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Bur n. 65 del 26 maggio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 16 del 12 maggio 2026

Nuovo impianto di produzione di biometano da 4.000 Smc/h immesso in rete, alimentato da materie prime, effluenti zootecnici e sottoprodotti non costituenti rifiuto, comprensivo di due gruppi di cogenerazione Bi-fuel di autoproduzione, ciascuno di potenza termica nominale pari a 2,6 MW se alimentato a metano e circa 3,5 MW in caso di funzionamento a biogas. Ditta proponente: Sant'Ilario Bioenergia S.r.l. Sede impianto: Campagna Lupia (VE) km 113 S.S. n. 309 Romea D.Lgs n. 387/2003; D. Lgs n. 152/2006; D. Lgs n. 28/2011; D. Lgs n. 199/2021; D.Lgs.190/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici.

Il Direttore

RICHIAMATI - l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;

- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal 30.12.2024, ed in particolare l’art. 15 che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR”;

- l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;

- la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l’art. 5 della L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell'ambiente” e l'art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;

- il decreto della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;

- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

- la L.R. n. 12 del 27 maggio 2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” e in particolare l’art. 23 “Disposizioni transitorie” secondo cui i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi sono conclusi secondo le disposizioni previgenti;

- il Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 4 “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2 maggio 2013, “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;

- l’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

- il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;

- l’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;

- il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 4 giugno 2019 “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli”;

- il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli” ed in particolare l’Allegato A, paragrafo 5, lettera e) e paragrafo 9;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016, in particolare il Titolo IV recante l’utilizzazione agronomica del digestato;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI INOLTRE - la deliberazione n. 1710 del 26.10.2016 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, la “Società Agricola Sant'Ilario a.r.l.”, Società nel seguito, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h con annesso impianto di produzione di energia elettrica da 999 kWe, alimentato da sottoprodotti agricoli e materie di origine non alimentare in Comune di Campagna Lupia (VE);

- il decreto dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 14 del 30.11.2017, con il quale la Società, è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche inerenti l’immissione in rete del biometano prodotto in eccesso, il recupero dell’anidride carbonica ed alcuni miglioramenti tecnici per la pulizia del biogas da trasformare in biometano;

- il decreto dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 405 del 27.04.2020, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche relativamente al lay-out impiantistico, al posizionamento della sezione di recupero CO2 e al materiale di ingresso all’impianto;

- il decreto della Direzione Ambiente n. 9 del 27.01.2021, con il quale, per effetto dell’atto di scissione parziale della Società Agricola Sant’Ilario a.r.l. con trasferimento di parte del patrimonio alla società Sant’Ilario Bioenergia S.r.l. di nuova costituzione, con sede legale in Mira (VE) alla via Giare 172, è stata trasferita a quest’ultima la titolarità dell’autorizzazione unica rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1710 del 26.10.2016 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di biometano in Comune di Campagna Lupia (VE);

- il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 27 del 8.06.2022, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche relativamente alla disposizione e all’organizzazione dell’impianto, al materiale di alimentazione dei digestori e al diverso utilizzo di un biodigestore, nonché alla sostituzione del gruppo di cogenerazione alimentato a biogas con un cogeneratore “Bi-fuel”;

- la nota acquisita al prot.reg. n. 498443 del 26.10.2022, con la quale la Società ha comunicato che a seguito delle modifiche migliorative autorizzate con il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 27 del 8.06.2022, si è realizzata “una ottimizzazione nella resa dell’impianto in termini di produzione e qualità del biogas/biometano prodotto che con l’impiantistica in esercizio consente una produzione oraria di biometano fino a 2.000 Smc/h”;

- la nota prot. reg. n. 596108 del 23.12.2022 con la quale è stato chiesto alle Amministrazioni che avevano partecipato al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al decreto n. 27 del 8.06.2022, di presentare eventuali osservazioni alla comunicazione della Ditta relativa all’aumento di produzione di biometano fino a 2.000 Smc/h e nel contempo è stato comunicato alla Ditta medesima che in assenza di diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale entro i successivi trenta giorni, la stessa era da intendersi quale presa d’atto della nuova capacità produttiva pari a 2.000 Smc/h;

