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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 15 del 07 maggio 2026
Modifica prescrizioni del decreto di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e l'adeguamento alle disposizioni dell'art.273-bis di un impianto esistente alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), autorizzato con D.G.R. n. 394 del 24.02.2009 e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali autorizzato con Decreto della Direzione Ambiente n. 669 del 20.07.2020; Ditta: Zignago Power S.r.l. stabilimento di Fossalta di Portogruaro (VE). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento si modifica il titolo autorizzativo rilasciato per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali relative alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue industriali di un impianto di produzione di energia esistente alimentato a fonte rinnovabile.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTI
RICHIAMATO il decreto di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 recante come oggetto: “Aggiornamento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 e l’adeguamento alle disposizioni dell’art.273-bis di un impianto esistente alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (Ve) autorizzato con D.G.R. n. 394 del 24.02.2009 e rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 669 del 20.07.2020; Ditta: Zignago Power S.r.l. – stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Ve). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.”
VISTA la nota assunta al protocollo regionale n. 460103 del 16.09.2025 con la quale la Società Zignago Power S.r.l. ha chiesto chiarimenti relativamente ad alcune prescrizioni del decreto n. 42 del 16.07.2025, relativamente al monitoraggio delle emissioni, ed in particolare a quelle relative all’ammoniaca, ai destinatari delle relative comunicazioni, ai valori limiti di concentrazione, alla registrazione delle ore operative del gruppo elettrogeno, al rapporto di produzione, alla manutenzione e controllo ovvero rispettivamente i punti 7.a e 7.b , 8, ,11, 17, 14 e 29, del suddetto decreto;
RITENUTO di procedere alla modifica di alcune prescrizioni relative al richiamato decreto, al fine di meglio chiarirne il contenuto prescrittivo;
CONSIDERATO che le emissioni vengono controllate mediante un sistema di monitoraggio in continuo e discontinuo;
RITENUTO di prescrivere il monitoraggio del parametro ammoniaca con modalità discontinua, accogliendo la proposta della Ditta di verificare il rispetto dei corrispondenti VLE medio orario e VLE medio giornaliero, in occasione di ogni campagna di monitoraggio annuale delle emissioni a camino, eseguite tramite laboratorio terzo certificato. Inoltre, nei documenti relativi al monitoraggio, è opportuno siano specificate le modalità di campionamento (tempistiche, numero di prelievi, etc) per consentire la ripetibilità e la verifica della misura;
RITENUTO di prescrivere che le comunicazioni in merito a superamenti dei VLE o malfunzionamenti dei sistemi di monitoraggio in continuo siano trasmessi sia ad Arpav che alla Città Metropolitana di Venezia in quanto Autorità competente per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTO l’errore materiale riportato nella prescrizione n.8 del decreto di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 secondo il quale si chiedeva di rispettare i valori limite di concentrazione e di flusso di massa come media giornaliera;
RITENUTO di prescrivere che in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i valori limiti di concentrazione come media oraria e giornaliera e i seguenti flussi di massa:
Inquinante
Concentrazione (mg/Nm3) (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 6%)
Flusso di massa (kg/ora)
VLE medio orario
VLE medio giornaliero
VLE
Polveri
15
1,17
COT
22,5
10,5
1,76
CO
120
75
9,36
NH3
7,5
6
0,59
NOx (come NO2)
375
270
29,25
SO2
150
11,70
VISTA la proposta della Ditta di utilizzare il contatore di funzionamento del gruppo elettrogeno ubicato a bordo macchina, come sistema di rilevazione e registrazione delle ore di funzionamento del gruppo elettrogeno, al fine di rispettare i tempi massimi di utilizzo;
CONSIDERATA la prescrizione n.17 del suddetto decreto che recita: “La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Infrastrutture e autorizzazioni energetiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile.”
VISTA la proposta della ditta, pervenuta con la succitata nota prot. reg. n. 460103 del 16.09.2025, di trasmettere per i dati di produzione:
VISTE le prescrizioni n. 14 e n. 29 relative alle modalità, frequenza e annotazioni degli interventi di manutenzione e controllo;
CONSIDERATO quanto proposto dalla Ditta: “di attribuire periodicamente, con cadenza almeno mensile, data certa al registro stesso tramite autoinvio del file via PEC e conservazione della stessa”;
RITENUTO che le sopra riportate proposte della Ditta, siano accoglibili;
PRESO ATTO che la Ditta relativamente al D.Lgs 152/06 Parte Quinta, Allegato VI, comma5-bis, punto 5-bis.1, ha proposto “di prevedere a livello di software SME che vi sia l’evidenza nello specifico report delle statistiche, riferito all’anno civile, della percentuale dei valori medi orari convalidati nelle condizioni di normale funzionamento che non superano il 200% dei pertinenti VLE e della percentuale dei valori medi giornalieri convalidati nelle condizioni di normale funzionamento che non superano il 110% dei pertinenti VLE”;
RITENUTO che anche detta proposta della Ditta risulti accoglibile;
DATO ATTO che per quanto non modificato con il presente provvedimento restano valide le prescrizioni di cui al il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
RICORDATO che il presente provvedimento costituisce un aggiornamento del decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 relativo ad un procedimento avviato in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 16/2023;
RICORDATO che, in forza della citata disposizione, l’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera deve intendersi la Città metropolitana di Venezia alla quale deve essere indirizzata ogni futura comunicazione ad esse relativa;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il Regolamento Regionale n. 1/2016;
la DGRV n. 473/2022;
la DGRV n. 232/2020;
la DGRV n. 24/2021;
decreta
La ditta dovrà eseguire il monitoraggio (continuo e discontinuo) già in parte previsto dal vigente provvedimento autorizzativo attuando opportuni controlli operativi e manutenzioni ai dispositivi di abbattimento. L’ammoniaca quale elemento aggiuntivo andrà monitorata in modalità discontinua verificando il rispetto dei VLE medio orario e giornaliero in occasione di ogni campagna di monitoraggio annuale delle emissioni a camino eseguite tramite laboratorio terzo certificato. Il verbale di campionamento dovrà specificare le modalità di esecuzione (tempistiche, n. di prelievi, etc..) per consentire la ripetibilità e la verifica della misura;
Le date di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate con anticipo di almeno 15 giorni alla Città metropolitana di Venezia e al Dipartimento ARPAV competente per territorio e ai medesimi dovranno anche essere trasmesse le comunicazioni in merito al superamento dei VLE o eventuali mal funzionamenti del sistema di monitoraggio in continuo;
La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Infrastrutture e autorizzazioni energetiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile ossia con i dati di produzione di energia elettrica, lorda e netta; di energia elettrica utilizzata, autoprodotta e prelevata dalla rete; di energia termica prodotta (utilizzata) ai fini del teleriscaldamento;
Dovranno essere opportunamente formalizzati e registrati dalla Ditta, con modalità non successivamente modificabile, gli interventi di manutenzione e controllo effettuati con cadenza almeno settimanale. Dovrà essere conservato presso l’impianto un registro a cui attribuire con cadenza almeno mensile data certa tramite autoinvio del file a mezzo PEC e conservazione della stessa.
Dovranno essere annotati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario ed in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione dell’impianto di cogenerazione.
Luca Marchesi
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