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Bur n. 80 del 23 giugno 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 14450 del 10 giugno 2026

Concessione temporanea per l'occupazione temporanea di superficie demaniale per indagine geognostica e geofisica sull'argine sinistro del torrente Alpone nel Comune di San Bonifacio (VR), via Villanova. Ditta Geobi srl L.R. n. 41/88 – R-D. n. 523/1904 – Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11933.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area appartenente al demanio pubblico dello Stato – ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. 50075 del 30/01/2026, la Ditta Geobi srl ha presentato domanda di autorizzazione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale, ricadente nel foglio 23 mappali n. 57 e 58, per indagine geognostica e geofisica sull'argine sinistro del torrente Alpone nel Comune di San Bonifacio (VR);

PREMESSO che, con successiva nota prot. n. 106227 del 10/02/2026, a seguito di un primo esame istruttorio è emerso che i mappali n. 57 e 58 del foglio 23 ricadono in area demaniale e, pertanto, l'occupazione di tale superficie configura il rilascio di una concessione, anziché di un'autorizzazione;

DATO ATTO che la CTRD LL.PP. della Provincia di Verona nell'adunanza del 15/04/2026, con voto n. 30, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

RITENUTO che l'occupazione dell'area demaniale è temporanea e che le indagini geognostiche e geofisiche non interferiscono con il deflusso idraulico;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012" e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 291 del 28/04/2026 avente ad oggetto il "Conferimento di incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona all'interno della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del territorio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rilasciare alla ditta Geobi srl (C.F. e P. IVA: 04347250245), con sede leale in Viale San Lazzaro n. 191/A - Vicenza (VI), in persona del legale rappresentante Benetti Michele ( (omissis) ), nato a (omissis) , la concessione per l'occupazione temporanea di superficie demaniale per effettuare un'indagine geognostica e geofisica sull'argine sinistro del torrente Alpone nel Comune di San Bonifacio (VR), via Villanova, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 30 del 15/04/2026:

a) le perforazioni dovranno essere interamente riempite e sigillate con iniezioni di miscela di betonite /cemento tramite asta da fondo foro;

b) lasciare libera la zona di intervento da qualsiasi rifiuto e/o residuo;

c) l'intervento dovrà essere sospeso in caso di maltempo, in modo che le attrezzature utilizzate non interferiscano in alcun modo con il deflusso idraulico;

d) ad ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa all'U.O. Genio Civile Verona una relazione circa le modalità di chiusura della perforazione e l'esito della visita di controllo per verificare eventuali cali/cedimenti, corredata da attestazione di regolare esecuzione, rilasciata da professionista abilitato;
acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;

e) comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del Direttore dei Lavori, dell'avvenuta realizzazione delle indagini e delle relative prescrizioni;

f) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523/1904 nonché le altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;

g) osservare le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini idraulici, con l'ulteriore avvertenza che l'U.O. Genio Civile di Verona si intende sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, circa gli eventuali incidenti o danni che potrebbero verificarsi a carico di persone, animali e/o cose prima, durante e dopo l'intervento di cui trattasi.

4. Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati, cittadini Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini del legittimo svolgimento dei lavori di indagine.

5. Saranno a carico del Concessionario eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nello svolgimento delle indagini oggetto di richiesta.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 2) comporterà l'immediata decadenza della concessione, oltre all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Per la presente concessione idraulica è determinato il canone di € 231,94 (euro duecentotrentuno/94), come disposto dalla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004.

8. La presente concessione ha la durata di n. 4 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione degli elaborati grafici di progetto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all'Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Nicola Gaspardo



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