VISTE - l’istanza presentata dalla società Sant’Ilario Bioenergia Srl registrata al protocollo regionale con nn. 123962 e 123985 dell’11.03.2024, per la realizzazione di alcune modifiche all’impianto di produzione di biometano da 2.000 Smc/h autorizzato con la citata deliberazione n. 1710 del 26.10.2016 e ssmmii;

- le note registrate ai prott. reg. nn. 390110, 390115, 390120 e 390127 del 02.08.2024 e nn. 401493, 401496, 401498 e 401502 del 07.08.2024, con cui la Società ha aggiornato la precedente istanza, specificando le migliorie che riguardano il layout dell’impianto esistente e chiarendo che le nuove strutture di progetto costituiranno nuovo e indipendente impianto di biometano da 3.000 Smc/h in un altro sito più a nord;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

- con nota prot. reg. n. 420435 del 19.08.2024, è stato chiesto alla Società di presentare della documentazione di completamento e comunicato l’avvio del procedimento alla data di ricezione dell’istanza completa;

- con nota prot. reg. n. 420810 del 19.08.2024, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato di non essere competente sul territorio del Comune di Campagna Lupia;

- con nota prot. reg. n. 422750 del 20.08.2024, ENAC ha trasmesso una richiesta di integrazioni;

- con nota prot. reg. n. 427691 del 26.08.2024, la Società ha trasmesso la documentazione di completamento richiesta con prot. 420435 del 19.08.2024 e la documentazione integrativa richiesta da ENAC;

- con nota prot. reg. n. 438444 del 30.08.2024, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha comunicato che l’intervento risulta all’esterno del comprensorio di propria competenza;

- con nota prot. reg. n. 446109 del 04.09.2024, la Società, considerato che l’intervento ricade all’interno dell’area di Conterminazione lagunare, ha trasmesso la documentazione necessaria al Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino AA, Friuli Venezia Giulia, affinché potesse esprimere il parere di competenza;

- con nota prot. reg. n. 446121 del 4.09.2024, il Comune di Campagna Lupia ha segnalato la necessità di coinvolgere il Provveditorato interregionale e il Comune di Mira. Inoltre, ha comunicato che l’area dell’intervento risulta all’interno del sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, del quale è stato approvato il Piano di Gestione;

- con nota prot. reg. n. 446969 del 05.09.2024, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, fissando i termini per l’indicazione delle necessarie integrazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e quelli per l’espressione delle determinazioni di competenza;

- con nota prot. reg. n. 464563 del 10.09.2024, la Società ha trasmesso la documentazione che era stata richiesta dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive direttamente al proponente;

- con nota prot. reg. n. 470497 del 12.09.2024, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comunicato che l’intervento proposto dalla Società non ricade nel territorio di competenza;

- con nota prot. reg. n. 471672 del 12.09.2024, il Comune di Campagna Lupia ha richiesto un chiarimento circa l’oggetto del procedimento al fine dell’espressione del parere di competenza;

- con note registrate ai prott. reg. nn. 477775 e 477780 del 17.09.2024, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa per il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia;

- con nota prot. reg. n. 478385 del 17.09.2024, l’Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali, al fine di verificare la coerenza dell’intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ha chiesto della documentazione integrativa;

- con nota prot. reg. n. 482469 del 19.09.2024, il Comune di Campagna Lupia ha comunicato la necessaria documentazione integrativa e ha anticipato alcuni aspetti di carattere urbanistico-edilizio che saranno approfonditi in sede di determinazione successiva;

- con nota prot. reg. n. 487787 del 23.09.2024, la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato i chiarimenti e le integrazioni necessari;

- con nota prot. reg. n. 491207 del 25.09.2024, il Comando Forze Operative Nord ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento;

