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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 167 del 15 maggio 2026

ETRA S.p.A. - Società Benefit - Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella. Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 195 del 29/07/2022 ss.mm.ii. Approvazione aggiornamento Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - REV 7 - aprile 2026.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) -REV 7 - aprile 2026, aggiornando l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 195 del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del 29/07/2022 ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 195 del 29/07/2022 recante oggetto “ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Cittadella. Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l’attività individuata al punto 5.3 a) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

VISTI i successivi decreti di modifica n. 210 del 01/09/2022, n. 341 del 12/12/2022 e n. 71 del 19/03/2024.

VISTA la nota prot. n. 0177952/25 del 20/11/2025, acquisita al prot. reg n. 634982 del 20/11/2025, con cui ETRA S.p.A. - Società Benefit (in seguito Ditta) ha trasmesso alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova e ad A.R.P.A.V. il collaudo funzionale del comparto “trattamenti extrafognari” eseguito a completamento di tutte le opere previste dal progetto di “Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella”.

DATO ATTO che ai sensi dei punti 5 e 6 del dispositivo di cui al succitato Decreto n. 195 del 29/07/2022, la trasmissione dell’atto di collaudo abilita la Ditta all’esercizio dell’impianto nella configurazione finale approvata con Provvedimento favorevole di VIA - Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 120 del 14/12/2018, allegato A al PAUR rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 21/03/2019.

DATO ATTO che nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA, conclusasi con il succitato Decreto n. 195/2022, le sostanze PFAS erano state dichiarate dalla ditta come “non pertinenti”.

CONSIDERATO che tale dichiarazione era comunque basata su dati di studio, essendo l’impianto in fase di completamento, e che, al fine di confermare la loro non pertinenza, ai punti 7.7, 7.9 e 8.2 del Decreto n. 195/2022 erano state individuate specifiche modalità di controllo dei composti PFAS, come riportate anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), Rev. 6 - ottobre 2022, approvato con Decreto n. 341 del 12/12/2022.

DATO ATTO che l’attività di monitoraggio è attualmente in corso alle condizioni stabilite con Decreto n. 195/2022 ss.mm.ii. e nel PMC-Rev. n. 6 - ottobre 2022.

VISTO il D.Lgs. 18/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato dal D.Lgs. n. 102/2025 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, che introduce limiti per i composti PFAS nelle acque destinate ad uso idropotabile ampliando l’elenco dei composti da monitorare.

VISTI gli esiti del Tavolo Tecnico del 11/12/2025 tra Regione del Veneto e A.R.P.A.V. per la definizione di indicazioni applicative in materia di rifiuti “contenenti PFAS” in ingresso alle installazioni regionali di gestione rifiuti, come riportati nella nota prot. regionale n. 681092 del 18/12/2025.

DATO ATTO che nell’ambito del suddetto Tavolo è stata evidenziata la necessità:

  • relativamente ai rifiuti in ingresso, di definire in modo chiaro i limiti per le installazioni che intendono gestire i rifiuti liquidi originariamente definiti “senza PFAS”, ma coerentemente con quanto fino ad oggi imposto a livello ambientale, anche superando il concetto secondo il quale l’assenza di una sostanza corrisponde ad una concentrazione "inferiore al limite di rilevabilità. Tutto ciò proprio alla luce della constatata diffusione delle sostanze PFAS legata all’attività antropica.
  • dell’aggiornamento del panel analitico delle sostanze PFAS richiesto ad oggi nei monitoraggi e nei controlli, coniugandolo con la semplificazione, prescrittiva ma non analitica, che vede nel parametro “somma di PFAS” il corollario della tutela ambientale, così come desumibile dalle indicazioni del decreto legislativo sulle acque potabili” D.lgs. n. 18/2023 e dal suo aggiornamento D.lgs. n. 102/2025.

