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Bur n. 80 del 23 giugno 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 14378 del 09 giugno 2026

Vaccari Antonio Giulio S.p.A. (con sede legale in Via Maglio snc – 36030 Montecchio Precalcino (VI), C.F. e P.IVA 00652680240). Variante al Progetto di ricomposizione ambientale della Cava di sabbia e ghiaia denominata Pagliarina. Comune di localizzazione: Montecchio Maggiore (VI). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo alla richiesta di variante al Progetto di ricomposizione ambientale della Cava di sabbia e ghiaia denominata Pagliarina in Comune di Montecchio Maggiore (VI), ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Vaccari Antonio Giulio S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 434618 del 08/09/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/03/2026. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/05/2026.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Vaccari Antonio Giulio S.p.A. (con sede legale in Via Maglio snc - 36030 Montecchio Precalcino (VI), C.F. e P.IVA 00652680240) è stata acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 434618 del 08/09/2025, successivamente perfezionata con nota acquisita al protocollo regionale n. 486111 del 23/09/2025;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata "cave e torbiere" alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota protocollo regionale n. 544976 del 10/09/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 22/10/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. le seguenti osservazioni:

  • Comune di Montecchio Maggiore, registrate con prot. reg. n. 595178 del 29/10/2025;
  • Residenti presso il "Residence La Gualda", registrate con prot. reg. n. 597997 del 30/10/2025.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;

CONSIDERATO che con la richiesta di variante il proponente intende chiedere una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di ripristino, di 10 anni, in considerazione anche del fatto che l'azienda sta lavorando i materiali di scavo costituiti da sabbie e ghiaie, derivanti dal cantiere per la realizzazione del bacino di laminazione del fiume Agno-Guà, ai sensi della D.G.R. n. 1753/15 e della L.R. n. 30/2016, art. 95, comma 2;

CONSIDERATO che il progetto di sistemazione ambientale autorizzato con Decreto n. 594/2020, prevedeva il riporto totale di circa 460.000 m3, di cui 260.000 m3 risultavano già presenti in cava. La variante proposta prevede l'apporto di ulteriori 155.000 m3;

TENUTO CONTO dei tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;

VISTA la nota n. 19520 del 30/03/2026 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/03/2026, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTE le pec acquisite il 29/04/2026 e registrate al prot. reg. n. 249662 e n. 249718 del 30/04/2026, con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con suindicata nota n. 109616 del 11/02/2026;

VISTA la documentazione trasmessa volontariamente dal proponente con nota registrata al prot. reg n. 268698 del 13/05/2026;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/05/2026:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • il D.M. n. 52 del 30/03/2015;
  • la L.R. n. 13/2018;
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024;
  • il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede la richiesta di una variante non sostanziale finalizzata e all'apporto di ulteriori 155.000 m3, oltre ai 460.000 m3 già autorizzati con Decreto n. 594/2020, da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale, e al prolungamento di ulteriori 10 anni per eseguire tali lavori di ricomposizione;

PRESO ATTO che secondo quanto dichiarato dal proponente con la completa realizzazione della variante si andrà a ripristinare l'intera area di cava alle quote originarie del piano campagna, in assoluta continuità agli appezzamenti agricoli del circondario;

PRESO ATTO che il progetto prevede un ripristino in lotti successivi e funzionali per un periodo complessivo pari a 10 anni;

CONSIDERATO che l'area d'intervento risulta esterna a zone soggette a rischio o pericolosità idraulica;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute le osservazioni del Comune di Montecchio Maggiore (VI) registrate con prot. reg. n. 595178 del 29/10/2025 e dei Residenti presso il "Residence La Gualda", registrate con prot. reg. n. 597997 del 30/10/2025;

VISTE le controdeduzioni alle suindicate osservazioni trasmesse dal proponente, a seguito di richiesta con nota n. 19520 del 30/03/2026, e registrate con prot. reg. n. 249662 e n. 249718 del 30/04/2026;

CONSIDERATO che, il proponente, nell'elaborato "05-Relazione osservazioni comune di Montecchio Maggiore (VI)", dichiara che gli interventi in variante sono stati progettati non solo al fine di ripristinare la morfologia dell'area di cava alle quote del piano campagna precedenti all'avvio della coltivazione, ma anche con l'obiettivo di incrementare il franco di sicurezza tra le quote della falda freatica e la superficie del terreno;

CONSIDERATO che, in relazione alla mitigazione acustica, il proponente dichiara che:

  1. il progetto in variante prevede la realizzazione di un nuovo rilevato di terra sul lato ovest del sito estrattivo, che andrà a integrare le misure di mitigazione già in essere. Tale opera contribuirà in modo significativo al contenimento delle emissioni sonore verso i ricettori sensibili circostanti;
  2. è confermata, altresì, l'esecuzione di misurazioni fonometriche di collaudo al termine della realizzazione delle opere mitigative, nonché il monitoraggio periodico;
  3. sarà garantita la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i macchinari e degli impianti meccanici ed elettromeccanici impiegati nell'ambito delle attività di ricomposizione, al fine di contenere le emissioni acustiche entro i limiti prescritti.

