Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 97 del 21/07/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 97 del 21/07/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 97 del 21 luglio 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15463 del 03 luglio 2026

SEVIS S.r.l (con sede legale in via Strada da Molin, 91 - 38030 Soraga (TN), C.F. e P.IVA 00185210226). - Progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di inerti in località "I Piegn" presso Colzaresè. Comune di localizzazione: San Tomaso Agordino (BL). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni, dell'intervento presentato dalla società SEVIS S.r.l riguardante il progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di inerti in località "I Piegn" presso Colzaresè.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da SEVIS SRL, con sede a Soraga (TN) in Via Strada da Molin n. 91 e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 658049 e 658055 del 04/12/2025);

CONSIDERATO che il proponente, con nota acquisita al prot. n. 137876 del 26/02/2026 e con prot. n. 140251 del 27/02/2026, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";

VISTA la nota prot. n. 668568 del 11/12/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/12/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 è pervenuto un parere favorevole dal comune di San Tomaso Agordino con nota prot. n. 3954 del 07/01/2026;

CONSIDERATO che nella seduta del 11/03/2026 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 163640 del 13/03/2026;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 09/04/2026, acquisita al prot. regionale n. 211082 del 09/04/2026;

VISTA la nota prot. n. 293390 del 27/05/2026 con la quale è stata comunicata la proroga per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata non ha proposto l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità mentre nelle integrazioni pervenute il 09/04/2026 ha proposto un'efficacia temporale pari a 16 anni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 24/06/2026,

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • - il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
  • - la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
  • - la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

VALUTATO lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VISTI

- il parere favorevole del Comune di San Tomaso Agordino registrato al prot. reg. n. 3954 del 07/01/2026;

- la documentazione integrativa trasmessa in data 09/04/2026 con PEC registrata al prot. reg. 211082 con la quale il proponente ha dato riscontro alle richieste formulate dal comitato tecnico regionale VIA del 11/03/2026;

CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto di ampliamento ricadono in aree soggette a Vincolo Forestale (L.R. 52/1978), Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923), Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed altresì soggette ad uso civico;

PRESO ATTO, che:

- con nota registrata al prot. reg. n. 151610 del 06/03/2026 la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - U.O. Servizi Forestali - Ufficio di Belluno ha dichiarato di non ravvisare motivi ostativi all'approvazione del progetto senza, tuttavia, esprimersi sui vincoli di competenza, nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere di competenza in merito ai citati vincoli;

- allo stesso modo, per il segnalato vincolo paesaggistico, dovrà essere acquisito un parere nelle fasi successive da parte della competente Soprintendenza, non essendo pervenuto alcuna nota in merito alla data odierna;

- per quanto riguarda il richiamato uso civico, afferente ai terreni oggetto di intervento, dovrà essere autorizzato il relativo svincolo con il temporaneo mutamento di destinazione da parte dell'ente competente ai sensi della L.R n. 31/94;

CONSIDERATO che dall'esame della Relazione Geologica trasmessa con la documentazione integrativa dal proponente si formulano le seguenti considerazioni:

- si rileva che la stessa, trasmessa con le integrazioni volontarie del 26/02/2026, risulta carente di indagini specifiche atte a caratterizzare la categoria di sottosuolo;

- in risposta alla richiesta di integrazioni formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA il proponente asserisce che "il terreno interessato dal progetto di cava, come descritto nella relazione geologica e nella relazione geotecnica è costituito da «detriti grossolani con grossi massi ciclopici, molto addensato». Questo tipo di depositi di frana [...], hanno certamente una velocità media delle Vs compresa nell'intervallo previsto per i terreni di categoria B. Pertanto, non si ritiene necessario eseguire delle indagini geofisiche specifiche".

VAUTATO pertanto che ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario:

- che il proponente integri la relazione geologica con indagini specifiche ai sensi delle NTC2018 di cui al DM. 17 gennaio 2018, dato che da una corretta attribuzione della categoria di suolo dipende l'esito delle verifiche di stabilità di versante in condizioni sismiche;

- che, in caso di incongruenza tra la categoria di suolo emersa dalle indagini da quella dichiarata, le verifiche di stabilità di versante già acquisite dovranno essere aggiornate con i nuovi parametri;

CONSIDERATO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è stata redatta da tecnico competente in acustica ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DPR 227/2011 e secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con DDG n. 3 del 29.01.2008;

RITENUTO

- corretto il calcolo dei livelli di immissione ai ricettori, la verifica del criterio differenziale e l'analisi su entrambe le fasi operative della cava, compresa la loro possibile sovrapposizione temporale, con valutazione dei ricettori presenti nelle aree limitrofe;

- di prescrivere il divieto di utilizzo di esplosivi di seconda categoria e di inneschi di terza categoria in quanto tale utilizzo non è stato considerato nelle prove previsionali di impatto acustico.

CONSIDERATO che la documentazione acustica integrativa prodotta dal proponente risulta completa ed esaustiva in risposta alle osservazioni formulate;

PRESO ATTO che il proponente nell'aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale ha recepito le richieste di integrazioni circa le misure di mitigazione da adottare per la minimizzazione del possibile impatto ambientale generato dalle polveri;

CONSIDERATO che si conferma la validità di tali misure e si sottolinea la necessità di una loro costante applicazione;

CONSIDERATO che, prima del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava, sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;

DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 211 in data 04/06/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto subordinato alle seguenti condizioni d'obbligo:

- G21. Documentare il rispetto delle misure di precauzione previste e/o delle Condizioni d'Obbligo. Dovrà essere fornita dichiarazione asseverata all'Autorità competente per la VINCA ai fini della pubblicazione per l'attività di sorveglianza ad opera del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA);
 

- G23. Comunicare all'Autorità competente per la VINCA il provvedimento di autorizzazione o il titolo abilitativo equivalente del progetto, intervento o attività, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento;
 

- S16. Provvedere alla gestione (con l'eventuale irrigazione di soccorso) e alla manutenzione (con la sostituzione di almeno l'80% delle fallanze) nei tre anni successivi all'esecuzione dell'impianto arboreo arbustivo, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle eventuali specie alloctone;

CONSIDERATO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di bassa entità o di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente;

PRESO ATTO che il proponente nella documentazione integrativa ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 16 (sedici) anni;

VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi trasmesso con la documentazione integrativa, la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si conferma debba essere di 16 anni a far data dalla sua pubblicazione;

CONSIDERATI infine, la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 24/06/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 24/06/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa;
  3. Che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 16 (sedici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento a SEVIS S.r.l. (CF e P.IVA 00185210226), con sede legale in via Strada da Molin, 91 - 38030 Soraga (TN), (PEC: info@pec.sevis.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di San Tomaso Agordino (BL), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



Torna indietro