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Bur n. 90 del 07 luglio 2026


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 258 del 11 giugno 2026

Conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Enti appartenenti al gruppo 2/2026. L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015; L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento conferma l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione Professionale e/o ai Servizi per il Lavoro appartenenti al gruppo 2/2026 che hanno concluso l'iter di mantenimento con esito positivo ed accerta la mancanza allo stato dei requisiti di accreditamento dei rimanenti Enti di cui all'Allegato A.

Il Direttore

  • Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati istituito con DDR della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
  • Viste la L.R. n. 3/2009 art. 25 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro - Accreditamento” e la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
  • Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
  • Vista la DGR n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.” che prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n.19/2002 e s.m.i.;
  • Vista parimenti la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. art. 7 comma 1 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” che prevede la verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento anche per gli Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro;
  • Visto il DL 202/2024 convertito in Legge 21 febbraio 2025 n. 15 relativo all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e il DM del Ministero dell’Interno 31/03/2026 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”;
  • Vista la nota prot. reg. n. 133515 del 25/02/2026 con la quale la Direzione Lavoro comunicava a tutti gli Enti del gruppo 2/2026 che avrebbero avuto luogo le verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento nel bimestre marzo-aprile 2026;
  • Visti gli esiti delle verifiche di audit, ex DDR n. 251/2020, degli Enti appartenenti al gruppo 2/2026;
  • Considerato, altresì, che il sistema di mantenimento dei requisiti di accreditamento alla formazione ex All. B punto 3 alla DGR n. 2120/2015 prevede anche la verifica della performance delle attività svolte dagli OdF dal primo accreditamento o dall’ultima visita di audit;
  • Considerata la complessità dell’istruttoria del requisito di cui al punto precedente in quanto i dati sono relativi ad aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative;
  • Ritenuto di dover prendere atto degli esiti delle verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento per gli Enti appartenenti al gruppo 1/2026 indicando nell’Allegato A con lettera P (= esito positivo) gli Enti che hanno rispettato i requisiti previsti; con lettera P* (= esito positivo in attesa dati di performance) gli Enti che hanno rispettato i requisiti previsti ma con istruttoria in via di definizione relativa ai dati di performance ex allegato 3; con lettera N (= esito non definito) gli Enti per i quali le verifiche svolte hanno accertato, allo stato, la mancanza dei requisiti richiesti dal modello di accreditamento;
  • Vista la L. 15/2025;
  • Visto il DL n. 202/2024;
  • Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 3/2009, n. 54/2012;
  • Visto il DM del Ministero dell’Interno 31/03/2026;
  • Viste le DDGR n. 2238/2011 e s.m.i., n. 2120/2015;
  • Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i. e n. 251/2020;

decreta

  1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante del presente decreto;
     
  2. di confermare l'iscrizione negli elenchi regionali degli Enti accreditati alla Formazione e/o ai Servizi per il Lavoro - ex L.R. n. 19/2002 ed ex L.R. n.3/2009 art. 25 - indicati nell’Allegato A con lettere P (= esito positivo) e P* (= esito positivo in attesa dati di performance);
     
  3. di avviare, nel caso di accertato mancato soddisfacimento del requisito delle attività svolte ex All. B punto 3 della DGR n. 2120/2015, un successivo procedimento di revoca dell’accreditamento;
     
  4. di accertare allo stato la mancanza dei requisiti minimi per l’accreditamento per gli Organismi di Formazione e per gli Operatori accreditati dei Servizi al Lavoro indicati nell’Allegato A con lettera N (= esito non definito);
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
     
  6. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

(seguono allegati)

258_Allegato_A_DDR_258_11-06-2026.pdf


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