATO che, in merito alla matrice illuminazione, il proponente ha previsto la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, con punti luce isolati, in corrispondenza dell'ingresso e delle cabine di campo;

VALUTATO tuttavia che, pur concordando con i criteri di progettazione previsti dal proponente nella documentazione aggiornata in seguito alla richiesta di integrazioni, in fase di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato l'elaborato progettuale relativo al sistema di illuminazione, che dia evidenza delle scelte effettuate, nel rispetto della L.R. n. 17/2009 e delle LG ARPAV in materia, reperibili all'indirizzo https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti;

CONSIDERATO che il proponente dichiara, a pagina 142 dello Studio Preliminare Ambientale, che le terre e rocce da scavo prodotte saranno integralmente riutilizzate in sito per operazioni di reinterro e per la sistemazione dell'area; tuttavia, dall'analisi delle tabelle successive, il bilancio tra i volumi di scavo e di riporto non risulta esaustivo, così come le modalità di gestione;

CONSIDERATO pertanto che, per le volumetrie di terre e rocce da scavo risultanti idonee al riutilizzo a seguito della caratterizzazione svolta ai sensi del D.P.R. n. 120/2017, qualora le stesse siano riutilizzate integralmente all'interno del sito di scavo, il proponente provvederà a inviare l'autodichiarazione di cui alla Circolare Regionale n. 127310 del 25/03/2014; qualora sia previsto un riutilizzo anche parziale fuori dal sito di scavo, dovrà essere presentata la dichiarazione di utilizzo ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 120/2017. A questo proposito, si chiede di utilizzare il portale ARPAV reperibile al seguente link: https://terrerocce.arpa.veneto.it/;

VALUTATO che, in merito alla documentazione presentata per i campi elettromagnetici:

    • per quanto concerne la valutazione della Distanza di Prima approssimazione (DPA) per i cavidotti di progetto previsti, si precisa che non si applicano le metodologie previste dal D.M. 29/05/2008 in quanto trattasi di linee di media tensione (<= 20 kV) in cavo cordato a elica interrate. Nel caso in esame è prevista una profondità uguale o superiore ai 100 cm, motivo per il quale l'ottemperanza al limite di legge è automaticamente ottenuta.
    • Si ritiene corretto il calcolo delle DPA delle cabine di consegna. Inoltre, nel layout di progetto non si evidenzia la presenza di luoghi deputati a ospitare la presenza di persone per un periodo superiore alle 4 ore giornaliere, pertanto si può concludere che tali installazioni sono conformi ai vigenti limiti di legge.
    • La "Relazione valutazione impatto elettromagnetico" è stata aggiornata integrando all'interno del paragrafo 3.3 le valutazioni in merito al raggiungimento del limite di esposizione, richieste in fase di integrazioni. Si prende atto di quanto presentato.

CONSIDERATO pertanto che la documentazione presentata e le integrazioni fornite possono ritenersi esaustive per gli aspetti sopra evidenziati;

VISTO il parere trasmesso da Terna S.p.A. e registrato al prot. reg. n. 268619 del 13/05/2026;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 129 del 07/04/2026, che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dalla L. n. 191/2025, il proponente è tenuto a formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e che laddove non indicato verrà considerata un'efficacia temporale pari a 5 anni;

PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 10 (dieci) anni;

VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi allegato all'istanza che prevede che la durata dei lavori sia pari a 46 settimane, la suddetta proposta non risulta congrua;

RITENUTO pertanto che l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell'intervento di realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato "Borghesana" con potenza di picco P = 13.050,00 kWp situato nel Comune di Casaleone (VR), presentato dalla società ReRe61 S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
 

1

Macrofase

In fase di esercizio

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà mantenere, per tutta la durata dell'impianto, la funzionalità delle opere di invarianza idraulica. Allo scopo, dovrà inviare una relazione tecnica completa di piano quotato, attestante l'integrità dei bacini di laminazione e delle affossature di progetto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Allo scadere del terzo anno a far data dall'entrata in funzione dell'impianto. Per il periodo successivo la verifica avrà cadenza quinquennale.

Soggetto verificatore

Consorzio di Bonifica Veronese.


