Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 14379 del 09 giugno 2026
BFP 30 S.r.l. – Progetto allegato alla PAS per la realizzazione impianto fotovoltaico a terra della potenza totale di 9,72 MW – Comune di localizzazione: Fiesso Umbertiano (RO) e Frassinelle Polesine (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo alla realizzazione impianto fotovoltaico a terra della potenza totale di 9,72 MW – Comune di localizzazione: Fiesso Umbertiano (RO) e Frassinelle Polesine (RO), ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da BFP 30 S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 680428 del 17/12/2026. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/02/2026. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/05/2026.
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Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
VISTA la L.R. n. 17/2022 - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall'art. 47;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.";
VISTO il D.L. n. 175/2025 - "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito con modificazioni dalla L. n. 4 del 15/01/2026;
VISTA l'istanza acquisita agli atti con n. 680428 del 17/12/2025, con la quale la società BFP 30 S.r.l. (sede legale: Rovereto (TN), Vicolo del Messaggero, 11; C.F. e P.IVA 02751980224), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
TENUTO CONTO che nello specifico l'impianto è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la domanda di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra della potenza totale di 9,72 MW in Comune di Fiesso Umbertiano (RO);
VISTA la nota n. 694474 del 24/12/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/11/2025 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenuti osservazioni o pareri;
VISTA la nota n. 58661 del 04/02/2026 con la quale sono state richieste osservazioni alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., considerato che l'impianto risulta collocato in prossimità della rete autostradale di competenza;
VISTE le note n. 123348 del 18/02/2026 e n. 132434 del 24/02/2026 con le quali, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/02/2026, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;
VISTE le pec acquisite al prot. reg. n. 180183, 180653 del 23/03/2026 e n. 187776 del 26/03/2026, con le quali il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con le suindicate note n. 123348 del 18/02/2026 e n. 132434 del 24/02/2026;
VISTO il parere positivo del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, registrato al prot. reg. n. 264282 del 11/05/2026;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09/01/2025, di cui all'art. 17 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato il modulo per la procedura di vinca valutazione preliminare - screening specifico (livello I);
COSIDERATO che il proponente non ha proposto alcun limite per definire l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., la stessa è fissata a 5 (cinque) anni;
CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/06/2025:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
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il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
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il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;
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D.M. 10/09/2010;
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Il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;
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il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;
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la Legge n. 41 del 21/04/2023;
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il D.L. n. 13 del 24/05/2023;
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Legge n. 11 del 02/02/2024;
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il D.L. n. 63 del 15/05/2024;
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il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
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il D.L. n. 175 del 21/11/2025;
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la L.R. n. 17 del 22/07/2022;
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la L.R. n. 12 del 27/05/2024;
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i Regolamenti regionali n. 2/2025 e n. 4/2025.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, composto di due lotti, con una potenza nominale di picco complessiva pari a 9.720,0 kWp, sito in Comune di Fiesso Umbertiano (RO) e Frassinelle Polesine (RO);
PRESO ATTO che tale impianto sarà collegato grazie alla realizzazione di una nuova linea mista aerea/interrata MT da 20 kV, da collegare in "antenna" alla nuova cabina elettrica MT "RONCALA FTV", allacciata alla cabina primaria AT/MT "FRASSINELLE" di e-Distribuzione S.p.A.;
PRESO ATTO che l'area dell'impianto fotovoltaico interessa un'area classificata sotto il profilo urbanistico come agricola;
VALUTATO che l'area risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 lettera l), punto 2) dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 (area adiacente alla rete autostradale entro la distanza di 300 metri);
CONSIDERATO che "L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), ((f) e l))), numeri 1) e 2).";
CONSIDERATO che sono stati analizzati d'ufficio gli indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l'area occupata dall'impianto è interessata dai seguenti indicatori:
Articolo 3, comma 1, lettera A
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punto 9) "aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Articolo 3, comma 1, lettera B
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punto 5) "aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico".
Articolo 3, comma 1, lettera C
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punto 4) "aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale".