- con nota prot. reg. n. 498543 del 30.09.2024, la Società ha trasmesso alcune tavole sostitutive e comunicato di aver definito una nuova soluzione progettuale che prevede l’accorpamento della sezione di biodigestione anaerobica e relativi stoccaggi del nuovo impianto in adiacenza a quello esistente, e la realizzazione della sezione del biometano (compressione del biogas, upgrading, immissione in rete Snam, sezione della CO2 e relativi stoccaggi e distributore anche ad uso pubblico di rifornimento biometano autoprodotto per autotrazione) nel sito a nord, con immissione al km 115 nella viabilità in Romea mediante nuova rotonda di accesso realizzata da ANAS;

- con nota prot. reg. n. 508945 del 04.10.2024, l’Aeronautica Militare ha comunicato il proprio nulla osta all’intervento relativamente agli aspetti demaniali di proprio interesse e ha richiamato l’obbligo al rispetto delle disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 del 9.08.2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 kV;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture;

- con nota prot. reg. n. 563381 del 04.11.2024, considerato che la nuova soluzione progettuale si presentava significativamente differente da quella presentata in precedenza, è stato richiesto alla Società di ritrasmettere l’istanza interamente sostitutiva di quella precedente, mediante la modulistica regionale approvata con DDR n. 38 del 30.09.2024, comunicando al contempo l’interruzione dei termini del procedimento; inoltre, considerate le rilevanti richieste di integrazioni pervenute dagli Enti coinvolti nel procedimento, è stato richiesto di tenerne debito conto nella predisposizione della nuova documentazione progettuale, che dovrà altresì definire con chiarezza l’eventuale realizzazione di stralci successivi;

- con le note prott. reg. nn. 614632, 614645, 614657, 614668 e 616480 del 04.12.2024 e nn. 616915, 616928 e 616945 del 05.12.2024 ed inoltre n. 636569 del 16.12.2024, la Società ha ritrasmesso, su modulistica regionale, l’istanza per “Nuovo impianto agricolo di produzione di biometano da 3.000 Smc/h immesso in rete con obbligo di connessione di terzi, alimentato da materie prime, effluenti zootecnici e sottoprodotti non costituenti rifiuto sito in comune di Campagna Lupia via strada Romea”, secondo la nuova soluzione progettuale, interamente sostitutiva della precedente;

- con nota prot. reg. n. 652142 del 23.12.2024, verificata l’incompletezza dell’istanza rispetto ai contenuti della modulistica approvata con DDR n. 38/2024, e considerato che il nuovo progetto presentato non integrava gli elementi di carenza evidenziati dalla Città metropolitana di Venezia né risultavano chiarite le tempistiche di eventuali stralci di realizzazioni successive, è stato chiesto alla Società il completamento dell’istanza; contestualmente, è stato comunicato l’avvio del procedimento, a far data dalla ricezione del completamento, ad oggetto:

1) l’aggiornamento del lay out dell’impianto esistente autorizzato con D.G.R. n. 1710 del 26.10.2016 e ss.mm.ii. consistente nell’ottimizzazione del sistema di miscelazione delle biomasse e di carico del biodigestore per consentire un aumento della produzione oraria di biometano fino a 3.000 Smc/h con l’inserimento di nuove membrane di upgrading; installazione di un nuovo cogeneratore analogo a quello esistente supportare i consumi energetici dello stabilimento; ottimizzazione il recupero della CO2;

2) la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano da 3.000 Smc/h immesso in rete con obbligo di connessione di terzi, alimentato da materie prime, effluenti zootecnici e sottoprodotti non costituenti rifiuto realizzato in adiacenza a quello esistente, indipendente da quello in esercizio e con punto di connessione alla rete SNAM nuovo e distinto;

ed è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona;

- con note prott. reg. nn. 658215 e 658232 del 27.12.2024, la Società ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione di completamento richiesta; la Società, tra l’altro ha precisato che il metanodotto per l’immissione del biometano, in gestione a SNAM, serve già il sito dove viene realizzato l’impianto ed il nuovo impianto di produzione avrà un nuovo punto dedicato di immissione di cui all’offerta già accettata n. ORIMER/CONALL/949 del 21.07.2023 e successivo aggiornamento con offerta ORIMER/CONALL/1802 del 5.12.2024. I permessi, le autorizzazioni e relativi lavori di connessione del nuovo punto sono già stati realizzati a cura della competente SNAM;

