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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 125 del 17 aprile 2026

Installazione di gestione rifiuti con ubicazione in Comune di Venezia Porto Marghera, via Righi 10 e sede legale in Comune di Verona (VR) Lungadige Galtarossa 8 Cap 37133 Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. 186 del 27/05/2025. Presa d'atto della modifica della denominazione sociale da "AGSM AIM S.p.A." a "MAGIS S.p.A.". Adeguamento prescrizioni su garanzie finanziarie e comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006 in relazione all'assenza di rifiuti presso l'installazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto della modifica della denominazione sociale della società titolare dell'AIA n. 186/2025 da AGSM AIM S.p.A. a MAGIS S.p.A. e contestualmente si modificano le prescrizioni inerenti la prestazione delle garanzie finanziarie e la comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006 in relazione all'assenza di rifiuti presso l'installazione.

Il Direttore

PREMESSO il proprio Decreto n. 186 del 25/05/2025 recante ad oggetto “AGSM AIM s.p.a.– con sede legale in Comune di Verona (VR) via Lungadige Galtarossa, 8 e sede dell’installazione in Comune di Venezia – Porto Marghera, via Righi 10. Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l’adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII della Parte II del d.lgs. n. 152/2006”;

VISTE le prescrizioni n. 7, 8 e 10 di cui al decreto n. 186/2025, di seguito riportate:

punto 7: “Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014;

punto 8: “Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Città metropolitana delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione del Veneto, Città metropolitana, Comune di Venezia e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento e relativi sub allegati; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.”

punto 10: “L’avvio dei conferimenti di rifiuti è in ogni caso subordinato alla conclusione degli interventi di adeguamento descritti al paragrafo 5 della relazione tecnica B18 acquisita al prot. reg. n. 377999 del 13/07/2023, da realizzare secondo il cronoprogramma acquisito al prot. reg. n. 377881 data 13/07/2023, nonché degli interventi sulla rete fognaria indicati nella documentazione acquisita al prot. n. 234735, 234784, 234799 e 247853 del 16/05/2025.”

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 202850 del 02/04/2026, con cui la società “MAGIS S.p.A.” sede legale in Comune di Verona (VR), Lungadige Galtarossa 8 Cap 37133 (C.F./P.IVA 02770130231), ha comunicato il cambio di denominazione sociale da AGSM AIM S.p.A. a MAGIS S.p.A.;

RILEVATO che da visura camerale la P.IVA/codice fiscale restano invariate;

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare l’AIA rilasciata con il succitato Decreto n. 186 del 27/05/2025 prendendo atto della variazione della denominazione societaria dello stesso;

CONSIDERATO che con la medesima nota di cui sopra, la ditta in merito ai sopra citati punti 7, 8 e 10 ha comunicato che:

  • “nel sito in oggetto, né alla data di emissione del Decreto AIA n° 186/2025 né alla data odierna, non risultano in essere attività di stoccaggio rifiuti ad osservanza del punto 10 del Decreto AIA “l’avvio dei conferimenti di rifiuti è in ogni caso subordinato alla conclusione degli interventi di adeguamento descritti al paragrafo 5 della relazione tecnica B18 acquisita al prot. reg. n. 377999 del 13/07/2023, da realizzare secondo il cronoprogramma acquisito al prot. reg. n. 377881 data 13/07/2023, nonché degli interventi sulla rete fognaria indicati nella documentazione acquisita al prot. n. 234735, 234784, 234799 e 247853 del 16/05/2025”;
  • alla data di emissione della notifica Decreto AIA 186/2025 il sito di Via Righi era coperto da garanzia finanziaria 12808/8200/00905234 con Intesa San Paolo in scadenza il 17/12/2025 ed accettata da Città Metropolitana di Venezia con prot. 84052 del 31/12/2024. Si precisa che:
  1. la copertura finanziaria riportava l’inciso “sospensione parziale (limitatamente all’attività stoccaggio rifiuti)”;
  2. alla data attuale è in corso di perfezionamento il rinnovo della garanzia finanziaria di cui sopra con specifica che “prima del completamento delle opere previste nel cronoprogramma nessuna attività di conferimento rifiuti può essere avviata;
  • all’avvio conferimento rifiuti il cronoprogramma lavori prevede un totale di 390 giorni naturali consecutivi dalla notifica del Decreto AIA e quindi la possibilità di insediamento del Gestore dal 21/06/2026 come dettagliato negli elaborati 22.026.260.D Cronoprogramma lavori e 22.026.260. E Cronoprogramma riattivazione (prott. di invio AGSMAIM 427 del 20/01/2023 e successivo 4917 del 13/07/2023). Alla data odierna le lavorazioni previste nel cronoprogramma sono già in corso.”;

RITENUTO quindi, a seguito delle dichiarazioni della ditta, di dover modificare i punti 7, 8 e 10 dell’AIA n. 186/2025;

VISTO il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. n. 3 del 21/01/2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2721 del 29/12/2014, recante le disposizioni regionali inerenti alle garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Si prende atto della variazione della denominazione societaria da “AGSM AIM S.p.A.” a “MAGIS S.p.A.” della società titolare dell’AIA di cui al decreto n. 186/2025.
  3. Il punto 7 del decreto n. 186/2025 è integralmente sostituito come segue:

“7. Prima dell’avvio dei conferimenti il Gestore è tenuto a prestare le garanzie finanziarie per l’attività autorizzata con l’AIA riesaminata e ogni altra successiva modifica eventualmente intervenuta, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014”.

  1. Il punto 8 del decreto n. 186/2025 è integralmente sostituito come segue:

“8. Successivamente all’accettazione da parte della Città metropolitana delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, e in ogni caso prima dell’avvio dei conferimenti, il Gestore è tenuto presentare a Regione del Veneto, Città metropolitana, Comune di Venezia e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all’Allegato A dell’AIA riesaminata ed eventuali altre modifiche eventualmente intervenute”.

  1. Il punto 10 del decreto n. 186/2025 è integralmente sostituito come segue:

“10. L’avvio dei conferimenti di rifiuti è in ogni caso subordinato alla conclusione degli interventi di adeguamento descritti al paragrafo 5 della relazione tecnica B18 acquisita al prot. reg. n. 377999 del 13/07/2023, da realizzare secondo il cronoprogramma acquisito al prot. reg. n. 377881 data 13/07/2023, tenuto conto delle tempistiche di attivazione di cui All. E. acquisito al prot. reg. n. 46205 del 25/01/2023 (totale 390 giorni dal rilascio dell’AIA riesaminata), nonché degli interventi sulla rete fognaria indicati nella documentazione acquisita al prot. n. 234735, 234784, 234799 e 247853 del 16/05/2025.”

  1. Restano invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 186 del 27/05/2025.
  2. Il presente provvedimento è notificato alla società “Magis S.p.A.” e comunicato al Comune di Venezia (VE), alla Città metropolitana di Venezia, ARPAV e VERITAS S.p.A.
  3. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  4. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
  5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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