Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2026/27 - 2028/29 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;
VISTO il Decreto 8 agosto 2024, pubblicato in GU n. 194 del 20/08/2024, di conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativamente alla DOC "Prosecco";
VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Prosecco come da allegato al Decreto 22 settembre 2025 del Dirigente di PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare pubblicato nella GU n. 227 del 30 settembre 2025;
VISTO l'articolo 4 comma 4 del citato disciplinare che consente alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, la possibilità di stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici nello schedario ai fini dell'idoneità alla denominazione;
VISTI i provvedimenti regionali che dal 2011 ad oggi hanno dato applicazione alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla Doc Prosecco, sospensioni da ultimo definite con:
- DDR n. 125 del 19 luglio 2023 Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;
- DDR n. 126 del 19 luglio 2023 recante Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;
DDR n. 127 del 19 luglio 2023 recante Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 322163 del 10/06/2026 con la quale il Consorzio ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della legge n. 238/2016, ha chiesto il rinnovo della misura della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione a Doc Prosecco, per il triennio 2026/2027 - 2028/2029 per i vigneti della varietà Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio e realizzati successivamente il 31 luglio 2023;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
- il verbale della riunione del 8 maggio 2026 con le principali organizzazioni professionali di categoria;
- estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 15 maggio 2026;
- relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo dettagliati nella relazione tecnico economica sopra menzionata;
TENUTO CONTO che, il potenziale viticolo riferito alle varietà Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio di pertinenza della denominazione risulta sufficiente a garantire la domanda del prodotto Doc Prosecco e che la mancata regolazione del potenziale viticolo, di queste varietà, idoneo a Doc Prosecco, potrebbe incidere negativamente sul valore dei prodotti della Doc Prosecco con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Prosecco;
TENUTO CONTO quindi che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Prosecco verso una evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
ACCERTATO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un "blocco tipologia" ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l'aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all'impianto ma che di fatto esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Prosecco;
CONSIDERATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR del Veneto n. 78 del 19/06/2026, non è pervenuta alcuna osservazione;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e d'intesa con la Regione Friuli - Venezia Giulia, il rinnovo della sospensione temporanea all'iscrizione allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla Doc Prosecco, per le campagne viticole 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, per le superfici vitate delle varietà Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio realizzate successivamente al 31/07/2023;
3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31/07/2023, di superfici vitate a varietà Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay già idonee alla produzione della denominazione Doc Prosecco;
4. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato di superfici vitate a varietà Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, idonee alla produzione della denominazione Doc Prosecco, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alla medesima denominazione, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
5. di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d'intesa con la medesima Agenzia;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all'AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio per la tutela Doc Prosecco;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.