- con nota prot. reg. n. 658235 del 27.12.2024, il Comune di Campagna Lupia ha chiesto chiarimenti relativamente al termine ultimo entro il quale richiedere eventuali integrazioni;

- con nota prot. reg. n. 2850 del 03.01.2025, non avendo contezza che la Società avesse provveduto in tal senso, è stata data condivisione della documentazione a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza dei servizi e contestualmente è stato fissato il termine per l’avvio del procedimento alla data della comunicazione medesima;

- con nota prot. reg. n. 10312 del 9.01.2025, l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha comunicato il proprio parere non favorevole in quanto, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, per i locali tecnici di nuova realizzazione (stazione di compressione, impianto di recupero della CO2, cogeneratori, impianti di upgrading di biometano, cabina elettrica, drycooler, gasometro, uffici), non risulta garantito il rispetto della quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna;

- con nota prot. reg. n. 12579 del 10.01.2025, la comunicazione prot. reg. 2850 del 03.01.2025 è stata trasmessa al Consorzio di bonifica Acque Risorgive, a cui non era stata inviata in ragione della precedente comunicazione acquisita al prot. reg. n. 470497 del 12.09.2024;

- con nota registrata al prot. reg. n. 14442 del 13.01.2025, la Città Metropolitana di Venezia ha chiesto alcuni chiarimenti e integrazioni relativamente alla documentazione presentata dalla Società;

- con nota prot. reg. n. 23132 del 16.01.2025, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comunicato che anche l’intervento proposto dalla Società con le ultime modifiche progettuali non ricade nel territorio di competenza;

- con nota prot. reg. n. 23186 del 16.01.2025, il Comune di Campagna Lupia ha comunicato la necessità di acquisire delle integrazioni documentali, anticipando alcuni aspetti che sarebbero stati approfonditi in sede di determinazione successiva;

- con nota prot. reg. n. 37816 del 23.01.2025, la Società ha trasmesso la Valutazione di impatto odorigeno;

- con nota prot. reg. n. 53212 del 31.01.2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, ha trasmesso il parere antincendio, proprio prot. n. 36241 del 06.12.2024, subordinato alla condizione che “sarà da considerarsi valido, ai fini della conferenza in oggetto, solo in assenza di aggravio del Rischio Incendio a seguito di valutazione effettuata dal titolare dell’attività”;

- con nota prot. reg. n. 61766 del 5.02.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole a condizione che le altezze massime dei nuovi fabbricati non siano superiori alle altezze dei volumi già edificati e ha indicato la necessità di indagini preliminari relativamente alla tutela archeologica;

- con nota prot. reg. n. 84076 del 17.02.2025, l’ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio all’Amministrazione regionale;

- con note prott. reg. nn. 86457, 86459, 86461, 86465 e 86470 del 18.02.2025 e n. 87051 del 19.02.2025, la Società ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione integrativa in riscontro alle richieste delle varie Amministrazioni coinvolte;

- con nota prot. reg. n. 106991 del 28.02.2025, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha comunicato di ritenere superate le criticità evidenziate precedentemente con le ultime integrazioni presentate dalla Società ma di attendere, per l’espressione del proprio parere, le determinazioni che l’Amministrazione procedente avrebbe assunto sul prosieguo del procedimento;

- con nota prot. reg. n. 126843 del 12.03.2025, in ragione del fatto che le ultime integrazioni trasmesse dalla Società comprendevano tra l’altro, una modifica gestionale inerente la realizzazione della nuova sezione di membrane da 1.000 Smc/h per l’upgrading del biometano, è stata comunicata agli Enti coinvolti la rideterminazione dei termini della Conferenza dei servizi, fissando un nuovo termine per comunicare le proprie eventuali richieste di integrazioni;

- con nota prot. reg. n. 143469 del 20.03.2025, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha comunicato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;

