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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 15 del 07 maggio 2026

Modifica prescrizioni del decreto di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e l'adeguamento alle disposizioni dell'art.273-bis di un impianto esistente alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), autorizzato con D.G.R. n. 394 del 24.02.2009 e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali autorizzato con Decreto della Direzione Ambiente n. 669 del 20.07.2020; Ditta: Zignago Power S.r.l. stabilimento di Fossalta di Portogruaro (VE). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica il titolo autorizzativo rilasciato per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali relative alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue industriali di un impianto di produzione di energia esistente alimentato a fonte rinnovabile.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed in particolare il punto 15 dell’Allegato al Decreto, che stabilisce che le singole autorizzazioni settoriali incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 siano rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore;
     
  • il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.;
     
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
     
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
     
  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art.26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n.118” in vigore dal 30.12.2024, ed in particolare l’art.15 che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;
     
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
     
  • l’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del citato decreto legislativo, che definisce “medio impianto di combustione” un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall’Allegato X alla Parte Quinta, l’art. 269 del D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e il successivo art. 273-bis, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di combustione;
     
  • l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
     
  • la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l’art. 5 della L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, in esito alla quale è stata attribuita alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;
     
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
     
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI 

  • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 24.02.2009, con la quale la Zignago Power S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, all’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica della potenza di 13.200 kWe nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE);
     
  • il Decreto del Settore Tutela Atmosfera n. 7 del 1.04.2014 con cui la Ditta è stata autorizzata a delle modifiche non sostanziali dell'impianto consistenti in alcuni interventi migliorativi di carattere tecnologico ed edilizio;
     
  • il Decreto dell’Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera n. 1 del 26.03.2018 con cui la Zignago Power S.r.l. è stata autorizzata alla modifica non sostanziale del proprio impianto relativamente allo “spostamento del punto di connessione elettrica della centrale a biomasse, con collegamento a cabina di distribuzione in Media Tensione di nuova realizzazione (in prossimità della cabina esistente)”;
     
  •  il Decreto dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 4 del 14.09.2018 con cui la Società è stata autorizzata alla modifica non sostanziale consistente nella “costruzione, all’interno del sito industriale di proprietà del Gruppo Zignago, di un nuovo collegamento in Media Tensione a 10 kV (in cavo elicord interrato)”;
     
  • il Decreto della Direzione Ambiente n. 669 del 14.07.2020 con cui la Zignago Power S.r.l. è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell’impianto consistente nella realizzazione di un nuovo scarico delle acque reflue industriali (acque di raffreddamento) nel fossato posto a sud dell’impianto con recapito finale nel ricettore denominato Canale La Vecchia in conformità agli elaborati progettuali allegati all’istanza assunta al protocollo regionale con n. 165182 del 26.04.2019;
     
  • il Decreto della Direzione Ambiente n. 57 del 18.02.2021con cui la Società è stata autorizzata alle modifiche non sostanziali del proprio impianto relative alla realizzazione di una nuova cabina elettrica di distribuzione denominata SE;
     
  • il Decreto della Direzione Ambiente n. 140 del 11.03.2021, approvato a seguito di istanza pervenuta dalla Ditta in data antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la L.R. n.16/2023, con cui oltre alla rettifica di alcuni errori materiale nel decreto della Direzione Ambiente n. 57 del 18.02.2021, la Zignago Power S.r.l è stata autorizzata alla realizzazione di “un allacciamento elettrico in alta tensione costituito da una stazione di smistamento a 132 kV in doppia sbarra da inserire in tipologia entra-esci sulla linea elettrica a 132 kV “Levada –Latisana con derivazione Zignago”, in conformità agli elaborati progettuali allegati alla richiesta assunta al protocollo regionale con n. 234399 del 16.05.2011 e quelli allegati alle integrazioni assunte al protocollo regionale con n. 159975 del 19.04.2019;

RICHIAMATO il decreto di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 recante come oggetto: “Aggiornamento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 e l’adeguamento alle disposizioni dell’art.273-bis di un impianto esistente alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (Ve) autorizzato con D.G.R. n. 394 del 24.02.2009 e rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 669 del 20.07.2020; Ditta: Zignago Power S.r.l. – stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Ve). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.”

