Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con un palo della linea elettrica di pubblica illuminazione nella fascia di rispetto idraulico di 10 metri dal torrente Illasi, nel Comune di Illasi (VR).Ente: Comune di Illasi R.D. N. 523/1904 - L.R. N. 41/88 - Norme di Polizia idraulica. Pratica n. 11872/1.
PREMESSO che con nota prot. n. 222728 del 06/05/2025, il Comune di Illasi (VR) ha presentato istanza di nulla osta idraulico per effettuare un intervento di posa di linea elettrica di pubblica illuminazione nella fascia di rispetto idraulico di 10 metri del torrente Illasi, in via Marmontea nel Comune di Illasi (VR);
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 31/07/2025 con voto n. 90, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio della concessione in oggetto;
DATO ATTO, infatti, che l'oggetto dell'istanza, trattandosi di occupazione di superficie demaniale, configura il rilascio di un provvedimento di concessione idraulica, come specificato nella nota inviata all'Ente richiedente con prot. n. 609230 del 06/11/2025;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
CONSIDERATO che le parti hanno sottoscritto digitalmente il disciplinare e l'Ente richiedente ha provveduto a versare il canone richiesto;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;
VISTA la D.G.R. n. 291 del 28/04/2026 avente ad oggetto il "Conferimento di incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona all'interno della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del territorio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di rilasciare, al Comune di Illasi (VR) (P.IVA: 00233530237), con sede Piazza della Libertà n. 1 - Illasi (VR), in persona dell'arch. Zandonà Marco (omissis) delegato dal Sindaco pro - tempore, la concessione per l'occupazione di superficie demaniale, catastalmente censita al foglio 26 mappale n. 174, con un palo della linea elettrica di pubblica illuminazione, nella fascia di rispetto idraulico di m. 10 del torrente Illasi, nel Comune di Illasi (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona espresso con voto n. 90 del 31/07/2025.
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il sopracitato Ente ad eseguire i lavori per l'occupazione di superficie demaniale con l'installazione di un palo della linea elettrica del torrente Illasi in Comune di Illasi (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:
a) segnalare preventivamente per iscritto alla Unità Organizzativa Genio Civile Verona sia l'inizio che il termine dei lavori, per effettuare eventuali attività di monitoraggio e verifica;
b) non dovranno essere realizzati ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto al progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di m 10;
c) gli scavi dovranno essere superficiali ed i loro ripristini dovranno essere eseguiti con materiale idoneo, adeguatamente compattato;
d) nelle fasi esecutive dovrà essere sempre garantito l'accesso nella fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell'Amministrazione e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dalla stessa; eventuali interdizioni dovranno essere facilmente rimuovibili in qualsiasi momento dal personale dell'Autorità idraulica o da altro soggetto da questa autorizzato.
L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere speciale:
e) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
f) a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;
g) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
h) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
i) a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d'acqua stesso;
l) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.
Ogni responsabilità nei riguardi della sicurezza del personale impiegato, anche con riferimento agli adempimenti del D.lgs. n.81/2008, resta in capo al Concessionario.
L'autorizzazione ha validità di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale termine i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.
L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
4. La durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica e/o di cessione dell'uso del bene da parte del Concessionario, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
6. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all'Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.