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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 131 del 21 aprile 2026
SIMEM S.p.A. - Sede legale in Viale dell'Industria 24, Minerbe (VR) - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 e art. 30 della L.R. n. 3/2000, di un'attività di sperimentazione e ricerca concernente un impianto mobile di betonaggio con eventuale bioremediation, di cui all'art. 208 comma 15 del d.lgs. n. 152/2006 e DGR n. 499/2008, per la cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio.
Con il presente provvedimento si autorizza l'attività di sperimentazione e ricerca ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006, volta alla cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio mediante l'utilizzo di un impianto mobile di betonaggio con eventuale bioremediation.
Il Direttore
VISTA la nota della ditta prot. n. 171927 del 03/04/2025 con cui è stata presentata l’istanza per l’esercizio di un impianto mobile di sperimentazione e ricerca per la cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio;
RICHIAMATO che la competenza alla autorizzazione delle attività di sperimentazione di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della LR n. 3/2000 art. 4 comma 1 lettera l) è in capo alla Regione, mentre l’autorizzazione agli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della LR n. 3/2000 art. 6 comma 1 lettera c-bis) è in capo alla Provincia;
RITENUTO che, ai fini della determinazione della competenza al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in esame prevalga la qualifica di impianto sperimentale ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, posto che l’utilizzo dell’impianto mobile avviene esclusivamente nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione; ne consegue che la competenza è della Regione del Veneto e pertanto non si applicano gli oneri previsti per l’istruttoria provinciale secondo la DGR n. 499/2008 in tema di impianti mobili;
VISTA la richiesta di integrazioni documentali di cui al prot. reg. n. 181718 del 09/04/2025;
VISTE le integrazioni documentali acquisite al prot. reg. n. 311236 del 25/06/2025;
CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 338171 del 09/07/2025 con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 luglio 2025;
ACQUISITA la nota (prot. reg. n. 362573 del 23/07/2025) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, in cui informa di non partecipare alla Conferenza di Servizi e “comunica che l’analisi della documentazione allegata non ha prodotto esito nel rintracciare alcun documento pertinente all’ambito della Prevenzione Incendi e, pertanto, si informa che, qualora si configurino modifiche per le quali sia necessario l’avvio delle procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/11, il gestore stesso dovrà inviare a questo Comando le necessarie istanze per l’espressione del parere di competenza;
VISTO il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 25/07/2025, con contestuale richiesta di integrazioni, trasmesso con nota prot. reg. n. 385691 del 06/08/2025;
VISTA la richiesta di proroga della Ditta acquisita la prot. reg. n. 532401 del 03/10/2025;
VISTA la nota prot. reg. n. 541352 del 08/10/2025 di concessione proroga fino al 20 ottobre 2025;
VISTA la documentazione integrativa della Ditta acquisita al prot. reg. n. 580026 del 20/10/2025;
CONSIDERATO che la documentazione non è risultata esaustiva rispetto a quanto richiesto in Conferenza di Servizi e, pertanto, con nota prot. reg. n. 606973 del 05/11/2055 è stata richiesta la trasmissione di integrazioni entro il 05/12/2025, con contestuale sospensione dei tempi del procedimento;
VISTA la richiesta di proroga della ditta acquisita al prot. reg. n. 6595931 05/12/2025;
VISTA la nota prot. reg. n. 667435 del 11/12/2025 di concessione della proroga fino al 19/01/2026;
VISTE le ulteriori integrazioni della ditta acquisite al prot. reg. n. 26216 del 19/01/2026;
VISTA la nota prot. reg. n. 51611 del 02/02/2026 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 20/02/2026;
PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 20/02/2026, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. reg. n. 145534 del 03/03/2026, e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;
PRESO ATTO del fatto che le operazioni richieste dalla ditta relative al rifiuto costituito da materiali di dragaggio (codice EER 170506) si configurano come R12 pretrattamento di bioremediation e R5 cessazione di qualifica di rifiuto mediante impiego della linea di betonaggio;
CONSIDERATO che il quantitativo di lavorazione R12 pari a 50 Mg/giorno, richiesto dalla Ditta, corrisponde al minimo tecnico compatibile al fine di garantire la rappresentatività del processo di bioremediation, qualora le analisi del materiale di dragaggio lo rendano necessario;
RITENUTO pertanto di derogare ai limiti giornalieri previsti per gli impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, per la sola operazione R12, mentre per l’operazione R5 resta fermo il limite giornaliero di 5 Mg/giorno;
CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste nella verifica della conformità tecnica e ambientale dell’utilizzo di rifiuti costituiti da materiali di dragaggio con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERTATO che, così come indicato dalla ditta nella propria documentazione e in conformità alle finalità della sperimentazione, la componente rifiuto da materiale di dragaggio deve essere presente in percentuale non inferiore al 25% in peso sul totale della ricetta (mix design);
VISTO il protocollo sperimentale aggiornato a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi del 20/02/2026, acquisito al prot. reg. n. 203017 del 02/04/2026;
ACQUISITO il parere favorevole di ARPAV (prot. ARPAV 30672/2026 del 09/04/2026) acquisito con prot. reg. n. 212941 del 09/04/2026, sul Protocollo Sperimentale Rev. 03 del 25/02/2026 (e relativi allegati);
ACQUISITA la relazione tecnica di ARPAV (prot. ARPAV n. 31264 del 13/04/2026) inerente la cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali di dragaggio (codice EER 170506) ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. reg. n. 216907 del 13/04/2026);
PRESO ATTO del fatto che le campagne saranno condotte esclusivamente al di fuori del Veneto e, pertanto, nella conduzione delle stesse la ditta è tenuta a rispettare integralmente la regolamentazione vigente nei siti di utilizzo, anche in merito ad eventuali procedure di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, nonché a quanto previsto in tema di garanzie finanziarie/polizze assicurative;
VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la DGR n. 499/2008 in materia di impianti mobili;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01241316446312 del 04/02/2026 per il rilascio del provvedimento;
decreta
2.1. Impianto di betonaggio (n.1):
Modello Moby Mix 1500 MM1500+Blocrete500 – Matricola MM100.0.343 Casa produttrice SIMEM Spa Potenzialità massima oraria: 50 m3/h – 120 Mg/h
2.2. Cassoni mobili per la bioremediation (n.2)
Scopo della sperimentazione
10.1. Bioremediation: trattamento propedeutico volto alla riduzione degli idrocarburi. Tale attività non viene svolta se il rifiuto possiede già le caratteristiche per poter essere utilizzato nell’impianto di betonaggio. Il pretrattamento di bioremediation è svolto esclusivamente in funzione del successivo avvio a betonaggio, fatta salva la possibilità di invio a impianti terzi del rifiuto che, a seguito del pretrattamento, non dovesse risultare conforme al completamento del ciclo nell’impianto di betonaggio.
10.2. Produzione di End of Waste: utilizzo di rifiuti costituiti da materiali dragaggio, tal quali o precedentemente trattati in bioremediation, in impianto di betonaggio con miscelazione di cemento, acqua, sabbie, farina/graniglia di gusci di mitili, additivi, per la cessazione di qualifica di rifiuto. È previsto l’utilizzo di percentuali variabili di rifiuti e altri materiali, al fine di testare le prestazioni nei materiali ottenuti.
Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate
17 05 06
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*
Quantitativi autorizzati
Conferimento di rifiuti
Bioremediation
Betonaggio e produzione di End of Waste
Emissioni in atmosfera
Rumore
Comunicazioni agli Enti e reportistica
Prescrizioni generali
30.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell’impianto deve avvenire in conformità al progetto; 30.2. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; 30.3. l’attività deve essere condotta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e/o odori molesti; 30.4. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree; 30.5. alla conclusione delle singole campagne si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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