VISTA la nota assunta al protocollo regionale n. 460103 del 16.09.2025 con la quale la Società Zignago Power S.r.l. ha chiesto chiarimenti relativamente ad alcune prescrizioni del decreto n. 42 del 16.07.2025, relativamente al monitoraggio delle emissioni, ed in particolare a quelle relative all’ammoniaca, ai destinatari delle relative comunicazioni, ai valori limiti di concentrazione, alla registrazione delle ore operative del gruppo elettrogeno, al rapporto di produzione, alla manutenzione e controllo ovvero rispettivamente i punti 7.a e 7.b , 8, ,11, 17, 14 e 29, del suddetto decreto;

RITENUTO di procedere alla modifica di alcune prescrizioni relative al richiamato decreto, al fine di meglio chiarirne il contenuto prescrittivo;

CONSIDERATO che le emissioni vengono controllate mediante un sistema di monitoraggio in continuo e discontinuo;

RITENUTO di prescrivere il monitoraggio del parametro ammoniaca con modalità discontinua, accogliendo la proposta della Ditta di verificare il rispetto dei corrispondenti VLE medio orario e VLE medio giornaliero, in occasione di ogni campagna di monitoraggio annuale delle emissioni a camino, eseguite tramite laboratorio terzo certificato. Inoltre, nei documenti relativi al monitoraggio, è opportuno siano specificate le modalità di campionamento (tempistiche, numero di prelievi, etc) per consentire la ripetibilità e la verifica della misura;

RITENUTO di prescrivere che le comunicazioni in merito a superamenti dei VLE o malfunzionamenti dei sistemi di monitoraggio in continuo siano trasmessi sia ad Arpav che alla Città Metropolitana di Venezia in quanto Autorità competente per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO l’errore materiale riportato nella prescrizione n.8 del decreto di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 secondo il quale si chiedeva di rispettare i valori limite di concentrazione e di flusso di massa come media giornaliera;

RITENUTO di prescrivere che in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i valori limiti di concentrazione come media oraria e giornaliera e i seguenti flussi di massa:

Inquinante

Concentrazione (mg/Nm3)
(valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 6%)

Flusso di massa (kg/ora)

VLE medio orario

VLE medio giornaliero

VLE

Polveri

15

15

1,17

COT

22,5

10,5

1,76

CO

120

75

9,36

NH3

7,5

6

0,59

NOx (come NO2)

375

270

29,25

SO2

150

75

11,70


VISTA la proposta della Ditta di utilizzare il contatore di funzionamento del gruppo elettrogeno ubicato a bordo macchina, come sistema di rilevazione e registrazione delle ore di funzionamento del gruppo elettrogeno, al fine di rispettare i tempi massimi di utilizzo;

CONSIDERATA la prescrizione n.17 del suddetto decreto che recita: “La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Infrastrutture e autorizzazioni energetiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile.”

VISTA la proposta della ditta, pervenuta con la succitata nota prot. reg. n. 460103 del 16.09.2025, di trasmettere per i dati di produzione:

  • produzione di energia elettrica, lorda e netta;
     
  • energia elettrica utilizzata, autoprodotta e prelevata dalla rete;
     
  • energia termica prodotta (utilizzata) ai fini del teleriscaldamento;

VISTE le prescrizioni n. 14 e n. 29 relative alle modalità, frequenza e annotazioni degli interventi di manutenzione e controllo;

CONSIDERATO quanto proposto dalla Ditta: “di attribuire periodicamente, con cadenza almeno mensile, data certa al registro stesso tramite autoinvio del file via PEC e conservazione della stessa”;

RITENUTO che le sopra riportate proposte della Ditta, siano accoglibili;

PRESO ATTO che la Ditta relativamente al D.Lgs 152/06 Parte Quinta, Allegato VI, comma5-bis, punto 5-bis.1, ha proposto “di prevedere a livello di software SME che vi sia l’evidenza nello specifico report delle statistiche, riferito all’anno civile, della percentuale dei valori medi orari convalidati nelle condizioni di normale funzionamento che non superano il 200% dei pertinenti VLE e della percentuale dei valori medi giornalieri convalidati nelle condizioni di normale funzionamento che non superano il 110% dei pertinenti VLE”;

RITENUTO che anche detta proposta della Ditta risulti accoglibile;

DATO ATTO che per quanto non modificato con il presente provvedimento restano valide le prescrizioni di cui al il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

RICORDATO che il presente provvedimento costituisce un aggiornamento del decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025 relativo ad un procedimento avviato in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 16/2023;

RICORDATO che, in forza della citata disposizione, l’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera deve intendersi la Città metropolitana di Venezia alla quale deve essere indirizzata ogni futura comunicazione ad esse relativa;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il Regolamento Regionale n. 1/2016;

la DGRV n. 473/2022;

la DGRV n. 232/2020;

la DGRV n. 24/2021;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di sostituire quanto riportato nella lettera a) della prescrizione n. 7 del D.Lgs 42 del 16.07.2025, recante: “La ditta dovrà eseguire il monitoraggio (continuo e discontinuo) già previsto dal vigente provvedimento autorizzativo attuando opportuni controlli operativi e manutenzioni ai dispositivi di abbattimento” con:

