Stoccaggio, riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, della quantità di uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella per la vendemmia 2026. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2 e comma 4.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (nel seguito Legge) recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare il comma 2 dell'art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata Legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, per conseguire l'equilibrio di mercato, di ridurre la resa massima di vino classificabile o la resa massima di uva ad ettaro nonchè la resa di trasformazione in vino;
VISTO il disciplinare di produzione della Doc Valpolicella approvato con D.M. 03.08.2023, pubblicato nella G.U. n. 191 del 17.08.2023 ed in particolare il comma 14 dell'articolo 4 in cui viene definito che con provvedimento regionale possa essere stabilita la destinazione degli esuberi di produzione, pari al massimo del 20% della resa per ettaro prevista per la vendemmia;
VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di tutela;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini";
VISTO il DM n 257058 del 9 giugno 2025, con cui è stato confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Valpolicella (di seguito "Consorzio") a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge per le Doc Valpolicella e Valpolicella Ripasso e per le Docg Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella;
ACQUISITA la nota prot. n. 108 del 8 giugno integrata dalla nota 108 bis del 15 giugno 2026, rispettivamente protocollate al n. 312649 del 8 giugno 2026 e al n. 348200 del 16 giugno 2026, con cui il Consorzio ha chiesto, che, per la vendemmia 2026:
- la resa totale massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Valpolicella", "Valpolicella Ripasso", "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" non debba superare le 10,00 tonnellate per ettaro;
- l'esubero di produzione fino al 20%, previsto e consentito dalla normativa di riferimento, ottenuto dalle superfici rivendicate a "Valpolicella", "Valpolicella Ripasso", "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" sia applicato alla resa di 10,00 tonnellate per ettaro;
- la produzione eccedente le 10 tonnellate ad ettaro (esubero di produzione) fino al massimo del 20%, pari a 2 tonnellate per ettaro, sia obbligatoriamente destinata a vino generico senza designazione DOC IGT;
- il quantitativo massimo di uva certificabile da mettere a riposo per la produzione dei vini DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" sia pari al massimo a 3,5 tonnellate per ettaro, aumentabile, al massimo a 4,0 tonnellate per ettaro, per le sole uve certificate SQNPI Valpolicella o Equalitas o aumentabile al massimo a 4,3 tonnellate per ettaro per le sole uve certificate biologiche;
- l'attivazione dello stoccaggio di uva mosto vino secondo le seguenti condizioni:
- la quantità sottoposta a stoccaggio riguarderà il prodotto derivante dalle uve eccedenti le 8 tonnellate per ettaro fino alla produzione massima stabilita di 10 tonnellate per ettaro;
- i volumi di vino stoccato della vendemmia 2026 possono essere sostituiti con uguali volumi di vino di precedenti vendemmie, già presenti negli stabilimenti enologici;
- ferma restando la possibilità per ogni detentore di riclassificare ad altra DOC o IGT il prodotto stoccato in qualsiasi momento, il Consorzio in periodi prestabiliti, fissati nel mese di maggio 2027, settembre 2027 e dicembre 2027, valuterà l'eventuale svincolo in parte o in toto, qualora la contingenza corrente di mercato ne garantisse l'assorbimento.
VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
- il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 2 aprile 2026;
- il verbale dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2026;
- la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale delle denominazioni predisposta dal Consorzio;
- i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;
VERIFICATI i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 78 del 19 giugno 2026, non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare e servizio Fitosanitario emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire per la vendemmia 2026, le seguenti misure di gestione dell'offerta:
3. di stabilire che l'Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA - è tenuta a verificare la coerenza tra la dichiarazione unificata di cui all'articolo 37 della Legge n. 238/2016 e il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 2. lettere a), b) e, c) punto i. del presente provvedimento;