 

2

Macrofase

In fase esecutiva

Oggetto della condizione

Il proponente durante la realizzazione del cavidotto interrato dovrà rispettare le seguenti indicazioni operative:

  1. Posizionamento: lo scavo per la sua posa dovrà essere eseguito, per quanto tecnicamente possibile, al di fuori del ciglio stradale, preferendo il tracciato in banchina o nelle aree pertinenziali laterali alla carreggiata. Qualora ciò non risultasse praticabile, lo scavo dovrà essere posizionato il più prossimo possibile al ciglio stradale, minimizzando l'occupazione della sede viaria.
  2. Ripristini al termine dei lavori di posa: dovrà essere effettuato un ripristino integrale della pavimentazione stradale per l'intera semicarreggiata interessata dallo scavo, indipendentemente dalla larghezza effettiva dello stesso. La realizzazione dell'intervento dovrà essere eseguita a regola d'arte, prevedendo in particolare:
  • un adeguato periodo di attesa per il naturale assestamento del riempimento prima della stesura degli strati superficiali di finitura;
  • la riprofilatura e il rifacimento completo della pavimentazione secondo le caratteristiche strutturali e geometriche preesistenti.

Il proponente è inoltre tenuto a verificare l'eventuale vigenza di specifici regolamenti comunali in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico adottati, ai quali dovrà uniformarsi integralmente.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dal termine dei lavori il proponente dovrà presentare al Comune di Casaleone il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere stradali.

Soggetto verificatore

Comune di Casaleone.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 13/05/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

VISTA la nota n. 287176 del 22/05/2026, con cui i competenti Uffici della U.O. VIA, come indicato da e-Distribuzione con nota n. E-DIS_20/01/2026-0085167, registrata al prot. reg. n. 32435 del 22/01/2026, hanno richiesto a quest'ultima di comunicare, ai sensi dell'art. 33.5 del TICA, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione;

CONSIDERATO che il suindicato art. 33.5 del TICA stabilisce, tra l'altro, che "Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente.";

PRESO ATTO che ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte di e-Distribuzione;

decreta

1)    le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2)   di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/05/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società ReRe61 S.r.l. relativo all'intervento di realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato "Borghesana" con potenza di picco P = 13.050,00 kWp situato nel Comune di Casaleone (VR), per le motivazioni rappresentate nelle premesse, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
 

1

Macrofase

In fase di esercizio

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà mantenere, per tutta la durata dell'impianto, la funzionalità delle opere di invarianza idraulica. Allo scopo, dovrà inviare una relazione tecnica completa di piano quotato, attestante l'integrità dei bacini di laminazione e delle affossature di progetto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Allo scadere del terzo anno a far data dall'entrata in funzione dell'impianto. Per il periodo successivo la verifica avrà cadenza quinquennale.

Soggetto verificatore

Consorzio di Bonifica Veronese.

2

Macrofase

In fase esecutiva

Oggetto della condizione

Il proponente durante la realizzazione del cavidotto interrato dovrà rispettare le seguenti indicazioni operative:

  1. Posizionamento: lo scavo per la sua posa dovrà essere eseguito, per quanto tecnicamente possibile, al di fuori del ciglio stradale, preferendo il tracciato in banchina o nelle aree pertinenziali laterali alla carreggiata. Qualora ciò non risultasse praticabile, lo scavo dovrà essere posizionato il più prossimo possibile al ciglio stradale, minimizzando l'occupazione della sede viaria.
  2. Ripristini al termine dei lavori di posa: dovrà essere effettuato un ripristino integrale della pavimentazione stradale per l'intera semicarreggiata interessata dallo scavo, indipendentemente dalla larghezza effettiva dello stesso. La realizzazione dell'intervento dovrà essere eseguita a regola d'arte, prevedendo in particolare:

. un adeguato periodo di attesa per il naturale assestamento del riempimento prima della stesura degli strati superficiali di finitura;

. la riprofilatura e il rifacimento completo della pavimentazione secondo le caratteristiche strutturali e geometriche preesistenti.

Il proponente è inoltre tenuto a verificare l'eventuale vigenza di specifici regolamenti comunali in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico adottati, ai quali dovrà uniformarsi integralmente.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dal termine dei lavori il proponente dovrà presentare al Comune di Casaleone il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere stradali.

Soggetto verificatore

Comune di Casaleone.

3)   il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella medesima condizione ambientale;

4)    l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

5)    di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6)    di trasmettere il presente provvedimento alla società ReRe61 S.r.l. (C.F. e P.IVA 14366710961) con sede legale a Milano (MI), Piazza Borromeo, 14, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Casaleone (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente - U.O. Agroambiente, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veronese, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, a Snam Rete Gas S.p.A., a E-distribuzione, a Terna S.p.A., ad Acquevenete S.p.A., a Veneto Strade S.p.A., ad AP Reti Gas, a Fibercop S.p.A. e a RFI S.p.A.;

7)    di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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