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Bur n. 80 del 23 giugno 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 14375 del 09 giugno 2026

Loffa S.n.c. di Marconi Ivan e Diego (con sede legale in via Roma, 1 – 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230) & Molina Pietre S.r.l. (con sede legale in via Monte Loffa – 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04199850233). - Rinnovo dell'autorizzazione e variante al piano di coltivazione per la messa in sicurezza dei fronti di scavo e delle operazioni di estrazione (ai sensi dell'art. 674 D.P.R. 128/59) della cava denominata "Coleri 2". Comune di localizzazione: Fumane (VR) Comune interessato: Sant'Anna D'Alfaedo (VR) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni e limitazioni, dell'intervento presentato da Loffa S.n.c & Molina Pietre S.r.l, riguardante la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione e variante al piano di coltivazione per la messa in sicurezza dei fronti di scavo e delle operazioni di estrazione della cava denominata "Coleri 2".

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Loffa Snc di Marconi Ivan e Diego, con sede a Sant'Anna D'Alfaedo (VR) in Via Roma n. 1 e da Molina Pietre S.r.l, con sede a Sant'Anna D'Alfaedo (VR) in Via Monte Loffa, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 618027 e 618028 del 11/11/2025);

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";

VISTA la nota prot. n. 621014 del 13/11/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/12/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute osservazioni al progetto dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 670835 del 12/12/2025;

CONSIDERATO che nella seduta del 11/02/2026 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 123246 del 18/02/2026;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 17/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 171365 del 18/03/2026;

VISTA la nota prot. n. 261567 del 08/05/2026 con la quale viene comunicata la proroga per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 132 in data 08/04/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di 20 anni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/05/2026,

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
  • la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

CONSIDERATO che, l'intervento ricade in aree soggette al Vincolo Forestale (L.R. 52/1978) e al Vincolo idrogeologico (RD 3267/1923) ed, altresì, in aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTI

- il parere favorevole della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - U.O. Servizi Forestali - Ufficio di Verona registrato al prot. reg. n. 13815 del 13/01/2026;

- le osservazioni trasmesse dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, registrate con prot. reg. n. 670835 del 12/12/2025;

PRESO ATTO, che:

- nelle suddette osservazioni l'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali "[...] rappresenta la necessità di acquisire chiarimenti circa l'eventuale presenza, nell'intorno di cava, di fonti di prelievo idropotabile da pozzo [...]";

- in data 18/03/2026 con PEC acquisita al protocollo regionale n. 171365 il proponente ha depositato sia documentazione integrativa, in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/02/2026, sia documentazione in risposta alle osservazioni pervenute dalla predetta Autorità di Bacino;

- in particolare, nella propria documentazione il proponente, in risposta a tali osservazioni, ha evidenziato che "[...] nell'intorno dell'area di cava non sono presenti fonti di prelievo idropotabile da pozzo";

- per quanto riguarda, invece, il segnalato vincolo paesaggistico, alla data odierna non è pervenuto alcun parere da parte della competente Soprintendenza che dovrà essere acquisito nelle successive fasi autorizzative dell'intervento;

CONSIDERATO che dall'esame della Valutazione Previsionale di Impatto acustico, trasmessa con la documentazione integrativa dal proponente, si formulano le seguenti considerazioni:

  1. Al punto 6 della documentazione presentata "Descrizione Scenari Simulati" si elencano tra le sorgenti rumorose individuate l'"abbattimento del fronte per eliminare il cappellaccio tramite volate con miccia detonante". Durante l'analisi delle quattro fasi lavorative della cava tale sorgente non viene mai menzionata e probabilmente, mancandone i dati di potenza sonora, nemmeno analizzata. Quanto riportato al punto 6 risulta inoltre non coerente con quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale nonché al paragrafo 3.3 della stessa Valutazione Previsionale di Impatto acustico dove si asserisce "L'escavazione del materiale di scoperta, viene eseguito creando scarpate con angoli non superiori a 70 gradi, senza fare ricorso all'uso di esplosivi".
  2. Per quanto presumibilmente rientranti nei limiti della normativa vigente, i report finali al punto 7.2 "Risultati delle analisi" sono mancanti dei valori di emissione.

VAUTATO che, per quanto sopra riportato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario che:

  1. il proponente fornisca i chiarimenti in merito alle considerazioni sopra sollevate in riferimento alla Valutazione Previsionale di impatto acustico, secondo la specifica condizione ambientale prevista.
  2. nel caso il proponente confermi l'utilizzo di esplosivi, lo stesso presenti un piano di misura delle vibrazioni causate dalle attività della cava da effettuarsi nelle condizioni più gravose possibili e secondo la Norma UNI 9614:2017 per la valutazione del disturbo in ambiente abitativo.

PRESO ATTO che nello Studio Preliminare Ambientale il proponente prevede alcune misure di mitigazione atte a minimizzare le possibili emissioni polverose causate dall'attività di cava;

CONSIDERATO che si conferma la validità di tali misure e si sottolinea la necessità di una loro costante applicazione;

RITENUTO altresì, necessario da prevedere le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

  1. limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava e in uscita dalla stessa, in particolare lungo i percorsi sterrati (con valori massimi non superiori a 20 km/h).
  2. nelle giornate di intensa ventosità, ridurre le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti o sospendere le stesse quando siano evidenti i fenomeni di risollevamento.
  3. i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture.

CONSIDERATO che nel caso di utilizzo di miscele cementizie per lo svolgimento di ulteriori lavorazioni di cantiere, tali miscele non debbano contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, in particolare quando tali sostanze siano:

  • caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;
  • siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
  • siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 132 in data 08/04/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di entità trascurabile e appaiano circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte;

PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 20 (venti) anni;

VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi trasmesso con la documentazione integrativa, la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si conferma debba essere di 20 anni a far data dalla sua pubblicazione;

[...]"

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam - ai fini del rilascio dell'autorizzazione

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà integrare la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico con le informazioni riportate nelle considerazioni finali del presente parere, e comunque secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza

60 giorni dalla pubblicazione del decreto con gli esiti della verifica di assoggettabilità e comunque prima dalla presentazione della documentazione per il rilascio dell'autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/05/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/05/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni e della condizione ambientale di cui in premessa;

3) Che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 20 (venti) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

5) Di trasmettere il presente provvedimento a Loffa S.n.c di Marconi Ivan e Diego (CF e P.IVA 03327690230), con sede legale in via Roma, 1 - 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR), (PEC: loffasnc@pec.it), a Molina Pietre S.r.l (CF e P.IVA 04199850233), con sede legale in via Monte Loffa - 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR), (PEC: molinapietresrl@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Fumane (VR), al comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - U.O. Servizi Forestali, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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