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Bur n. 90 del 07 luglio 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 14920 del 19 giugno 2026

Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con strumentazioni di misurazione e rilievo, in corrispondenza del Ponte San Pancrazio, sul fiume Adige, in Comune di Verona. Ente: Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali R.D. 523/1904 - L.R. 41/88 Pratica n. 11842.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato – ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con protocollo regionale n. 673619 del 15/12/2025, l'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con sede legale in Palazzo Michiel Dalle Colonne, Cannaregio 4314 - 30121 Venezia, C.F. 94095640275, in persona del Segretario Generale Marina Colaizzi, (omissis) ), ha presentato istanza di concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con strumentazioni di misurazione e rilievo, in corrispondenza del Ponte San Pancrazio, sul fiume Adige, in Comune di Verona;

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 15/04/2026 con voto n. 25, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha sottoscritto digitalmente il disciplinare;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 291 del 28/04/2026 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Direttore della Unità Organizzativa "Genio civile Verona" all'interno della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.";

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di rilasciare, all'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali con sede legale in Palazzo Michiel Dalle Colonne, Cannaregio 4314 - 30121 Venezia, C.F. 94095640275, in persona del Segretario Generale Marina Colaizzi, (omissis) ), la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con strumentazioni di misurazione e rilievo, in corrispondenza del Ponte San Pancrazio, sul fiume Adige, in Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 25 del 15/04/2026.

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il sopracitato Ente ad eseguire i lavori per l'installazione della strumentazione di misurazione e rilievo, in corrispondenza del Ponte San Pancrazio, sul fiume Adige, in Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:

- la sezione idraulica deve rimanere inalterata, sia per i teleidrometri, che per le aste idrometriche graduate. I teleidrometri a sbalzo, collocati in corrispondenza dei ponti dovranno trovarsi a una quota superiore a quella dell'intradosso del ponte su cui saranno posizionati; per quanto riguarda le aste idrometriche, le stesse dovranno essere alloggiate a filo con il profilo spondale;

- i pali da posizionare presso il ciglio dei corsi d'acqua dovranno essere posti ad almeno a 0,50 metri dal medesimo;

- qualsiasi parere ambientale o paesaggistico sia necessario deve essere acquisito dal richiedente;

- eventuali scavi per il posizionamento delle aste idrometriche dovranno essere superficiali;

- i ripristini degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale idoneo adeguatamente compattato;

- non dovranno essere realizzati ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto a quanto previsto nel progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di m 10;

- nelle fasi esecutive dovrà essere sempre garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici e ai mezzi operativi dell'Amministrazione e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dalla stessa e le eventuali interdizioni dovranno essere facilmente rimuovibili in qualsiasi momento dal personale dell'Autorità idraulica o da altro soggetto da questa autorizzato;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere arrecati danni alle opere idrauliche esistenti; nel caso ciò dovesse verificarsi, dovrà essere eseguito il ripristino immediato, a perfetta regola d'arte e a totale carico dell'Ente richiedente;

- lo stesso è responsabile, anche verso terzi, di tutti gli eventuali danni che dovessero derivare a seguito della realizzazione degli interventi e nella gestione della sicurezza in cantiere.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

b) non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche del corso d'acqua con opere, scavi, depositi o altro;

c) posizionare la strumentazione in modo che non interessi la sede stradale, neppure con la sua proiezione;

d) non alterare la funzionalità delle strutture di attraversamento dei corsi d'acqua, nonché le pertinenze di esercizio della strada come definite dal comma 3 dell'articolo 24 "Pertinenze delle strade" del D.lgs. 285/92;

e) riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

f) comunicare in anticipo l'inizio dei lavori e successivamente la loro conclusione, trasmettendo la dichiarazione di conformità;

g) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;

h) provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;

i) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;

j) non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d'acqua stesso;

l) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

Il Concessionario dovrà valutare e richiedere autonomamente ulteriori autorizzazioni, atti di assenso e nulla osta (a titolo esemplificativo e non esaustivo VIncA, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/04-vincolo paesaggistico, parere ambientale di cui D. Lgs. n. 152/2006, ecc..) necessarie per l'esecuzione dell'intervento e non ricomprese nel presente provvedimento.

L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

4. la durata della presente concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

5. per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, il canone non è dovuto per effetto della D.G.R. 1997 del 25 Giugno 2004 e l'allegata Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni demanio idrico, che prevede la gratuità per gli usi governativi da parte di amministrazioni statali.

6. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

7. il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

8. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all'Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Nicola Gaspardo

Allegati (omissis)



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