VALUTATO che, con riferimento all'indicatore di presuntiva non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, punto 9) della L.R. n. 17/2022, l'area di progetto risulta interessata dalla presenza del Collettore Padano il quale risulta vincolato ai sensi di quanto disposto dall'art. 142, lett. c. - "corsi d'acqua pubblici", del D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il parere espresso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, registrato al prot. reg. n. 264282 del 11/05/2026, secondo cui la stessa non ravvisa, per gli aspetti di propria competenza la necessità di sottoporre il progetto dell'impianto alla procedura di VIA a condizione che siano ottemperate le prescrizioni espresse nell'ambito della Conferenza di Servizi e inviate al competente sportello SUAP con prot. n. 34926 P del 03/11/2025;
PRESO ATTO che, nel suindicato parere la Soprintendenza specifica che:
Per quanto di competenza paesaggistica ai sensi della parte III beni paesaggistici del D.Lgs. 42 2004 e s.m. e i.,
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Dovrà essere predisposta lungo l'intero perimetro dell'impianto e in particolar modo nella parte di perimetro ricadente nella fascia di rispetto fluviale un doppio filare sfalsato di soggetti arborei di essenze autoctone di medio alto fusto. I soggetti arborei dovranno essere piantumati già sviluppati in termini di fusto e di chioma.
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La fascia arborea di mitigazione dovrà precedere la recinzione la quale sarà mascherata dalla medesima in modo da non essere percepibile dalle principali visuali prospettiche.
VALUTATO che, con riferimento all'indicatore di presuntiva non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, punto 5) della L.R. n. 17/2022, l'area di progetto ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e come tale compresa nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni del Distretto padano 2021 - 2027 approvato con il D.P.C.M. del 1 dicembre 2022;
CONSIDERATO che tale area, ricadente nell'UoM ITI026, è interessata dai seguenti scenari di pericolosità idraulica da alluvione:
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aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L) per le piene del Fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P1;
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aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L), a cui è stata associata una pericolosità P1, connesse al funzionamento della rete idraulica secondaria di bonifica.
CONSIDERATO che, con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 e 11/2025 del 18 dicembre 2025 sono state riesaminate e aggiornate le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni e, contestualmente, adottate per le stesse le misure temporanee di salvaguardia;
CONSIDERATO che, le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni riesaminate e aggiornate (link: https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2132) individuano per l'area in oggetto i seguenti scenari di pericolosità idraulica da alluvione:
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aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M), a cui è associata una pericolosità P2, connesse al funzionamento della rete idraulica consortile di bonifica (RSP - Reticolo secondario di pianura);
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aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M) per le piene del Fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P2, limitatamente allo scenario di rottura arginale (RP - Reticolo principale);
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aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L), a cui è stata associata una pericolosità P1, connesse al funzionamento della rete idraulica secondaria di bonifica, limitatamente alla condizione di area definita "a scolo meccanico" (RSP-Reticolo secondario di pianura).
CONSIDERATO che, con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 13/2025 del 18 dicembre 2025 è stato inoltre adottato il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Po (PAI Po) per la sua estensione al bacino idrografico del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D.Lgs. n. 152/2006, art. 64, c. 1 lett. b, numeri da 2 a 7). Di conseguenza, trovano applicazione, quali misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti;
CONSIDERATO che, gli articoli 7 e successivi del Decreto n. 4/2026 del 19/01/2026 del Segretario Generale dell'Autorità stabiliscono gli indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta;
VALUTATO che, per le aree interessate dall'impianto in oggetto, localizzate all'interno dell'UoM ITI026 (ex bacino idrografico interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco), non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
VALUTATO che, con riferimento all'indicatore di presuntiva non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera C, punto 4) della L.R. n. 17/2022, il Consiglio Provinciale di Rovigo ha approvato l'individuazione delle Aree Agricole di Pregio con deliberazione n. 31 del 11/11/2024, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2022, assegnando quattro classi di pregio, dove 4 è il valore più elevato;
