Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 14758 del 16 giugno 2026
Associazione "Movimento Fraternità Landris - Onlus", ora denominata Movimento Fraternità Landris - Impresa Sociale - APS, con sede legale in Sedico (BL). Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si sospende l'efficacia dell'iscrizione dell'Associazione indicata in oggetto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, a seguito dell'intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
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Il Direttore
- con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 58 del 9 aprile 2015 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 781 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, all'Associazione "Movimento Fraternità Landris - Onlus", con sede legale in Sedico (BL), costituita con la denominazione "Movimento Fraternità Landris" con atto a rogito del dott. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, in data 27 marzo 1992, rep. n. 36183 e si approvava lo statuto di cui all'atto a rogito del dott. Marco de Ciutiis, notaio in Belluno, datato 25 settembre 2014, rep. n. 4018;
- successivamente dopo l'approvazione di precedenti modifiche statutarie l'Assemblea dell'Associazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 19 marzo 2026, atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 43107, consistenti nell'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore;
- con documentata istanza pervenuta in data 22 maggio 2026 il legale rappresentante dell'Associazione chiedeva alla scrivente Direzione l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 19 marzo 2026;
- a seguito di verifica gli scriventi Uffici accertavano, mediante consultazione telematica del Registro delle Imprese, che l'Ente risulta iscritto come "impresa sociale" nella Sezione "imprese sociali", con decorrenza dal 20 aprile 2026, con la nuova denominazione di Movimento Fraternità Landris - Impresa Sociale - APS; nella medesima data del 20 aprile 2026 l'Associazione veniva, altresì, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- con nota del 27 maggio 2026 la scrivente Direzione comunicava all'Associazione la propria incompetenza all'approvazione delle suddette modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 19 marzo 2026;
- pertanto, considerato che l'Associazione risulta iscritta nel RUNTS e stante dell'impossibilità, a garanzia dell'affidamento dei terzi, della contemporanea iscrizione in due Registri, si ritiene di dover procedere d'ufficio alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
- VISTO l'atto a rogito del dott. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, datato 27 marzo 1992, rep. n. 36183;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Marco de Ciutiis, notaio in Belluno, datato 25 settembre 2014, rep. n. 4018;
- VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 58 del 9 aprile 2015;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, datato 19 marzo 2026, rep. n. 43107;
- VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Associazione pervenuta in data 22 maggio 2026 (prot. reg. n. 286742/2026);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot reg. n. 295153 del 27 maggio 2026;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 112/2017;
- VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 3, comma 1, lettera d), del D.M. 15 settembre 2020, n. 106;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sospendere, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutta la durata dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'Associazione "Movimento Fraternità Landris - Onlus", ora denominata Movimento Fraternità Landris - Impresa Sociale - APS, con sede legale in Sedico (BL), c.f. 93010500259, iscrivendo contestualmente tale sospensione al n. 781 del suddetto Registro regionale;
3. di dare comunicazione dell'avvenuta sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, al legale rappresentante dell'Associazione medesima, nonché all'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale - Direzione Servizi Sociali e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno;
4. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio