Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della società SARTORI TRASPORTI S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Montorso n. 20/C - Arzignano (VI).
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 12348 del 02/04/2026, con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all'impianto della società SARTORI TRASPORTI S.R.L. P.IVA 01648950242 con sede legale ed operativa site in Via Montorso n. 20/C - Arzignano (VI), quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il seguente numero di riconoscimento ABP7547STORP3;
VISTA la nota prot. n. 0069069/26 del 19/06/2026 (prot. reg.le n. 362384 del 19/06/2026) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Sede di Vicenza (VI), agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, con cui si esprime il nulla osta al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo, a seguito del sopralluogo effettuato in data 15/06/2026, relativamente all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.