PRESO ATTO che l'area di progetto ricade nella classe di pregio con livello 1;
CONSIDERATO che, in riferimento alla tutela della biodiversità, il proponente ha previsto la realizzazione di varchi nella recinzione per il passaggio della piccola fauna tramite rialzo della recinzione di 20 cm;
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell'effetto cumulo, il proponente ha presentato l'elaborato "ANALISI EFFETTO CUMULO.pfd" dal quale si evince la presenza di un impianto fotovoltaico che dista circa 450 m dall'impianto in esame;
CONSIDERATO inoltre che, il proponente, a integrazione di quanto già trasmesso, con nota registrata al prot. reg. n. 287284 del 22/05/2026 ha inviato una dichiarazione dalla quale si evince che "nel raggio di 1 km dal lotto sul quale verrà realizzato impianto fotovoltaico BFP 31 SRL della potenza di 9,72 MW, non risultano impianto fotovoltaici a terra già realizzati ed in esercizio. Risulta ad un raggio di 450 metri, come evidenziato negli elaborati presentati, un impianto fotovoltaico autorizzato ma non realizzato nel Comune di Fiesso Umbertiano della società BFP 30 SRL";
CONSIDERATO che per quanto riguarda la siepe mitigativa:
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la composizione di specie risulta in linea con quanto previsto nell'Allegato C "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" di cui alla D.G.R. n. 1242/2020 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della Legge regionale n. 13/2003";
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sono stati accolti i suggerimenti relativi all'adozione di miscugli erbacei che favoriscano gli insetti impollinatori;
PRESO ATTO tuttavia che, la documentazione disponibile non descrive nel dettaglio l'intervento di mitigazione proposto, e pertanto dovrà essere prevista un'opportuna condizione ambientale finalizzata alla realizzazione di un'idonea fascia mitigativa;
CONSIDERATO che la documentazione relativa alla Valutazione di impatto acustico per le fasi di cantiere ed esercizio non risulta esaustiva, si ritiene necessario inserire una specifica condizione ambientale;
CONSIDERATO che, relativamente ai campi elettromagnetici, sono state verificate le Distanze di Prima Approssimazione per i cavidotti e le cabine di trasformazione;
CONSIDERATO che nel caso in cui vi sia la presenza di terre e rocce da scavo che verranno gestite all'interno del sito, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 (si veda anche art. 24, comma 1 del D.P.R. n. 120/2017) dovrà sempre essere verificata prima dell'inizio dei lavori e che nel caso invece in cui anche solo parte del materiale verrà riutilizzato all'esterno del sito di scavo, la documentazione concernente la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere prodotta secondo le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 120/2017;
CONSIDERATO che, relativamente all'inquinamento luminoso, non è ammesso un impianto di illuminazione perimetrale funzionale alla videosorveglianza e si rimanda al documento "Linee guida per la progettazione illuminotecnica negli impianti agrivoltaici o fotovoltaici a terra (L.R. n. 17/2009)" (https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti), adottato in sede di Comitato VIA in data 14/05/2025. Pertanto, si chiede di rivedere la scelta progettuale adottata, secondo quanto sopra indicato;
CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura autorizzativa/abilitativa, dovrà essere presentata la nuova configurazione per la parte illuminotecnica;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 131 del 08/04/2026, che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
PRESO ATTO che la documentazione da trasmettere nell'ambito della procedura autorizzatoria/abilitativa dovrà prevedere gli approfondimenti di seguito argomentati:
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in merito alla revisione del piano di ripristino:
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il testo della relazione non recepisce le modifiche intervenute a livello di computo metrico estimativo, permanendo l'indicazione di un costo di dismissione pari a circa euro 50.500,00 (pag. 10 "Elab E-05"), mentre il computo allegato riporta un importo complessivo pari a euro 272.967,29;
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permane inoltre l'indicazione secondo cui dal costo complessivo di dismissione dovrebbe essere "decurtata" la somma derivante dalla vendita dei materiali recuperabili;
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si prende atto dell'integrazione del computo metrico estimativo; tuttavia, si rileva che la quasi totalità delle voci risulta identificata come "N.P.", senza produzione di relativa analisi prezzi. Inoltre, l'unico richiamo esplicito presente nell'elaborato fa riferimento al "Prezziario Regione Veneto 2023", non corrisponde al prezziario attualmente vigente.