RILEVATO inoltre, che nel medesimo Tavolo si è convenuto che “per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzati con AIA regionale, che dichiarano di accettare solo rifiuti senza PFAS, i limiti in ingresso sui rifiuti liquidi conferiti sono:

  • somma di PFAS (24 PFAS del d.lgs. 18/2023) <100 ng/l
  • solo PFOS < 30 ng/l

DATO ATTO che il PMC vigente, REV 6, redatto ad ottobre 2022, pur contenendo la previsione di uno specifico monitoraggio per i composti PFAS, non risulta aderente alle più recenti disposizioni.

VISTA la nota prot. reg. n. 0108123 del 10/02/2026 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla luce di quanto sopra, ha comunicato l’avvio del procedimento d’ufficio per l’aggiornamento del PMC.

ATTESO che il procedimento era stato contestualmente sospeso per la necessità di acquisire la documentazione integrativa elencata nella nota sopra menzionata e, in particolare, il PMC revisionato secondo le indicazioni ivi esplicitate.

VISTA la nota prot. n. 42124/2026 del 11/03/2026, acquisita al prot. reg n. 160181 del 11/03/2026, con cui la Ditta ha trasmesso:

  • il PMC revisionato, Rev. 7- marzo 2026;
  • l’attestazione dell’assolvimento degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii.

indicando, inoltre, che “in caso di valori del parametro “somma PFAS” ≥ 100 ng/l e/o del parametro PFOS ≥ 30 ng/l verrà inviata al produttore una richiesta di chiarimenti.”

PRESO ATTO che A.R.P.A.V., con propria nota prot. n. 29285/2026 del 03/04/2026, acquisita al prot. reg. n. 204901 del 03/04/2026, ha evidenziato che il PMC rev. 07– Marzo 2026 presentato dalla Ditta è stato solo parzialmente aggiornato rispetto a quanto richiesto, ritenendo pertanto necessarie ulteriori integrazioni al documento, al fine di potere esprimere il proprio parere, come previsto al punto 10.2 del Decreto n. 195/2022.

VISTA la nota prot. reg. n. 0214721 del 10/04/2026 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, condividendo le considerazioni espresse da A.R.P.A.V. nella summenzionata nota del 03/04/2026, ha chiesto alla Ditta di trasmettere un nuovo aggiornamento del PMC comprensivo di tutte le indicazioni riportate da A.R.P.A.V.

VISTA la nota prot. n. 69901/2026 del 28/04/2026, acquisita al prot. reg n. 244673 del 28/04/2026, con cui la Ditta ha trasmesso il PMC rev. 7- aprile 2026 comprensivo delle Istruzioni Operative “IO 301.04-Conferimenti agli impianti gestiti dall’Area Servizio Idrico Integrato” e “IO-406.03 Analisi rifiuti conferiti e prodotti”.

PRESO ATTO che A.R.P.A.V., con propria nota prot. n. 41374/2026 del 11/05/2026 ed acquisita al prot. reg. con il n. 266044 del 12/05/2026, ha comunicato che il PMC rev.07-Aprile 2026 presentato dalla Ditta è stato aggiornato conformemente a quanto richiesto nel sopra citato parere prot. n. 204901 del 03/04/2026.

RILEVATO inoltre che A.R.P.A.V. nella summenzionata nota:

  • rileva l’opportunità che sia effettuato il monitoraggio anche dei fluorotelomeri 4:2 FTS e 8:2 FTS;
  • evidenzia che sono presenti delle incongruenze nelle “IO 301.04” circa l’effettuazione delle analisi chimiche dei rifiuti con codice EER 200304 e 200306, nonché delle verifiche sul rifiuto con codice EER 200303, “per i quali il riferimento per l’accertamento dei limiti sui rifiuti liquidi in ingresso deve essere quello indicato a p. 4/6 e relativa tabella.
  •  comunica che “Nelle more di un successivo aggiornamento del PMC (e allegati), si chiede di allegare la presente nota al PMC.”

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, non ha avanzato nei termini assegnati con la succitata nota, e comunque fino ad oggi, considerazioni in merito.

DATO ATTO che la Ditta, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii., ha trasmesso, con la sopra richiamata nota prot. n. 42124/2026 del 11/03/2026, acquisita al prot. reg n. 160181 del 11/03/2026, la dichiarazione relativa al numero identificativo e data di emissione di n. 1 marca da bollo da utilizzare per il rilascio del provvedimento di cui all’oggetto, segnatamente: n. 01231205344867 del 03/10/2025.

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato:

  • di stabilire che la “non pertinenza” delle sostanze PFAS nei rifiuti ingresso dichiarata dalla Ditta in sede di riesame dell’AIA, alla luce della constatata diffusione di tali sostanze legata all’attività antropica, deve essere accertata mediante il confronto di quanto rilevato nei Rapporti di Prova dei rifiuti in ingresso con le seguenti concentrazioni:
    • somma di PFAS (24 PFAS del D.Lgs. n. 18/2023) <100 ng/l
    • PFOS < 30 ng/l;
  • di approvare la versione aggiornata del PMC denominato “REV 7- aprile 2026”, trasmesso dalla Ditta con prot. n. 69901/2026 del 28/04/2026, acquisita al prot. reg n. 244673 del 28/04/2026;
  • di stabilire che, nelle more di una successiva revisione del PMC, la nota dell’A.R.P.A.V. prot. n. 41374/2026 del 11/05/2026 sia allegata al PMC “Rev.07-Aprile 2026” con la precisazione che sia effettuato il monitoraggio anche dei fluorotelomeri 4:2 FTS e 8:2 FTS;
  • di concludere il procedimento d’ufficio di aggiornamento del PMC avviato con nota prot. reg. n. 0108123 del 10/02/2026 alle condizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

PRESO ATTO che, con l’introduzione dei valori per le sostanze PFAS da verificare sui rifiuti in ingresso all’installazione e l’approvazione del PMC aggiornato, devono intendersi superate le precedenti e pertinenti modalità di controllo dei medesimi composti individuate ai punti 7.7, 7.9 e 8.2 del Decreto n. 195/2022.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED) come modificata dalla Direttiva 2024/1785/UE.

VISTO il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..

VISTO il D.lgs. 18/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato dal D.Lgs. n. 102/2025 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

VISTO il Regolamento Regionale attuativo in materia di AIA n. 1 del 09/01/2025.

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 242 del 09/02/2010 e n. 863 del 15/05/2012 in materia di PMC.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 11/01/2018, come modificata dalla successiva DGR n. 421 del 09/04/2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

decreta

  1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di stabilire che la “non pertinenza” delle sostanze PFAS nei rifiuti ingresso deve essere accertata mediante il confronto di quanto rilevato nei Rapporti di Prova dei rifiuti in ingresso con le seguenti concentrazioni:
  • Somma di PFAS (24 PFAS del D.lgs. 18/2023) <100 ng/l
  • solo PFOS < 30 ng/l
  1. Di approvare la versione aggiornata del PMC denominato “REV 7- aprile 2026”, trasmesso dalla Ditta con prot. n. 69901/2026 del 28/04/2026, acquisita al prot. reg n. 244673 del 28/04/2026 con la precisazione che sia effettuato il monitoraggio anche dei fluorotelomeri 4:2 FTS e 8:2 FTS.
  2. Di stabilire che, nelle more di una successiva revisione del PMC, la nota dell’A.R.P.A.V. prot. n. 41374/2026 del 11/05/2026 sia allegata al PMC “Rev.07-Aprile 2026”.
  3. Di trasmettere alla Ditta la nota di A.R.P.A.V. di cui al precedente punto contestualmente alla trasmissione del presente provvedimento.
  4. Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 195 del 29/07/2022 e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento.
  5. Di incaricare la U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque dell’esecuzione del presente atto.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ETRA S.p.A. - Società Benefit, alla Provincia di Padova, all’A.R.P.A.V., al Consiglio di Bacino “Brenta” e al Comune di Cittadella.
  7. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Paolo Giandon



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