- con nota prot. reg. n. 150583 del 24.03.2025, il Comune di Campagna Lupia ha comunicato la necessità di acquisire ulteriori integrazioni, in quanto la documentazione trasmessa dalla Società risultava incompleta ai fini dell’espressione del proprio parere, evidenziando al contempo l’incongruenza del riferimento nei cartigli degli elaborati di progetto integrati e nella Relazione tecnica ad un nuovo impianto da 4.000 Smc/h mentre l’oggetto della Conferenza di Servizi si riferisce ad un nuovo impianto da 3.000 Smc/h;

- con nota prot. reg. n. 164927 del 31.03.2025, ad oggetto “Nuovo impianto agricolo di produzione di biometano da 4.000 Smc/h immesso in rete con obbligo di connessione di terzi, alimentato da materie prime, effluenti zootecnici e sottoprodotti non costituenti rifiuto sito in comune di Campagna Lupia via strada Romea _ Trasmissione errata corrige elaborato grafico; Planimetria punti di emissione” la Società ha trasmesso nuova planimetria relativa ai punti di emissione;

- con nota prot. n. 166458 del 1.04.2025 è stata presentata alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, richiesta di supporto per l’istruttoria VINCA relativa all’istanza di modifica dell’autorizzazione dell’impianto di produzione di biometano esistente da 2.000 Smc/h, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe autorizzato con D.G.R. n. 1710 del 26.10.2016 e realizzazione di nuovo impianto contiguo da 3.000 Smc/h, in Comune di Campagna Lupia (VE);

- con nota prot. reg. n. 197830 del 17.04.2025, la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni e la determinazione n. 987/2025 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativi all’istanza di modifica dell’autorizzazione dell’impianto di produzione di biometano esistente da 2000 Smc/h con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe autorizzato con DGR n. 1710/2016 e ssmmii e realizzazione di nuovo impianto contiguo da 3000 Smc/h, in Comune di Campagna Lupia (VE) via strada Romea km 113;

- con nota prot. reg. n. 211352 del 28.04.2025, la Società ha trasmesso una integrazione volontaria relativa a “Nuovo impianto agricolo di produzione di biometano da 4.000 Smc/h immesso in rete con obbligo di connessione di terzi, alimentato da materie prime, effluenti zootecnici e sottoprodotti non costituenti rifiuto sito in comune di Campagna Lupia via strada Romea Trasmissione integrazione volontaria per rispetto DM Salute 30.05.2023”;

- con nota prot. reg. n. 225565 del 6.05.2025, è stata inoltrata alla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria la documentazione trasmessa dalla Società per la valutazione del limite di pertinenza dell’impianto;

- con nota prot. reg. n. 221478 del 21.05.2025 la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria ha trasmesso la mappa relativa agli allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi presenti nelle vicinanze dell’impianto di produzione di biometano della Società;

- con nota prot. reg. n. 257282 del 23.05.2025, è stata trasmessa alla Società una richiesta di integrazioni ad oggetto “Istanza di modifica dell’autorizzazione dell’impianto di produzione di biometano esistente da 2.000 Smc/h, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe autorizzato con D.G.R. n. 1710 del 26.10.2016 e ssmmii, e realizzazione di nuovo impianto contiguo da 4.000 Smc/h, in Comune di Campagna Lupia (VE) via Strada Romea km 113.”, relativa a quanto richiesto dal Comune di Campagna Lupia, oltre che alla documentazione attestante la disponibilità del suolo su cui sarà realizzato l’intervento ed al materiale che sarà introdotto nei digestori con i relativi accordi di fornitura;

- con nota prot. n. 278929 del 06.06.2025, la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso ha trasmesso la propria “Relazione istruttoria 150/2025” del 03.06.2025, conclusasi con esito favorevole con prescrizioni;

