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Bur n. 90 del 07 luglio 2026


Materia: Settore primario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE E SERVIZIO FITOSANITARIO n. 15457 del 03 luglio 2026

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2026/27 - 2027/28 - 2028/29 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Doc Prosecco per quanto riguarda la sospensione temporanea all'iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Glera ai fini della produzione dei vini Doc Prosecco, per le campagne vitivinicole dalla 2026/27 alla 2028/29.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTO il Decreto 8 agosto 2024, pubblicato in GU n. 194 del 20/08/2024, di conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativamente alla DOC "Prosecco";

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Prosecco come da allegato al Decreto 22 settembre 2025 del Dirigente di PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare pubblicato nella GU n. 227 del 30 settembre 2025;

VISTO l'articolo 4 comma 4 del citato disciplinare che consente alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, la possibilità di stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici nello schedario ai fini dell'idoneità alla denominazione.

VISTI i provvedimenti regionali che dal 2011 ad oggi hanno dato applicazione alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco da ultimo definite con:

­ DDR n. 125 del 19 luglio 2023 recante Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;

­ DDR n. 126 del 19 luglio 2023 recante Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;

­ DDR n. 127 del 19 luglio 2023 recante Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;

VISTA la nota prot. n. 116/2026 (prot. regionale n. 322088 del 10/06/2026) con la quale il Consorzio ha chiesto fino al 31/07/2029 la sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2026/2027 - 2027/2028 e 2028/2029;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • ­ il verbale della riunione del 8 maggio 2026 con le principali organizzazioni professionali di categoria;
  • ­ estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 15 maggio 2026;
  • ­ relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo dettagliati nella relazione tecnico economica sopra menzionata;

TENUTO CONTO che, a conclusione del terzo periodo di sospensione (in scadenza al 31/07/2026), con DGR n.1500 del 20 novembre 2025 della Regione Veneto e con DGR n. 843 del 12 giugno 2026 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in applicazione della richiesta del Consorzio di aumentare di 3.050 ettari il potenziale della denominazione, è stata definita in 27.500 ettari la superficie complessiva a Glera idonea alla rivendicazione a Doc Prosecco e che, in assenza di rinnovo dei provvedimenti sospensivi, in considerazione della superficie a Glera non idonea alla rivendica a Doc Prosecco, potrebbero portare il potenziale Glera atto a Doc Prosecco ad una superficie complessiva tale da vanificare i risultati raggiunti dalla denominazione negli anni per un eccesso di offerta non assorbibile dal mercato;

CONSIDERATO che la mancata regolazione del potenziale viticolo relativo alla varietà Glera idoneo a Doc Prosecco, potrebbe quindi incidere negativamente sul valore del prodotto, con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Prosecco;

TENUTO CONTO quindi che l'iniziativa del Consorzio consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Prosecco, nell'evoluzione dell'offerta certificata, compatibilmente con le dinamiche della domanda;

ACCERTATO che le superfici sottoposte alla sospensione temporanea dell'idoneità a Doc Prosecco, verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un "blocco tipologia" ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l'aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all'impianto, ma che esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Prosecco;

TENUTO CONTO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR del Veneto n. 78 del 19/06/2026, non è pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, giusto quanto previsto dall'articolo 39, comma 3 della Legge n. 238 del 12/12/2016, in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta avanzata dal Consorzio di tutela Doc Prosecco, con nota prot. n. 116/2026 (prot. regionale n. 322088 del 10 giugno 2026), relativa alla sospensione per le campagne viticole 2026/27 - 2027/28 - 2028/29 dell'iscrizione dei vigneti, allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Prosecco, della varietà Glera non ricompresi nel potenziale della Doc Prosecco e di quelli realizzati successivamente al 31/07/2026, definendo il limite all'iscrizione dei vigneti Glera allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Prosecco a 27.500 ettari (22.407 ettari per la Regione del Veneto e 5.092 ettari per la Regione Friuli Venezia Giulia);

3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva di Glera idonea alla produzione della denominazione Doc Prosecco ovvero il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31/07/2026, di superfici vitate a varietà Glera già idonee alla produzione di Doc Prosecco;

4. di dare atto, che i prodotti ottenuti dagli impianti di viti della varietà Glera, idonei e atti alla produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco" e "Asolo Prosecco" e, della DOC "Colli Euganei" Serprino - realizzati a partire dalla campagna 2011/12 non possono e non devono essere designati con la DOC Prosecco, ad esclusione di quelli relativi agli esuberi produttivi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della L. 238/2016;

5. di dare atto che gli impianti realizzati con viti della varietà Glera su superfici ubicate al di fuori delle aree di produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e DOCG "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco", con autorizzazioni, già rilasciate o che saranno rilasciate, a seguito dell'estirpazione di superfici coltivate a Glera, ubicate all'interno delle aree di produzione delle predette DOCG, non rientrano nel potenziale produttivo di riferimento della DOC "Prosecco" e pertanto i prodotti ottenuti non possono essere rivendicati e designati con la DOC "Prosecco";

6. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato di superfici vitate a varietà Glera idonee alla produzione della denominazione Doc Prosecco, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alla medesima denominazione, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;

7. di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento impiegando, nella gestione delle registrazioni a schedario, le modalità operative già definite e consolidate nel corso del periodo di validità della misura attivata ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della legge 238/2016;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all'AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio per la tutela Doc Prosecco;

9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Lucio Della Bianca



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