Ecotrasporti S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Cassola (VI), via dell'Industria 5. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 35 del 04/02/2025 e s.m.i. a seguito dell'entrata in vigore della Decisione delegata (UE) 2025/934 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 35 del 04/02/2025 e s.m.i. di titolarità di Ecotrasporti S.r.l. per l'installazione sita in Comune di Cassola (VI), via dell'Industria 5, a seguito della Decisione delegata (UE) 2025/934, la quale modifica, a partire dal 9 dicembre 2026, l'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.
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Il Direttore
RICHIAMATI il decreto n. 35 del 04/02/2025 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 alla Ecotrasporti S.r.l. a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
il decreto n. 383 del 05/11/2025 con il quale è stato aggiornato il provvedimento sopracitato a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, consistente in: riperimetrazione dell'area dell'installazione; integrazione di alcuni codici EER per l'operazione R12 selezione e cernita; integrazione di un nuovo gruppo di miscelazione; deroga alla prescrizione n. 9.12 dell'AIA per l'invio di miscele ad impianti intermedi; installazione di una nuova pressa imballatrice elettrica nel settore 1 dell'installazione;
VISTA la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2026 (a seguito di rettifica n. 90657 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea);
VISTA la nota prot. reg. n. 184939 del 24/03/2026 con la quale si invitano i Gestori delle installazioni di competenza regionale a valutare la necessità di presentare istanza di adeguamento della propria autorizzazione, allegando uno schema che evidenzia la corrispondenza fra i rifiuti attualmente autorizzati e i codici EER introdotti o modificati dalla Decisione di cui sopra;
ACQUISITA in data 20/05/2026 prot. reg. n. 281956 la comunicazione di Ecotrasporti S.r.l., per l'aggiornamento dei codici EER riferiti ai rifiuti di batterie;
VERIFICATO che la ditta non ha richiesto modifiche strutturali o operative per la gestione di tali rifiuti;
CONSIDERATO che per mero errore materiale l'Allegato A1 dell'AIA vigente non richiama in modo esplicito la possibilità di effettuare la miscelazione di una serie di rifiuti aventi medesimo codice EER e diverse HP, già autorizzati con la previgente AIA n. 196/2019 e richiamati nel PMC rev. 5 approvato con decreto n. 383/2025 sulla base di parere favorevole di ARPAV;
RITENUTO quindi opportuno specificare espressamente in Allegato A1 la possibilità di cui alla premessa precedente, la quale interessa nello specifico anche alcuni rifiuti di batterie; tale possibilità si intende estesa anche a batterie attualmente gestite con codice EER non pericoloso in operazioni di accorpamento, e che, a seguito della Decisione delegata (UE) 2025/934, assumeranno codice EER pericoloso con la conseguenza che, in caso di attribuzione di diverse HP, l'operazione di commistione di rifiuti codificati con medesimo codice EER si configura come miscelazione;
RITENUTO di confermare per i rifiuti di batterie già gestititi in installazione le medesime operazioni già autorizzate per i codici previgenti indicati nello schema di corrispondenza di cui alla comunicazione acquisita al prot. reg. n. 281956 del 20/05/2026, qualora tali operazioni risultino compatibili con la merceologia precisata dalla nuova codifica/classificazione di cui alla decisione delegata (UE) 2025/934; in particolare per i rifiuti di batterie precedentemente gestiti con codici generici (191211*/191212) non può essere confermata l'inclusione in gruppi di miscelazione il cui destino non risulta coerente con la nuova descrizione del rifiuto;
VISTO l'avvio di procedimento con contestuale richiesta di parere agli Enti prot. reg. n. 289331 del 25/05/2026;
VERIFICATO che la Ditta non è tenuta alla corresponsione degli oneri istruttori in quanto procedimento d'ufficio finalizzato ad adeguamento normativo obbligatorio;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250409623840 per il rilascio del provvedimento;
VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Allegato A1 del Decreto n. 383/2025 è integralmente sostituito con l'Allegato A al presente provvedimento.
3. Per i rifiuti di batterie che, alla data del 9 dicembre 2026, risultino già conferiti in installazione, è ammessa la riclassificazione/ricodifica in conformità alla Decisione delegata (UE) 2025/934. La riclassificazione/ricodifica deve essere adeguatamente tracciata nel sistema gestionale (RENTRI).
4. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 35/2025 e s.m.i. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
5. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 289331 del 25/05/2026.
6. Il presente provvedimento è notificato a Ecotrasporti S.r.l. e comunicato a Comune di Cassola, Provincia di Vicenza, ARPAV.
7. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta è tenuta a trasmettere una versione aggiornata del PMC, adeguandolo al presente provvedimento e specificando espressamente tutti i casi in cui non si ritiene necessaria la prova di fattibilità per la miscelazione di rifiuti aventi stesso codice EER e differenti HP.
8. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
9. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
10. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
11. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
ALLEGATO_A.PDF