- con nota prot. reg. n. 293306 del 16.06.2025, la Società ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comune di Campagna Lupia e dalla struttura procedente, precisando che, come da comunicazione del 18.02.2025, si fa riferimento ad un nuovo impianto da 4.000 Smc/h in quanto la nuova sezione di membrane da 1.000 Smc/h prevista a supporto dell’impianto esistente oggetto di modifica per aggiornamento layout viene dedicata al supporto del nuovo impianto di progetto, portandone la produzione oraria di biometano da 3.000 a 4.000 Smc/h. A tal proposito ha allegato la presa d’atto della SNAM (Prot. Rif. ORIMER/CONALL/513 del 27.02.2025) per modifica della portata oraria massima del nuovo punto di consegna che, in accordo con la modifica gestionale comunicata il 18.02.2025 sopra citata, è stata incrementata a 4.000 Smc/h. L’impianto esistente e già in esercizio rimarrà invariato e conforme a quanto autorizzato con capacità di produzione pari a 2.000 Smc/h. La Società ha allegato altresì l’Atto di costituzione di diritto di superficie del 23.05.2025 a rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, Rep. n. 74422, Racc. n. 28505, registrato a Padova il 30.05.2025 n. 20163 serie 1T e trascritto a Venezia il 30.05.2025 al n. 18875 R.G. al n. 13859 R.P. Inoltre, con la nota è stata dettagliata la ricetta e trasmessi alcuni contratti/accordi di fornitura stipulati per il nuovo impianto di produzione di biometano;

- con nota prot. reg. n. 326287 del 02.07.2025, il Comune di Campagna Lupia ha trasmesso la determinazione di competenza per l’intervento relativo a “Nuovo impianto agricolo di produzione di biometano da 4.000 Smc/h” e “Variante non sostanziale impianto di produzione di biometano da 2.000 smc/h”, con una valutazione istruttoria contraria, elencando in dettaglio le motivazioni di carattere urbanistico ed edilizio;

- con note prott. reg. n. 347764 del 15.07.2025 e n. 352192 del 17.07.2025, la suddetta comunicazione del Comune di Campagna Lupia prot. reg. n. 326287 del 02.07.2025 è stata trasmessa alla Società, con la richiesta di valutare il possibile superamento degli elementi di incompatibilità con gli strumenti urbanistici evidenziati dal Comune in modo chiaro e analitico, e con la richiesta al Comune di esprimersi in relazione al riscontro della Società;

- con note prott. reg. nn. 375374, 375383, 375389, 375397, 375398 e 375403 del 31.07.2025 e n. 377535 del 01.08.2025, in esito alle valutazioni sugli elementi di incompatibilità rappresentati dal Comune di Campagna Lupia, la Società ha trasmesso un aggiornamento del progetto del nuovo impianto confermando che l’impianto esistente rimane invariato e conforme a quanto autorizzato;

- con nota prot. reg. n. 381799 del 04.08.2025, la Struttura procedente, a seguito della documentazione trasmessa dalla Società, ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento l’eventuale aggiornamento dei pareri espressi;

- con nota prot. n. 383478 del 05.08.2025, la nuova documentazione progettuale è stata trasmessa alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV, per le valutazioni di competenza;

- con nota prot. n. 384701 del 06.08.2025, il Genio Civile di Venezia ha comunicato che l’intervento in progetto della Società non riguarda aspetti di propria competenza;

- con nota prot. reg. n. 401534 del 19.08.2025, il Comune di Campagna Lupia, a seguito delle integrazioni presentate dalla Società, ha trasmesso con proprio prot. n. 9357 del 19.08.2025, la determinazione contenente l’espressione di parere favorevole condizionato, relativo all’intervento “Nuovo impianto agricolo di produzione di biometano da 4.000 Smc/h”;

- con nota proprio prot. n. 73107 del 20.08.2025 e registrata al prot. reg. n. 403496 del 20.08.2025, l’ARPAV ha trasmesso la revisione del proprio contributo istruttorio a seguito dell’aggiornamento progettuale effettuato dalla Società. In particolare, sono stati richiamati gli aspetti inerenti all’assoggettabilità al D. Lgs 105/2015, comunicati con proprio parere istruttorio prot. n. 14498 del 17.02.2025, relativamente all’implementazione di un idoneo Sistema di Gestione che segua uno standard riconosciuto al fine di ridurre il rischio di incidenti che possono implicare conseguenze anche ambientali. Inoltre, in relazione alla “Valutazione dispersione odori - REV. 00 del 21.01.2025 -Data emissione 30.07.2025” ha comunicato l’opportunità che una volta a regime la configurazione di progetto dell’impianto, siano eseguite misure olfattometriche in sito specifiche. Nel caso in cui tali misure restituiscano flussi di odore sensibilmente superiori a quanto ipotizzato nello Studio valutato, il proponente dovrà produrre un nuovo Studio modellistico basato sui dati misurati. Nel caso in cui i risultati della nuova modellizzazione dovessero rivelare delle criticità, sarà necessario che la Società applichi tutte le possibili misure mitigative e gestionali finalizzate alla risoluzione delle stesse. Resta inteso comunque che la Società dovrà intervenire per ridurre le emissioni di odore anche nel caso di situazioni effettive di disturbo olfattivo lamentate dalla popolazione;