pertanto dovrà essere effettuato l'aggiornamento e la riconduzione delle voci economiche al Prezziario Regionale vigente, corredando le eventuali voci non presenti di adeguata analisi prezzi. Dovrà inoltre essere corretto il refuso all'interno del computo metrico estimativo, dove compare l'intestazione "AE Solar - Bussolengo", non coerente con il progetto in esame;
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con riferimento al Computo metrico relativo e al Quadro economico, comprensivo dei costi per il completo ripristino di cui al punto precedente, il proponente dovrà presentare il Computo metrico relativo e il Quadro economico completi di quanto richiesto con nota n. 123348 del 18/02/2026, poiché quanto trasmesso non risulta esaustivo;
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che l'elaborato "20260319_BFP30_Dichiarazione Servitù BFP30 Srl_Signed.pdf" non presenta i contenuti minimi per soddisfare la richiesta relativa alla documentazione attestante la disponibilità delle aree relative al sedime dell'impianto e pertanto il proponente dovrà trasmettere un nuovo elaborato avente i contenuti di cui sopra;
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relativamente all'accessibilità ai vari lotti che compongono l'impianto, ha trasmesso l'elaborato "DIMOSTRAZIONE ACCESSIBILITÀ AL CAMPO FOTOVOLTAICO" il quale non fornisce adeguati approfondimenti, ma restituisce solo una generica indicazione sul percorso di accesso; il proponente dovrà presentare un elaborato in cui sia chiaramente indicato il percorso di accesso ai lotti che compongono l'impianto;
CONSIDERATO infine che, nell'ambito della procedura autorizzatoria/abilitativa, potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell'ambito del procedimento di screening VIA in corso e pertanto qualsiasi variante progettuale, che dovesse essere presentata successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione/abilitazione, dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall'autorità competente in materia di VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha indicato alcuna efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dalla L. n. 191/2025, il proponente è tenuto a formulare una proposta di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e che laddove non indicato verrà considerata un'efficacia temporale pari a 5 anni;
CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ha espresso parere favorevole all'ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell'intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza totale di 9,72 MW nei Comuni di Fiesso Umbertiano (RO) e Frassinelle Polesine (RO), presentato dalla società BFP 30 S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
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1
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Macrofase
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Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione
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Oggetto della condizione
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Il proponente dovrà trasmettere un elaborato progettuale nel quale venga data evidenza della realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva lungo il perimetro dell'area di impianto con le seguenti caratteristiche:
1. la siepe dovrà essere poli specifica e costituita da specie comprese nell'Allegato C "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" di cui alla D.G.R. n. 1242/2020 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della Legge regionale n. 13/2003";
2. le piante dovranno essere messe a dimora con un sesto di impianto con almeno due file sfalsate tra loro in grado di creare un effetto naturaliforme con adeguati spazi per le attività di manutenzione successiva;
3. dovrà essere previsto un adeguato livello manutentivo che permetta la schermatura visiva dell'impianto con potature in grado di infittire l'effetto barriera senza inficiare l'efficienza produttiva dell'impianto.
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Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione.
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Soggetto verificatore
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Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario.
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2
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Macrofase
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Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione
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Oggetto della condizione
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Il proponente dovrà presentare la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico per le fasi di cantiere e di esercizio con quanto richiesto dalle linee guida approvate con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008.
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Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione.
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/05/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;
decreta
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/05/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società BFP 30 S.r.l. relativo all'intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza totale di 9,72 MW nei Comuni di Fiesso Umbertiano (RO) e Frassinelle Polesine (RO), per le motivazioni rappresentate nelle premesse, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
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1
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Macrofase
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Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione
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Oggetto della condizione
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Il proponente dovrà trasmettere un elaborato progettuale nel quale venga data evidenza della realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva lungo il perimetro dell'area di impianto con le seguenti caratteristiche:
4. la siepe dovrà essere poli specifica e costituita da specie comprese nell'Allegato C "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" di cui alla D.G.R. n. 1242/2020 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della Legge regionale n. 13/2003";
5. le piante dovranno essere messe a dimora con un sesto di impianto con almeno due file sfalsate tra loro in grado di creare un effetto naturaliforme con adeguati spazi per le attività di manutenzione successiva;
6. dovrà essere previsto un adeguato livello manutentivo che permetta la schermatura visiva dell'impianto con potature in grado di infittire l'effetto barriera senza inficiare l'efficienza produttiva dell'impianto.
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Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione.
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Soggetto verificatore
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Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario.
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2
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Macrofase
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Ante operam - prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione
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Oggetto della condizione
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Il proponente dovrà presentare la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico per le fasi di cantiere e di esercizio con quanto richiesto dalle linee guida approvate con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008.
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Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/abilitazione.
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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3) il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella medesima condizione ambientale;
4) l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6) di trasmettere il presente provvedimento alla società BFP 30 S.r.l. (C.F. e P.IVA 02751980224) con sede legale a Rovereto (TN), Vicolo del Messaggero 11, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Fiesso Umbertiano (RO) e Frassinelle Polesine (RO), alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, a E-distribuzione, ad Autostrade per l'Italia S.p.A. e al Demanio dello Stato;
7) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna