Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 10/26 del 7/01/2026, RG n. 509/23, art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto, si provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante da sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 10/26 del 07/01/2026, nell'ambito della causa innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, RG n. 509/23.
|
Il Direttore
PREMESSO CHE:
- a seguito dell'appalto per i lavori di realizzazione della fermata ferroviaria di Gazzera e di opere pertinenziali e/o contigue (raccordo tra le Vie Brendola e Castellana, fermata ferroviaria di via Olimpia / Mestre Centro), Marinello Carlo citava in giudizio Regione Veneto, la Società Kostruttiva s.c.p.a. e Net Engineering s.r.l., rispettivamente nelle vesti di committente, appaltatore e direttore dei lavori, chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionatogli per lo sversamento di terreno in esito a detti lavori, su un appezzamento di terreno sito in Comune di Venezia, nei pressi della Tangenziale di Mestre;
- in particolare il predetto Carlo Marinello aveva subito, da parte della Regione Veneto, l'esproprio di alcuni terreni di cui al foglio 13 in comune di Venezia (mappali 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2394, 2395, 2396, 2397, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408) per la realizzazione di una fermata ferroviaria facente parte del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (S.M.F.R.) e di opere connesse;
- in tale contesto, sul limitrofo mappale 2398, di proprietà del medesimo Marinello - delimitato dal canale di scolo parallelo alla Tangenziale di Mestre ed a sud-est dal canale Dosa - era stata effettuata, da parte della Regione del Veneto, una parziale occupazione temporanea per esigenze di cantiere, per un'estensione pari a mq. 805;
- ciò posto, durante i lavori di realizzazione dell'appalto di cui sopra, la Ditta Marinello Carlo ha segnalato, nel mappale sopra citato oggetto, in parte, ad occupazione temporanea, lo sconfinamento al di fuori dell'area autorizzata, e lo sversamento di materiale da scavo, oltre a inerti e rifiuti vari, in parte ammucchiati in cumuli ed in parte distribuiti mediante un'omogenea livellatura sopra l'area, con uno spessore medio circa 60/70 cm, al di sopra del precedente piano campagna;
- la medesima ditta segnalava inoltre che l'area era stata anche per buona parte recintata, senza titolo, includendola nel perimetro della zona di cantiere con transito continuo di mezzi pesanti, affermando altresì che l'indebita occupazione si era protratta dal settembre 2012 al marzo 2017;
- in data 30.6.2015 la situazione segnalata era stata oggetto di un sopralluogo congiunto con la Regione e la Direzione Lavori, all'esito del quale Marinello sollecitava in data 29.7.2015 e 4.3.2016 l'Amministrazione regionale, nonché la Direzione Lavori e l'appaltatore ad una risoluzione della problematica;
- seguivano, in data 18.03.2016, sul terreno occupato analisi e accertamenti da parte di un tecnico agronomo incaricato dal Marinello, dott. Paolo Ziliotto, i cui esiti venivano condivisi anche dalla società appaltatrice Kostruttiva, che, a sua volta, aveva effettuato campionamenti e analisi;
- Marinello Carlo incardinava, quindi, giudizio avanti il Tribunale di Venezia per il risarcimento del danno a cui fondamento poneva gli esiti della CTU svolta dall'ing. Battilana nel corso di un ATP dal medesimo avviato nel 2017, che aveva quantificato in euro 262.824,39 il costo di rimozione, trasporto per il conferimento in discarica e smaltimento del materiale, in euro 61.991,00 il costo di ripristino ad uso agricolo dell'area nonché in ulteriori euro 112.218,75 il danno per occupazione illegittima protratto per un periodo di cinque anni;
- la Ditta Marinello Carlo chiedeva altresì il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 22.443,75 l'anno o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di mancato guadagno a partire dal marzo 2017 e sino al ripristino dello stato agricolo quo ante del fondo, sostenendo che il fondo aveva destinazione agricola ed era coltivato direttamente a seminativo dal Marinello in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo a titolo Professionale I.A.P. e che tale indebita occupazione non aveva reso possibile la coltivazione;
- contro tale pretesa si costituivano:
· Regione Veneto, giusta DGR n. 1074 del 6/8/2020, preliminarmente eccependo la prescrizione quinquennale e, nel merito, invocando l'assenza di responsabilità, in quanto l'occupazione era avvenuta ad esclusiva iniziativa dell'appaltatore (Società Kostruttiva s.c.p.a.), quindi senza alcuna autorizzazione da parte della stazione appaltante, per cui Regione nulla poteva sapere dell'apporto di tali materiali, che peraltro, in ogni caso, in base al capitolato di appalto vigente (artt.18 co.9, 32, 35.5, 35.25, 35.36, 35.56) sarebbero stati a carico esclusivamente dell'appaltatore;
· la Società Kostruttiva s.c.p.a., contestando la provenienza del materiale allocato nella proprietà Marinello e quindi il fatto che provenisse dai lavori di scavo effettuati nel vicino cantiere SFMR. A comprova di tale assunto la società attestava che i materiali da scavo prodotti dal cantiere erano stati o reimpiegati durante i lavori o regolarmente smaltiti e, in ogni caso, contestando l'imputazione a sé della responsabilità, visto che la medesima aveva affidato i lavori di appalto alla consorziata Cooperativa di Costruzioni di Modena;
· Net Engineering S.r.l., contestando la provenienza del materiale dal cantiere SFMR e la riferibilità a sé delle attività ritenute causative di danno.
- in ogni caso, Kostruttiva s.c.p.a. e Net Engineering S.r.l. chiedevano, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità pro quota, mentre Regione Veneto proponeva domanda di manleva nei confronti di Kostruttiva S.C.P.A.;
CONSIDERATO CHE:
- il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 181/2023 del 24.1.2023, accoglieva parzialmente la domanda e condannava Kostruttiva s.c.p.a. al pagamento di € 262.824,39 per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta ed € 61.991,00 per il ripristino dell'area allo stato quo ante, rigettando le ulteriori richieste di danno e anche le domande nei confronti della Regione Veneto e Net Engineering S.p.A.
- la decisione poggiava sulle seguenti ragioni:
· insussistenza della eccepita prescrizione, in quanto l'occupazione illegittima risale al 2012 e il ricorso per a.t.p. era stato proposto nel 2016 con perizia depositata nel 2017 e la citazione in giudizio è del 2020;
· estraneità della Regione, in quanto l'attività di sversamento è stata realizzata da terzi che hanno agito autonomamente;
· estraneità di Net Engineering s.r.l. non avendo la DL alcun potere di intervento, trattandosi di area esterna al cantiere;
· responsabilità per gli sversamenti e l'abbandono del materiale ascrivibile alla sola Kostruttiva s.p.c.a., appaltatore, rilevante dovendo ritenersi l'esecuzione dei lavori da parte di una consorziata (nello specifico Cooperativa di Costruzioni di Modena), trattandosi di questione organizzativa interna che non dispensa da responsabilità l'impresa aggiudicataria;
· riconducibilità all'impresa esecutrice dello sversamento, da ritenersi provata presuntivamente, trattandosi di area nella prossimità della quale l'impresa è stata chiamata ad intervenire, via via destinata ad ospitare sempre più materiale di risulta come risulta dalle ortofoto estrapolate dal CTU, con una presenza costante in cantiere da parte della suddetta impresa, senza che siano stati introdotti elementi per ritenere quel materiale di diversa provenienza;
· insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di occupazione, non essendo stata provata l'utilizzazione agricola del terreno e la sua reddittività;
· insussistenza di danni per il periodo post 2017 in quanto già nel 2016 Marinello sollecitava la misura dell'accertamento tecnico preventivo con urgenza perché intendeva bonificare la porzione di area, sicché, almeno dal deposito della perizia in poi, si può argomentare che, riscontrata la mancanza di opposizioni al riguardo, ben avrebbe potuto procedervi, essendovi nella dichiarata possibilità;
- Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello con due distinti atti di citazione, che hanno dato luogo a distinti procedimenti, successivamente riuniti, MARINELLO CARLO e KOSTRUTTIVA s.c.p.a.;
- Marinello ha impugnato la sentenza nelle parti in cui: è stata esclusa la responsabilità della stazione appaltante Regione Veneto e della D.L. Net Engineering; ha addebitato al danneggiato Marinello una responsabilità concorrente per non aver recintato l'appezzamento occupato dal materiale di risulta in violazione dell'art. 1227 c.c.; 3.; ha negato il diritto dell'appellante all'indennità di occupazione;
- Kostruttiva ha impugnato la sentenza nelle parti in cui: ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'impresa pur non avendo eseguito materialmente i lavori, affidati alla consorziata CDC sooc.coop. di Modena che ha materialmente operato in loco; ha riconosciuto la provenienza del materiale di sversamento dai cantieri SFMR Gazzera; ha quantificato i danni con riferimento all'intera superficie di mq. 11.773 senza scomputare i 1.000 mq interessati dalla pista di cantiere, pacificamente e incontestatamente eseguita in accordo con l'attore; ha escluso la responsabilità della committente Regione Veneto e conseguentemente rigettato l'azione di regresso;
- successivamente all'appello si sono costituiti Regione Veneto e Net Engineering s.r.l. resistendo al gravame, ed in particolare Regione del Veneto ha proposto appello incidentale sulla presunta provenienza del materiale dal cantiere SFMR e sulla quantificazione del danno;
CONSIDERATO ALTESI' CHE:
- con Sentenza n. 10/26 del 7/01/2026, la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia 181/2023 del 24.1.2023 per il resto confermata:
