Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 77 del 17/06/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 77 del 17/06/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 77 del 17 giugno 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 14561 del 12 giugno 2026

Ronda Engineering S.B. S.r.l. – Impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con tecnologia "plasma al microonde", sito in via Vegri 69, Zanè (VI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 2000, decreti n. 25 del 30/01/2024, n. 211 del 03/07/2024 e n. 115 del 25.03.2025. Modifica dell'autorizzazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la modifica del punto 14.1 di cui al decreto n. 115 del 25.03.2025 nella parte in cui si prevede si prevede che l'impianto sia alimentato con tre diverse tipologie di biomasse combustibili stabilendo che l'alimentazione avvenga tramite utilizzo di un'unica tipologia di biomassa.

Il Direttore

RICHIAMATI il decreto n. 25 del 30/01/2024, di Autorizzazione dell'impianto di sperimentazione e ricerca, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L.R. n. 3/2000, ubicato in via Vegri, 69 a Zanè (VI) e i successivi decreti di modifica n. 211 del 03/07/2024 e n. 115/2025;

PRESO ATTO che con nota del 14.05.2026, acquisita al prot. reg n. 272594 del 14/05/2026, Ronda Engineering S.B. S.r.l. ha presentato istanza per la modifica del punto 14.1 di cui al decreto n. 115 del 25.03.20254;

ATTESO che con la modifica l'impianto Ronda Engineering S.B. S.r.l. prevede di alimentare l'impianto con un'unica tipologia di biomassa anziché con tre tipologie di biomasse combustibili come previsto al punto 14.1 del decreto 115/2025;

CONSIDERATO che la proposta non riguarda il processo tecnologico e non comporta modifiche ai quantitativi di rifiuti gestiti e che il raffronto previsto al punto 15.2.4 del decreto 115/2025 resta comunque possibile anche mediante effettuazione di tre campionamenti di un'unica tipologia di biomassa, che consentono l'identificazione dei valori massimi e dei range che il syngas da rifiuto deve rispettare;

VISTA la nota prot. reg. n. 285162 del 21.05.2026 con cui gli uffici regionali hanno comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento del vigente provvedimento autorizzativo e richiesto agli Enti competenti l'espressione di eventuali osservazioni in merito alla richiesta di modifica presentata;

VISTA la nota prot. n. 47824/2026 del 03.06.2026 in cui ARPAV in merito alla modifica proposta dalla Ditta riporta "Sotto il profilo tecnico si ritiene di condividere quanto espresso da codesta Autorità nel merito della modifica proposta, la quale consente comunque l'individuazione dei valori massimi e dei range per il confronto con le caratteristiche del syngas da rifiuto previsto alla prescrizione 15.2.4. Per quanto concerne l'aggiornamento del Protocollo sperimentale Rev. 01 del 11/03/2025, laddove sono esplicitamente previste tre tipologie di biomassa (§2.1), si ritiene sufficiente che la Ditta alleghi la presente nota al Protocollo.";

VISTO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. 175919 del 19.03.2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01220445694743 del 31.01.2026.

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale.

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Il punto 14.1 di cui al decreto n. 115 del 25.03.20254 è modificato come segue:

"14.1. alimentazione dell'impianto con un'unica tipologie di biomassa combustibile non rifiuto consentita ai sensi dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 con prelievo alla posizione n. 23 del Protocollo di tre campioni di syngas dopo depurazione ai fini dell'analisi sui parametri di cui alla Tabella 3 del presente provvedimento".

3. Il Protocollo sperimentale Rev. 01 del 11/03/2025 si intende aggiornato di conseguenza; allo stesso deve risultare allegata la nota ARPAV 47824/2026.

4. Resta fermo quanto stabilito dal decreto n. 115 del 25.03.2025, per le parti non modificate dal presente provvedimento.

5. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 285162 del 21.05.2026.

6. Il presente provvedimento è notificato a Ronda Engineering S.r.l. e comunicato a Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV.

7. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.

8. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

9. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon



Torna indietro