- con nota proprio prot. n. 57021 del 21.08.2025 e registrata al prot. reg. n. 406634 del 22.08.2025, la Città Metropolitana di Venezia ha integrato il parere già inviato ed allegato la determina n. 2274 del 19.08.2025, sostitutiva della determina n. 24180 del 10.04.2025, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 per i camini denominati n. 1, 3 e 4 relativi a tre cogeneratori bi-fuel;

- con nota proprio prot. n. 11455 del 22.08.2025 e acquisita al prot. reg. n. 408141 del 25.08.2025, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha confermato il parere favorevole espresso precedentemente;

- con nota prot. reg. n. 535112 del 06.10.2025, è stato convocato per il giorno 13.10.2025 un incontro tecnico con la Società, il Comune di Campagna Lupia, la Città Metropolitana di Venezia e l’ARPAV al fine di individuare delle azioni efficaci di mitigazione degli impatti odorigeni segnalati da ARPAV a seguito del sopralluogo svolto il 02.07.2025, di cui all’Annotazione di Servizio acquisita al prot. reg. n. 398549 del 14.08.2025;

- nel corso dell’incontro del 13.10.2025, come da verbale trasmesso alla Società, al Comune di Campagna Lupia, alla Città Metropolitana di Venezia e all’ARPAV con nota prot. reg. n. 600188 del 31.10.2025, preso atto che l’attività maggiormente impattante è rappresentata dalla movimentazione e carico della pollina nella tramoggia utilizzata per l’alimentazione dell’impianto, è stato chiesto alla Società di presentare una richiesta di “modifica al layout dell’impianto esistente con lo spostamento della tramoggia completamente all’interno del capannone e l’installazione di saracinesche di chiusura delle aperture poste a nord e sud del capannone che permettano la compartimentazione momentanea delle aree di lavorazione nel corso delle operazioni di carico dei materiali come la pollina che generano l’impatto odorigeno” e che analoga soluzione venga prevista quale revisione progettuale per il nuovo impianto in corso di autorizzazione, da presentarsi entro il 14.11.2025;

- con nota prot. reg. n. 538371 del 07.10.2025, la Società ha inviato precisazioni relativamente alle matrici utilizzate nell’impianto esistente;

- con nota prot. reg. n. 569940 del 16.10.2025, la Società ha inviato precisazioni relativamente all’utilizzo agronomico del digestato prodotto ed alla variabilità dei quantitativi di pollina effettivamente ritirati, anticipando che avrebbe trasmesso un aggiornamento della comunicazione nitrati in relazione ai quantitativi di pollina;

- con nota prot. reg. n. 579689 del 20.10.2025, la Società ha fornito precisazioni sulla realizzazione di una tettoia nell’impianto esistente ed ha comunicato che, per contenere le emissioni odorigene, avrebbe provveduto alla chiusura delle aperture del capannone mediante portoni nel contesto di una variante con PAS comunale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs n. 190/2024;

- nota prot. reg. n. 584236 del 22.10.2025, la Città Metropolitana di Venezia, con riferimento dell’incontro avvenuto il 13.10.2025 e al fine di verificare la tracciabilità dell’effluente zootecnico, ha chiesto alla Società di trasmettere i documenti di trasporto (DDT) relativi alle acquisizioni di reflui zootecnici avvenuti nel periodo compreso tra il 01.01.2025 e il 30.09.2025;