· ha condannato Kostruttiva s.c.p.a., Regione Veneto e Net Engineering S.r.l., in solido, al pagamento in favore di Marinello Carlo della somma di euro 246.598,24 per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta presente nel terreno di Marinello, mappale 2398, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con gli interessi sulla somma di euro 246.598,24 come devalutata al 1° settembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
· ha condannato Kostruttiva s.c.p.a., Regione Veneto e Net Engineering S.r.l., in solido al pagamento in favore di Marinello Carlo della somma di euro 57.802,53 per il ripristino dell'area allo stato quo ante con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con gli interessi sulla somma di euro 57.802,53 come devalutata al 1° settembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
· si è allineata alla posizione giurisprudenziale secondo cui in materia di appalto di opere pubbliche all'ente spetta l'obbligo di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, propulsione e di sorveglianza nella realizzazione dell'opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la loro esatta esecuzione, correlando la responsabilità del committente all'effettivo esercizio dei suoi poteri in relazione alla concreta modalità di esecuzione dell'appalto. In questo senso il giudice d'appello ha ravvisato in primis la responsabilità del Direttore Lavori della società Net Engineering s.r.l. per aver contribuito al verificarsi dell'evento dannoso e per aver omesso di controllare il deposito delle terre di risulta e il corretto conferimento in discarica, pur avendo specifici compiti di direttiva sulle modalità di gestione del materiale e di approvazione sulle discariche individuate per i conferimenti. Successivamente ha rilevato che Regione Veneto, sebbene avesse previamente delegato le succitate attività di controllo affidandole al Direttore Lavori della società Net Engineering s.r.l., avrebbe omesso di vigilare direttamente sul rispetto delle procedure e sulla loro attuazione;
· ha precisato, quanto alla Regione Veneto, che le clausole di manleva inserite nel contratto di appalto non sono valse ad esimere il committente dalla responsabilità risarcitoria verso il terzo danneggiato, trattandosi di clausole che, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, non possono vincolare il Marinello a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto;
· ha sancito una responsabilità solidale tra appaltatore, direttore lavori e committente configurati quali condebitori tenuti alla medesima prestazione di risarcimento, di modo che l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri, salvo il diritto di regresso in capo al debitore che ha risarcito di rivalersi contro ciascuno degli altri condebitori. Nel caso in specie, avendo la Corte rigettato la richiesta di limitare la condanna alla rispettiva quota di responsabilità, Marinello è legittimato a rivolgersi nei confronti di qualunque condebitore per l'adempimento dell'intera obbligazione;
· ha accertato che nei rapporti interni la responsabilità per i danni cagionati a Marinello Carlo spetta a Kostruttiva s.p.c.a. per il 50%, a Net Engineering S.r.l. per il 35% e a Regione Veneto per il 15%;
· ha accertato che Kostruttiva s.c.p.a. ha diritto di regresso nei confronti di Net Engineering S.r.l. qualora fosse obbligata a corrispondere in forza della presente sentenza una somma eccedente l'importo corrispondente alla percentuale di responsabilità del 50% ad essa attribuita;
· ha accertato che Net Engineering S.r.l. ha diritto di regresso nei confronti di Kostruttiva s.c.p.a. e Regione Veneto, nei limiti delle rispettive quote di responsabilità, qualora fosse obbligata a corrispondere in forza della presente sentenza una somma eccedente l'importo corrispondente alla percentuale di responsabilità del 35% ad essa attribuita;
· ha dichiarato che Kostruttiva s.c.p.a. è obbligata a manlevare Regione Veneto per quanto l'assicurata sarà tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno;
- visto quanto sopra e considerato che l'assoggettamento a procedura concorsuale dell'appaltatore Kostruttiva s.c.p.a. ne limita la solvibilità, rendendo pertanto probabile e prevedibile la predilezione del Marinello a rivolgere legittimamente la propria pretesa risarcitoria verso il condebitore solidale Regione Veneto, è ritenuto prudenziale predisporre la copertura del massimo importo d'indennizzo richiedibile all'Amministrazione regionale dal medesimo, salvo il diritto di regresso verso i condebitori solidali;