CONSIDERATO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata, alle condizioni operative dichiarate dalla ditta è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione dell'impatto acustico determinato dalle future attività di ricomposizione della cava nell'ambiente circostante;

VALUATO che si ritiene necessario, in ogni caso, che il proponente esegua il programma di misure fonometriche proposto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico al fine valutare l'efficacia delle misure e degli interventi di mitigazione proposti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla gestione delle polveri, il proponente riferisce che saranno adottate tutte le misure necessarie a limitarne la produzione e la dispersione al di fuori delle aree di cantiere. È prevista la bagnatura sistematica dei piazzali e delle piste interne nei periodi di siccità e in condizioni meteo favorevoli alla risospensione delle polveri. Inoltre, la realizzazione del nuovo rilevato di terra sul lato ovest contribuirà a fare da schermatura fisica, riducendo ulteriormente la migrazione delle polveri verso le aree circostanti e la viabilità pubblica;

CONSIDERATO che si concorda con le misure di mitigazione previste dal proponente al paragrafo 6.1 dello Studio Preliminare Ambientale per limitare il più possibile le emissioni polverose e che, in aggiunta a tali misure, si reputa necessario che i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, debbano essere protetti da barriere e/o umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione debbano essere protetti mediante coperture;

RITENUTO che, nel caso in cui all'interno del sedime di cava si prevedessero ulteriori operazioni e lavorazioni di cantiere, che utilizzino materiali cementizi o miscele acceleranti:

1. come principio metodologico, va tenuto presente che tali materiali, non devono contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, ciò in particolare quando tali sostanze siano:

  1. caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;
  2. siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
  3. siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

2. in ogni caso, poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell'1%, il proponente dovrà prevedere che, prima dell'inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore e i materiali utilizzati, dovranno essere effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l'assenza delle sostanze di cui al punto 1. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi.

CONSIDERATO che, con riferimento alle opere mitigative il proponente dichiara di recepire le proposte del Comune di Montecchio Maggiore relative:

  • al mantenimento degli argini di terra, presenti lungo i lati nord ed est del sito estrattivo;
  • alla realizzazione di un nuovo terrapieno inerbito e arborato di idonee dimensioni, che assolverà alla funzione di mitigazione acustica, limitando l'eventuale diffusione di polverosità residua e garantendo al contempo una minore intrusività visiva per gli occupanti del Residence di Via Gualda;
  • alla realizzazione della quinta arborea arbustiva lungo via Pagliarina.

PRESO ATTO che il proponente ha chiarito gli aspetti relativi all'accesso dell'area estinta nel 2006 con D.D.R. n. 182 del 27/9/2006;

RITENUTO pertanto che, ai fini della successiva istanza di autorizzazione, il proponente dovrà inserire nel progetto definitivo quanto recepito in relazione alle osservazioni del Comune di Montecchio Maggiore;

CONSIDERATO che, il proponente, nell'elaborato "06-Relazione osservazioni Residenti _Residence La Gualda_", dichiara che il progetto prevede la rimozione delle strutture e degli impianti ricadenti all'interno del perimetro di cava, autorizzati ai sensi della L.R. n. 44/82 e della attuale L.R. n. 13/2018, e che il computo metrico estimativo prevede un'opportuna spesa per la rimozione;

CONSIDERATO che, relativamente ai materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale il proponente afferma che questi saranno costituiti da "Limi di lavaggio dei materiali sabbiosi limosi lavorati presso gli impianti" e "Terre e rocce da scavo". Entrambe le tipologie dovranno rispettare i requisiti della colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che allo scopo di garantire i requisiti di qualità ambientale del sito oggetto di intervento le terre utilizzate per la ricomposizione ambientale della cava dovranno essere integrate con l'analisi delle sostanze PFAS, per tale motivo in fase autorizzativa il progetto dovrà essere corredato da una valutazione sito-specifica dei livelli di PFAS nei terreni circostanti, sia in riferimento alla Sommatoria PFAS (30 congeneri), sia per i singoli congeneri PFOA e PFOS;