La ditta dovrà eseguire il monitoraggio (continuo e discontinuo) già in parte previsto dal vigente provvedimento autorizzativo attuando opportuni controlli operativi e manutenzioni ai dispositivi di abbattimento. L’ammoniaca quale elemento aggiuntivo andrà monitorata in modalità discontinua verificando il rispetto dei VLE medio orario e giornaliero in occasione di ogni campagna di monitoraggio annuale delle emissioni a camino eseguite tramite laboratorio terzo certificato. Il verbale di campionamento dovrà specificare le modalità di esecuzione (tempistiche, n. di prelievi, etc..) per consentire la ripetibilità e la verifica della misura;

  1. di sostituire quanto riportato nella lettera b) della prescrizione n. 7 del D. Lgs 42 del 16.07.2025, recante: “Le date di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate con anticipo di almeno 15 gg alla Città metropolitana di Venezia e al Dipartimento ARPAV competente per territorio”, con:

Le date di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate con anticipo di almeno 15 giorni alla Città metropolitana di Venezia e al Dipartimento ARPAV competente per territorio e ai medesimi dovranno anche essere trasmesse le comunicazioni in merito al superamento dei VLE o eventuali mal funzionamenti del sistema di monitoraggio in continuo;

  1. di sostituire nella prescrizione n. 8 del D. Lgs 42 del 16.07.2025, la dicitura: “In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione e di flusso di massa come media giornaliera”, con:

    In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione media oraria e media giornaliera e i seguenti flussi di massa:

Inquinante

Concentrazione (mg/Nm3)
(valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 6%)

Flusso di massa (kg/ora)

VLE medio orario

VLE medio giornaliero

VLE

Polveri

15

15

1,17

COT

22,5

10,5

1,76

CO

120

75

9,36

NH3

7,5

6

0,59

NOx (come NO2)

375

270

29,25

SO2

150

75

11,70

 
  1. di ritenere idoneo il contatore di funzionamento del gruppo elettrogeno ubicato a bordo macchina come sistema di rilevazione e registrazione delle ore di funzionamento del gruppo elettrogeno (indicato nella prescrizione n. 11 del DATST n. 42 del 16.07.2025), al fine di rispettare i tempi massimi di utilizzo;
     
  2. di sostituire nella prescrizione n. 17 la dicitura: “La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Infrastrutture e autorizzazioni energetiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile”, con:

La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Infrastrutture e autorizzazioni energetiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile ossia con i dati di produzione di energia elettrica, lorda e netta; di energia elettrica utilizzata, autoprodotta e prelevata dalla rete; di energia termica prodotta (utilizzata) ai fini del teleriscaldamento;

  1. di sostituire la prescrizione n. 14 “La Ditta dovrà attuare tutte le necessarie operazioni di manutenzione e controllo dell’impianto tra cui la tenuta, presso l’impianto, di un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario” e la n. 29 “Dovranno essere opportunamente formalizzati e registrati dalla Ditta, con modalità non successivamente modificabile, gli interventi di manutenzione e controllo effettuati almeno secondo le frequenze dettate dal costruttore. Dovranno essere annotati in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione dell’impianto di cogenerazione” del decreto n. 42 del 16.07.2025 con la seguente:

Dovranno essere opportunamente formalizzati e registrati dalla Ditta, con modalità non successivamente modificabile, gli interventi di manutenzione e controllo effettuati con cadenza almeno settimanale. Dovrà essere conservato presso l’impianto un registro a cui attribuire con cadenza almeno mensile data certa tramite autoinvio del file a mezzo PEC e conservazione della stessa.

Dovranno essere annotati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario ed in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione dell’impianto di cogenerazione.

  1. di prendere atto e ritenere accoglibile quanto proposto dalla Ditta relativamente al D.Lgs 152/06 Parte Quinta, Allegato VI, comma5-bis, punto 5-bis.1, “di prevedere a livello di software SME che vi sia l’evidenza nello specifico report delle statistiche, riferito all’anno civile, della percentuale dei valori medi orari convalidati nelle condizioni di normale funzionamento che non superano il 200% dei pertinenti VLE e della percentuale dei valori medi giornalieri convalidati nelle condizioni di normale funzionamento che non superano il 110% dei pertinenti VLE”;
     
  2. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso;
     
  3. di stabilire che le prescrizioni che precedono aggiornano di conseguenza l’Allegato B al decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 42 del 16.07.2025.
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ZIGNAGO POWER S.r.l e ai seguenti soggetti: Comune di Fossalta di Portogruaro, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Comando Vigili del Fuoco di Venezia - Ufficio Prevenzione Incendi, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Livenza Tagliamento Acque S.p.A, e-Distribuzione S.p.A., Regione del Veneto Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico-U.O. Genio Civile Venezia, Regione del Veneto Direzione Regionale Ricerca Innovazione ed Energia, Agenzia delle Dogane, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Veneto, ULSS 4 - Veneto Orientale;
     
  5. di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  6.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  7.  di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Marchesi

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