RITENUTO PERTANTO CHE:
- prudenzialmente si ritiene opportuno accantonare l'importo corrispondente al 15% riferito a quanto indicato dalla Sentenza a carico della Regione del Veneto, unitamente all'importo del 50% a carico di Kostruttiva Scpa, per un complessivo 65%, dato che, sulla base del conteggio pervenuto dall'Avvocatura Regionale con nota prot.n.34820 in data 23/1/2026, Net Engineering S.r.l. ha dichiarato di far fronte direttamente al relativo pagamento per la propria quota;
- considerando comunque che anche sul 50% a carico di Kostruttiva (oltre che sul proprio 15%), Regione del Veneto potrà rivalersi sulla medesima per il recupero della somma;
TUTTO CIO' POSTO:
- ne consegue l'obbligo da parte della Regione del Veneto, in attuazione alla Sentenza sopra richiamata, di attivare le procedure per il pagamento della somma pari a € 228.956,38 cui va aggiunto l'importo di € 1.778,03 per interessi legali calcolati alla data presunta di pagamento stimata al 31/7/2026, per un importo complessivo pari a € 230.734,41, da impegnare e liquidare in esecuzione alla sentenza succitata, a favore di Marinello Carlo, con la seguente ripartizione: € 197.860,50 quale quota capitale, ed € 32.873,91 a titolo di interessi legali calcolati fino alla succiata data presunta di pagamento;
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot.n.232433 del 21/4/2026 a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stata inoltrata all'avvocatura Regionale, la richiesta di prelievo, per l'importo pari a € 197.860,50, a titolo di quota capitale, dal fondo rischi legali - parte capitale, da trasferire su un CNI di spesa da denominarsi " spese per pagamento sentenza Corte d'appello di Venezia 10/96", e per l'importo pari a € 32.873,91, a titolo di interessi ricalcolati al 31/7/2026, data presunta di liquidazione, dal fondo rischi legali - parte corrente, da trasferire sul capitolo di spesa n. 102611 "Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario", per un importo totale ricalcolato pari a € 230.734,41;
- con successiva nota prot.n.252806 del 4/5/2026 dell'Avvocatura Regionale la predetta richiesta è stata formulata alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 388 del 19/05/2026 la Giunta Regionale ha approvato la variazione del bilancio di previsione 2026/2028, disponendo lo stanziamento pari a Euro 197.860,50 sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 105737 denominato "Oneri derivanti da sentenza Corte d'appello di Venezia 10/96 - altri trasferimenti in conto capitale", e lo stanziamento pari a Euro 32.873,91 sul capitolo di spesa n. 102611 "Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario";
− VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 51 e l'art. 73, i cui commi 1, lett. a) e 4;
− VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 01/2012;
− VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
− VISTA la DGR n. 388 del 19/05/2026;
− VISTA la circolare della Segreteria della Giunta Regionale n. 512055 del 4/11/2022 "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivamenti da sentenze esecutive, art. 73 comma 1 lett.a) del D.Lgs 23/6//2011 e s.m.i. indicazioni operative;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 10/26 del 7/1/2026 RG 509/2023 per l'importo a carico della Regione del Veneto di € 230.734,41 complessivi, la cui copertura finanziaria è, per l'importo pari a € 197.860,50, a valere sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 105737 denominato "Oneri derivanti da sentenza Corte d'appello di Venezia 10/96 - altri trasferimenti in conto capitale", e per l'importo pari a € 32.873,91, a titolo di interessi ricalcolati al 31/7/2026, data presunta di liquidazione, sul capitolo di spesa n. 102611 "Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario, e che la copertura finanziaria dell'obbligazione avverrà quindi con le predette modalità;
3. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale ai fini dell'adozione della DGR di riconoscimento del debito fuori bilancio;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia