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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 131 del 21 aprile 2026

SIMEM S.p.A. - Sede legale in Viale dell'Industria 24, Minerbe (VR) - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 e art. 30 della L.R. n. 3/2000, di un'attività di sperimentazione e ricerca concernente un impianto mobile di betonaggio con eventuale bioremediation, di cui all'art. 208 comma 15 del d.lgs. n. 152/2006 e DGR n. 499/2008, per la cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'attività di sperimentazione e ricerca ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006, volta alla cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio mediante l'utilizzo di un impianto mobile di betonaggio con eventuale bioremediation.

Il Direttore

VISTA la nota della ditta prot. n. 171927 del 03/04/2025 con cui è stata presentata l’istanza per l’esercizio di un impianto mobile di sperimentazione e ricerca per la cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio;

RICHIAMATO che la competenza alla autorizzazione delle attività di sperimentazione di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della LR n. 3/2000 art. 4 comma 1 lettera l) è in capo alla Regione, mentre l’autorizzazione agli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della LR n. 3/2000 art. 6 comma 1 lettera c-bis) è in capo alla Provincia;

RITENUTO che, ai fini della determinazione della competenza al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in esame prevalga la qualifica di impianto sperimentale ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, posto che l’utilizzo dell’impianto mobile avviene esclusivamente nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione; ne consegue che la competenza è della Regione del Veneto e pertanto non si applicano gli oneri previsti per l’istruttoria provinciale secondo la DGR n. 499/2008 in tema di impianti mobili;

VISTA la richiesta di integrazioni documentali di cui al prot. reg. n. 181718 del 09/04/2025;

VISTE le integrazioni documentali acquisite al prot. reg. n. 311236 del 25/06/2025;

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 338171 del 09/07/2025 con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 luglio 2025;

ACQUISITA la nota (prot. reg. n. 362573 del 23/07/2025) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, in cui informa di non partecipare alla Conferenza di Servizi e “comunica che l’analisi della documentazione allegata non ha prodotto esito nel rintracciare alcun documento pertinente all’ambito della Prevenzione Incendi e, pertanto, si informa che, qualora si configurino modifiche per le quali sia necessario l’avvio delle procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/11, il gestore stesso dovrà inviare a questo Comando le necessarie istanze per l’espressione del parere di competenza;

VISTO il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 25/07/2025, con contestuale richiesta di integrazioni, trasmesso con nota prot. reg. n. 385691 del 06/08/2025;

VISTA la richiesta di proroga della Ditta acquisita la prot. reg. n. 532401 del 03/10/2025;

VISTA la nota prot. reg. n. 541352 del 08/10/2025 di concessione proroga fino al 20 ottobre 2025;

VISTA la documentazione integrativa della Ditta acquisita al prot. reg. n. 580026 del 20/10/2025;

CONSIDERATO che la documentazione non è risultata esaustiva rispetto a quanto richiesto in Conferenza di Servizi e, pertanto, con nota prot. reg. n. 606973 del 05/11/2055 è stata richiesta la trasmissione di integrazioni entro il 05/12/2025, con contestuale sospensione dei tempi del procedimento;

VISTA la richiesta di proroga della ditta acquisita al prot. reg. n. 6595931 05/12/2025;

VISTA la nota prot. reg. n. 667435 del 11/12/2025 di concessione della proroga fino al 19/01/2026;

VISTE le ulteriori integrazioni della ditta acquisite al prot. reg. n. 26216 del 19/01/2026;

VISTA la nota prot. reg. n. 51611 del 02/02/2026 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 20/02/2026;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 20/02/2026, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. reg. n. 145534 del 03/03/2026, e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;

PRESO ATTO del fatto che le operazioni richieste dalla ditta relative al rifiuto costituito da materiali di dragaggio (codice EER 170506) si configurano come R12 pretrattamento di bioremediation e R5 cessazione di qualifica di rifiuto mediante impiego della linea di betonaggio;

CONSIDERATO che il quantitativo di lavorazione R12 pari a 50 Mg/giorno, richiesto dalla Ditta, corrisponde al minimo tecnico compatibile al fine di garantire la rappresentatività del processo di bioremediation, qualora le analisi del materiale di dragaggio lo rendano necessario;

RITENUTO pertanto di derogare ai limiti giornalieri previsti per gli impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, per la sola operazione R12, mentre per l’operazione R5 resta fermo il limite giornaliero di 5 Mg/giorno;

CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste nella verifica della conformità tecnica e ambientale dell’utilizzo di rifiuti costituiti da materiali di dragaggio con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERTATO che, così come indicato dalla ditta nella propria documentazione e in conformità alle finalità della sperimentazione, la componente rifiuto da materiale di dragaggio deve essere presente in percentuale non inferiore al 25% in peso sul totale della ricetta (mix design); 

VISTO il protocollo sperimentale aggiornato a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi del 20/02/2026, acquisito al prot. reg. n. 203017 del 02/04/2026;

ACQUISITO il parere favorevole di ARPAV (prot. ARPAV 30672/2026 del 09/04/2026) acquisito con prot. reg. n. 212941 del 09/04/2026, sul Protocollo Sperimentale Rev. 03 del 25/02/2026 (e relativi allegati);

ACQUISITA la relazione tecnica di ARPAV (prot. ARPAV n. 31264 del 13/04/2026) inerente la cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali di dragaggio (codice EER 170506) ai sensi dell’art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. reg. n. 216907 del 13/04/2026);

PRESO ATTO del fatto che le campagne saranno condotte esclusivamente al di fuori del Veneto e, pertanto, nella conduzione delle stesse la ditta è tenuta a rispettare integralmente la regolamentazione vigente nei siti di utilizzo, anche in merito ad eventuali procedure di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, nonché a quanto previsto in tema di garanzie finanziarie/polizze assicurative;

VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la DGR n. 499/2008 in materia di impianti mobili;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01241316446312 del 04/02/2026 per il rilascio del provvedimento;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. SIMEM S.p.A., con sede legale nel comune di Minerbe (VR) Viale dell’Industria 24, CF/P.IVA 00223770231, è autorizzata ad utilizzare gli impianti mobili di seguito identificati, per la realizzazione di un’attività di sperimentazione e ricerca ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 inerente la cessazione di qualifica di rifiuto di materiali di dragaggio:

2.1. Impianto di betonaggio (n.1):

Modello Moby Mix 1500 MM1500+Blocrete500 – Matricola MM100.0.343
Casa produttrice SIMEM Spa
Potenzialità massima oraria: 50 m3/h – 120 Mg/h

2.2. Cassoni mobili per la bioremediation (n.2)

  1. Il presente provvedimento autorizza gli impianti mobili di cui al punto precedente all’utilizzo esclusivo in territorio italiano e limitatamente alla conduzione delle campagne sperimentali previste dalla documentazione di progetto aggiornata acquisita al prot. reg. n. 26216 del 19/01/2026.
  2. Lo svolgimento delle singole campagne è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 208 comma 15 del d.lgs. n. 152/2006. Per lo svolgimento delle campagne, la ditta è tenuta al rispetto integrale della regolamentazione vigente nei siti di utilizzo, anche in merito ad eventuali procedure di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, nonché a quanto previsto in tema di garanzie finanziarie/polizze assicurative.
  3. Il titolare dell’autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all’art. 10 del D.M. 120/2014.
  4. La durata della sperimentazione è pari a (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.
  5. Per l’avvio dell’attività sperimentale la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Verona, Comune di Minerbe, ARPAV la seguente documentazione:
  1. dichiarazione di realizzazione dell’impianto di betonaggio mobile e impianto di bioremediation, con relativa comunicazione del numero identificativo degli impianti mobili e dichiarazione di conformità dell’impianto di betonaggio alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine.
  2. comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;
  3. nominativo del Tecnico Responsabile dell’attività sperimentale, corredata di curriculum vitae e dichiarazione di accettazione dell’incarico.
  1. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne, deve essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 211 - Autorizzazione Regione del Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
  2. L’attività sperimentale non deve comportare utile economico.

Scopo della sperimentazione

  1. Lo scopo della sperimentazione consiste nel verificare i seguenti processi e prodotti:

10.1. Bioremediation: trattamento propedeutico volto alla riduzione degli idrocarburi. Tale attività non viene svolta se il rifiuto possiede già le caratteristiche per poter essere utilizzato nell’impianto di betonaggio. Il pretrattamento di bioremediation è svolto esclusivamente in funzione del successivo avvio a betonaggio, fatta salva la possibilità di invio a impianti terzi del rifiuto che, a seguito del pretrattamento, non dovesse risultare conforme al completamento del ciclo nell’impianto di betonaggio.

10.2. Produzione di End of Waste: utilizzo di rifiuti costituiti da materiali dragaggio, tal quali o precedentemente trattati in bioremediation, in impianto di betonaggio con miscelazione di cemento, acqua, sabbie, farina/graniglia di gusci di mitili, additivi, per la cessazione di qualifica di rifiuto. È previsto l’utilizzo di percentuali variabili di rifiuti e altri materiali, al fine di testare le prestazioni nei materiali ottenuti.

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

  1. Nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione la Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti di cui al codice EER:

17 05 06

materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*

 
  1. Le operazioni autorizzate nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione sono:
  1. Pretrattamento di rifiuti consistente nell’operazione di bioremediation [R12] finalizzata alla diminuzione della concentrazione di idrocarburi presenti nel sedimento dragato;
  2. Trattamento dei materiali di dragaggio in impianto mobile di betonaggio con cessazione della qualifica di rifiuto [R5].
  1. È ammessa la gestione anche in filiera di smaltimento, oltre che di recupero, per i rifiuti che dovessero risultare non conformi all’esito del pretrattamento o del trattamento.
  2. Non sono autorizzati con il presente provvedimento eventuali stoccaggi di rifiuti in ingresso o in uscita dal trattamento.
  3. I rifiuti prodotti dall’attività dovranno essere gestiti nel rispetto dell’art. 185 bis del d.lgs. n. 152/2006 e dovranno essere classificati con codici EER del capitolo 19, fatte salve le acque di lavaggio dei macchinari e il lisciviato delle attività di bioremediation, le quali, qualora sussistano i presupposti, possono essere classificate con codici EER del capitolo 16. I rifiuti prodotti devono essere avviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati. È fatto carico alla Ditta di accertare che i soggetti terzi, ai quali sono consegnati i rifiuti per le successive attività di trasporto, smaltimento e/o recupero, siano autorizzati alla loro gestione.

Quantitativi autorizzati

  1. La capacità giornaliera massima di pretrattamento tramite bioremediation [R12] ai fini dell’attività di ricerca e sperimentazione è pari a 50 Mg/giorno.
  2. La capacità giornaliera massima di trattamento rifiuti finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto tramite attività di betonaggio [R5] è pari a 5 Mg/giorno.

Conferimento di rifiuti

  1. I rifiuti in ingresso devono essere caratterizzati per la classificazione di non pericolosità, per la verifica delle CSC, per la verifica della soglia di idrocarburi ai fini dell’eventuale bioremediation; devono inoltre essere svolte tutte le ulteriori analisi previste dal Protocollo sperimentale Rev. 03 del 25/02/2026 e relativi allegati come da parere ARPAV (Allegato C).

Bioremediation

  1. Qualora i rifiuti presentino una concentrazione di idrocarburi superiore a 500 ppm, devono essere sottoposti a bioremediation.
  2. L’attività consiste nel riempimento dei cassoni mobili con rifiuto, acqua dolce e un prodotto in polvere costituito da microorganismi, enzimi e nutrienti in grado di accelerare i processi di degradazione biologica.
  3. Al termine della bioremediation, qualora i rifiuti abbiano conseguito le caratteristiche di idoneità, ossia una concentrazione di idrocarburi inferiore a 500 ppm, sono direttamente utilizzati nell’impianto mobile di betonaggio.
  4. Se al termine dell’attività di bioremediation i rifiuti non hanno conseguito le caratteristiche di idoneità per il betonaggio devono essere gestiti come rifiuti prodotti.

Betonaggio e produzione di End of Waste

  1. Il mix design in ingresso all’impianto di betonaggio è composto da:
    • rifiuto costituito da materiali di dragaggio,
    • cemento,
    • acqua,
    • sabbie/aggregati non aventi qualifica di rifiuto,
    • farina/graniglia di gusci di mitili non aventi qualifica di rifiuto,
    • additivi.
  2. Nel mix design deve essere garantita una percentuale minima di rifiuto costituito da materiali di dragaggio pari al 25% del peso totale della ricetta.
  3. Per la cessazione di qualifica di rifiuto, la Ditta è tenuta al rispetto integrale della relazione tecnica ARPAV riportata in Allegato D al presente provvedimento. La relazione tecnica individua gli scopi specifici e le pertinenti prescrizioni relative al rifiuto in ingresso e ai requisiti tecnico-prestazionali e ambientali dei singoli prodotti/manufatti. Non è autorizzata la fabbricazione di prodotti/manufatti per i quali ARPAV non abbia potuto esprimere valutazioni conclusive sulla base della documentazione fornita dalla Ditta.

Emissioni in atmosfera

  1. Nell’esercizio degli impianti devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri durante l’attività di cantiere e di movimentazione, che dovranno essere presentati in fase di comunicazione delle singole campagne, così come stabilito ai sensi dell’art. 208 c. 15 del d.lgs. n. 152/2006.

Rumore

  1. Gli impianti potranno essere utilizzati solo in orario diurno, nel rispetto del regolamento comunale o di un’eventuale deroga richiesta al Comune. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dalla normativa vigente.

Comunicazioni agli Enti e reportistica

  1. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza annuale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Verona, ARPAV, che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del Protocollo sperimentale e di quanto indicato nel presente provvedimento, sia con riferimento all’attività di bioremediation che all’attività di betonaggio e produzione di EoW; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi previste dal Protocollo sperimentale e da quanto indicato da ARPAV (Allegato C e Allegato D).
  2. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Verona, ARPAV, una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità degli impianti mobili, alla prestazione ambientale del processo e agli EoW e rifiuti esitanti. La relazione deve essere accompagnata dai rapporti di prova di tutte le analisi effettuate, corredate delle informazioni sulle condizioni operative della sperimentazione.

Prescrizioni generali

  1. Si applicano le seguenti prescrizioni generali:

30.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell’impianto deve avvenire in conformità al progetto;
30.2. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi;
30.3. l’attività deve essere condotta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e/o odori molesti;
30.4. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree;
30.5. alla conclusione delle singole campagne si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.

  1. Formano parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:
  • Allegato A: Manuale tecnico dell’impianto betonaggio Moby Mix 1500
  • Allegato B: Layout dell’impianto betonaggio Moby Mix 1500
  • Allegato C: Parere ARPAV Protocollo Sperimentale (prot. ARPAV 30672/2026 del 09/04/2026)
  • Allegato D: Relazione Tecnica ARPAV sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei sedimenti di dragaggio (prot. ARPAV n. 31264 del 13/04/2026)
  1. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 338171 del 09/07/2025.
  2. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
  3. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  4. Il presente provvedimento è notificato a SIMEM S.p.A. e comunicato a Provincia di Verona, Comune di Minerbe, Azienda ULSS 9 Scaligera, ARPAV.
  5. Il presente provvedimento assume efficacia dalla notifica di cui al punto precedente.
  6. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal d.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
  8. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

All_A_DDR_131_583176.pdf
All_B_DDR_131_583176.pdf
All_C_DDR_131_583176.pdf
All_D_DDR_131_583176.pdf

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