Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 91 del 10/07/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 91 del 10/07/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 91 del 10 luglio 2026


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 15338 del 29 giugno 2026

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della società SARTORI TRASPORTI S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Montorso n. 20/C - Arzignano (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della società SARTORI TRASPORTI S.R.L.; il riconoscimento condizionato è stato rilasciato con D.D.R. n. 12348 del 02/04/2026.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 12348 del 02/04/2026, con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all'impianto della società SARTORI TRASPORTI S.R.L. P.IVA 01648950242 con sede legale ed operativa site in Via Montorso n. 20/C - Arzignano (VI), quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il seguente numero di riconoscimento ABP7547STORP3;

VISTA la nota prot. n. 0069069/26 del 19/06/2026 (prot. reg.le n. 362384 del 19/06/2026) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Sede di Vicenza (VI), agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, con cui si esprime il nulla osta al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo, a seguito del sopralluogo effettuato in data 15/06/2026, relativamente all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della società SARTORI TRASPORTI S.R.L. P.IVA 01648950242 con sede legale ed operativa site in Via Montorso n. 20/C - Arzignano (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP7547STORP3;
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese



Torna indietro