NUOVA ESPERIA S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicata in Comune di Fossò (VE), Z.I. IX Strada, 109. AIA n. 2 del 08/01/2024 e ss.mm.ii. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs.152/2006 consistente nella modifica del Layout impiantistico e della prescrizione n. 2.6.2. dell'AIA n. 2/2024.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 2/2024 e ss.mm.ii. di titolarità della NUOVA ESPERIA S.r.l. per l'installazione sita in Comune di Fossò (VE), Z.I. IX Strada, 109, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs.152/2006, consistente nella modifica del layout.e della prescrizione n. 2.6.2 dell'AIA n. 2/2024.
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Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 2 dell'8 gennaio 2024, con il quale è stata rilasciata alla NUOVA ESPERIA S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale con valenza di rinnovo, a seguito di riesame finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 171 del 03/06/2024 con il quale è stato approvato il PMC/PGO denominato "PMC rev. 02 del 14/05/2024";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 333 del 12/11/2024 e n. 63 del 20/02/2025, con i quali sono state rilasciati alla NUOVA ESPERIA S.r.l. gli aggiornamenti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2/2024 a seguito di comunicazioni ai sensi dell'art. 29-novies d.lgs 152/2006;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 325 del 29/09/2025 con cui è stato preso atto della variazione della sede legale e contestualmente è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2/2024 a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-novies d.lgs 152/2006;
VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs.152/2006, acquisita al prot. reg. n. 111908 del 12/02/2026, concernente la modifica del layout impiantistico individuando nell'area limitrofa alla zona 2D lo stoccaggio dei rifiuti e la modifica della prescrizione n. 2.6.2. dell'AIA n. 2/2024 per effettuare la selezione e cernita di rifiuti misti [R12] anche manualmente a terra in Area 1B;
VISTA la nota prot. reg. n. 125816 del 19/02/2026 di richiesta di parere ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 09 gennaio 2025, n. 1;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia con nota acquisita al prot. reg. n. 150964 del 05/03/2026 ed ARPAV con nota acquisita al prot. reg. n. 150962 del 05/03/2026, hanno richiesto integrazioni documentali;
VISTA la nota prot. reg. n. 159158 del 11/03/2026 con cui sono state richieste le integrazioni alla Ditta;
VISTE le integrazioni, acquisite al prot. reg. n. 181473 del 23/03/2026, le quali contengono inoltre un aggiornamento della planimetria delle acque, al fine di rendere evidente la separazione dello scarico S1 dallo scarico nella fognatura di Veritas s.p.a.;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia con nota prot. n. 20724/2026, acquisita al prot. reg. n. 194839 del 30/03/2026, ha comunicato che per quanto di competenza non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta;
PRESO ATTO che ARPAV con nota prot. n. 28629/2026, acquisita al prot. reg. n. 202674 del 02/04/2026, ha trasmesso osservazioni sull'intervento proposto, chiedendo adeguamenti alla planimetria e che in sede ispettiva sia individuabile la delimitazione dell'area individuata come "limite zona D1/1- variante al PRG";
VISTA la nota prot. reg. n. 210880 del 09/04/2026 di riscontro e contestuale comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'AIA;
RICHIAMATI gli esiti dell'Ispezione Integrata Ambientale acquisita al prot. reg. n. 134265 del 25/02/2026, in base alla quale è opportuno prescrivere che le operazioni di campionamento delle acque di scarico vengano effettuate da parte di personale del laboratorio incaricato per le analisi;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alle ricevute acquisite al prot. reg. n. 111908 del 12/02/2026 e prot. n. 2317930 del 17/04/2026;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 2317930 del 17/04/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01231178590904 per il rilascio del provvedimento;
PRESO ATTO del fatto che alla nota acquisita al prot. reg. n. 2317930 del 17/04/2026 risulta allegata anche la planimetria della gestione rifiuti, la quale tuttavia non recepisce le indicazioni di cui alla nota ARPAV n. 28629/2026;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 285999 del 26/05/2026 con cui la ditta ha trasmesso l'aggiornamento della planimetria della gestione rifiuti secondo le indicazioni di cui alla nota ARPAV n. 28629/2026;
VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. La prescrizione n. 2.6.2 dell'Allegato A al decreto n. 2/2024 è modificata come segue:
2.6.2. "selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata mediante nastro, manualmente a terra postazioni di selezione manuale, rullo-vaglio, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e identificate con codice CER appartenente al capitolo 19;"
3. Dopo la prescrizione 18.12 dell'Allegato A al decreto n. 2/2024 è inserita la seguente prescrizione:
"18.13 le operazioni di campionamento delle acque di scarico devono essere effettuate da parte di personale del laboratorio incaricato per le analisi."
4. La planimetria delle aree di gestione rifiuti di cui all'Allegato A2 al decreto n. 63/2025 è sostituita dall'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
5. La planimetria delle acque di cui all'Allegato A3 al decreto n. 63/2025 è sostituita dall'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
6. Nell'area oltre il "limite zona D1/1 - variante al PRG" non potranno essere presenti cassoni contenenti rifiuti; il limite dovrà essere chiaramente identificato, mediante segnaletica orizzontale o mediante sistemi mobili.
7. I cassoni scarrabili ubicati nell'area di scarico pressa, identificata in planimetria, quando pieni dovranno essere mantenuti coperti; i cassoni in fase di riempimento dovranno essere coperti a fine giornata lavorativa.
8. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 2/2024 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
9. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 210880 del 09/04/2026.
10. Il presente provvedimento è notificato a NUOVA ESPERIA S.r.l. e comunicato a Comune di Fossò, Città metropolitana di Venezia, ARPAV.
11. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
12. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
13. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
14. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
ALLEGATO_A_584857.pdfALLEGATO_B_584857.pdf