CONSIDERATO che a garanzia dell'integrità della falda sottostante, il proponente assicura che tutti i materiali verranno caratterizzati sui siti di provenienza prima del conferimento presso il sito di cava Pagliarina, inoltre la tracciabilità dei materiali e della loro provenienza verrà assicurata attraverso la corretta gestione ai sensi del D.P.R. n. 120/2017;

PRESO ATTO che, il controllo in merito all'idoneità dei materiali conferiti, sarà oggetto dell'attività di vigilanza prevista dalle norme di settore;

RILEVATO inoltre che, per quanto attiene alla vulnerabilità della falda sottostante, si evidenzia che sia con il progetto attuale, che con quelli precedentemente autorizzati, è prevista la stesura di limi sul fondo cava che, grazie alla loro bassa permeabilità, consentono di tutelare l'acquifero sottostante;

CONSIDERATO infine che il proponente asserisce che tutte le attività previste hanno il fine di restituire l'area all'attività agricola, ripristinando la morfologia al piano campagna e migliorando la qualità del paesaggio rispetto all'attuale condizione di invaso di cava;

RITENUTE esaustive le controdeduzioni trasmesse dal proponente in relazione alle osservazioni dei Residenti presso il "Residence La Gualda";

RITENUTA in particolare, congrua la temporalità di 10 anni per l'esecuzione dell'intervento, considerati i tempi per la lavorazione del materiale, la necessità di procedere al conferimento graduale e controllato dei materiali di riempimento, nonché dell'incremento dei volumi necessari a seguito della realizzazione del nuovo rilevato di terra previsto in variante e alla rinuncia della demolizione dei rilevati a nord est, così come richiesti dal Comune di Montecchio Maggiore;

VISTO il parere motivato positivo con n. 76 del 26/02/2026 rilasciato dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell'intervento di "Variante al Progetto di ricomposizione ambientale della Cava di sabbia e ghiaia denominata Pagliarina" in Comune di Montecchio Maggiore (VI), presentato dalla società Vaccari Antonio Giulio S.p.A., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
 

1

Macrofase

Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione

Oggetto della condizione

Ai fini della successiva istanza di autorizzazione, il proponente dovrà inserire nel progetto definitivo quanto recepito in relazione alle osservazioni del Comune di Montecchio Maggiore.

Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

Soggetto verificatore

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.

2

Macrofase

Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione

Oggetto della condizione

Ai fini della successiva istanza di autorizzazione, il proponente dovrà integrare il progetto definitivo, fermo restando l'evoluzione tecnico-scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, con una valutazione sito-specifica dei livelli di PFAS nei terreni circostanti, sia in riferimento alla Sommatoria PFAS (30 congeneri), sia per i singoli congeneri PFOA e PFOS. I terreni impiegati per il riempimento non dovranno costituire una discontinuità territoriale rispetto ai livelli di PFAS già presenti nell'area. Infine, per ogni campione prelevato nelle zone limitrofe, dovrà essere conservata un'aliquota di contro-campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi di verifica.

Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/11/2025, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/05/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società Vaccari Antonio Giulio S.p.A. relativo alla "Variante al Progetto di ricomposizione ambientale della Cava di sabbia e ghiaia denominata Pagliarina" in Comune di Montecchio Maggiore (VI), per le motivazioni rappresentate nelle premesse, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:1

 

Macrofase

Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione

Oggetto della condizione

Ai fini della successiva istanza di autorizzazione, il proponente dovrà inserire nel progetto definitivo quanto recepito in relazione alle osservazioni del Comune di Montecchio Maggiore.

Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

Soggetto verificatore

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.

2

Macrofase

Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione

Oggetto della condizione

Ai fini della successiva istanza di autorizzazione, il proponente dovrà integrare il progetto definitivo, fermo restando l'evoluzione tecnico-scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, con una valutazione sito-specifica dei livelli di PFAS nei terreni circostanti, sia in riferimento alla Sommatoria PFAS (30 congeneri), sia per i singoli congeneri PFOA e PFOS. I terreni impiegati per il riempimento non dovranno costituire una discontinuità territoriale rispetto ai livelli di PFAS già presenti nell'area. Infine, per ogni campione prelevato nelle zone limitrofe, dovrà essere conservata un'aliquota di contro-campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi di verifica.

Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3) il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e all'autorità competente per la VIA la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella medesima condizione ambientale;

4) l'efficacia temporale del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 10 (dieci) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla società Vaccari Antonio Giulio S.p.A. (C.F. e P.IVA 00652680240) con sede legale a Montecchio Precalcino (VI), Via Maglio, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Montecchio Maggiore (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV e alla Direzione Generale di ARPAV;

7) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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