- con nota prot. reg. n. 600270 del 31.10.2025, la Società ha comunicato, con riferimento all’impianto esistente, di aver presentato una PAS al Comune di Campagna Lupia per ottemperare alle richieste indicate nel verbale dell’incontro avvenuto il 13.10.2025 relativamente all’inserimento della tramoggia di carico all’interno del capannone e all’installazione di “saracinesche di chiusura delle aperture poste a nord e a sud del capannone”;

- con nota prot. n. 604298 del 03.11.2025, la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha confermato gli esiti valutativi espressi con la propria comunicazione prot. reg. n. 278929 del 06.06.2025;

- con nota prot. reg. n. 611757 del 07.11.2025, la Società ha trasmesso le ricevute di presentazione della PAS al SUAP competente per territorio;

- con nota prot. reg. n. 616392 dell’11.11.2025, la Società ha trasmesso i DDT relativi alle acquisizioni di reflui zootecnici avvenuti nel periodo compreso tra il 01.01.2025 e il 30.09.2025, richiesti dalla Città Metropolitana di Venezia;

- con note prott. reg. nn. 621369, 621397, 621417, 621470, 622180 e 622188 del 13.11.2025 e nn. 623739 e 623748 del 14.11.2025, la Società ha trasmesso il progetto per il nuovo impianto aggiornato in accordo con le indicazioni contenute nel verbale dell’incontro del 13.10.2025, al fine di ricollocare la tramoggia di carico delle biomasse, compartimentare il capannone dedicato alle lavorazioni ed inserire portoni di chiusura. Contestualmente, nel progetto sono state apportate ulteriori modifiche al lay out complessivo per la copertura delle trincee di stoccaggio degli insilati;

- con nota prot. reg. n. 646077 del 27.11.2025, a seguito della documentazione trasmessa dalla Società, è stato chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di comunicare l’eventuale aggiornamento del proprio parere già trasmesso;

- con note prott. reg. nn. 660317 e 660332 del 05.12.2025, la Società ha inviato integrazioni volontarie relativamente all’aggiornamento di alcuni elaborati riguardanti i dettagli costruttivi del nuovo capannone al fine di adeguare l’altezza dei fronti al regolamento edilizio comunale;

- con nota prot. reg. n. 676617 del 16.12.2025, l’Aereonautica Militare ha confermato il nulla osta demaniale precedentemente trasmesso;

- con nota prot. reg. n. 677185 del 16.12.2025, in ragione dell’ulteriore documentazione pervenuta in data 05.12.2025, è stata comunicata alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento la ridecorrenza del termine per la trasmissione dell’eventuale aggiornamento del proprio parere;

- con nota prot. reg. n. 685382 del 19.12.2025, il Comune di Campagna Lupia ha confermato il parere precedentemente trasmesso;

- con nota prot. n. 689094 del 22.12.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole, alle medesime condizioni riportate in quello trasmesso con nota proprio prot. n. 2826 del 5.05.2025 e registrata al prot. reg. n. 61766 in pari data;

- con nota prot. reg. n. 690886 del 23.12.2025, la Città Metropolitana di Venezia ha rappresentato che, dall’analisi dei DDT, nel periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025 sono stati acquisite 5.457 ton di pollina e che nella vigente Comunicazione nitrati n. 618803/13 presentata in data 12.12.2025 la Società prevedeva di acquisire ed utilizzare 6.433 ton di pollina. Alla luce delle problematiche odorigene emerse, la Città metropolitana ha evidenziato che il progetto del nuovo impianto prevedeva, fra le altre matrici, l’utilizzo di 68.000 ton di pollina, con la produzione di un importante quantitativo di azoto e la conseguente necessità di reperire circa 10.000 ettari per l’utilizzo agronomico del digestato in uscita, che deve rispettare le condizioni della DGR 813/2021;

- con nota prot. reg. n. 694134 del 24.12.2025, la Città Metropolitana di Venezia ha riscontrato la richiesta della Regione Veneto prot. 677185 del 16.12.2025, confermando la determina n. 2274 del 19.08.2025 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ed il parere favorevole subordinato ad alcune prescrizioni relative al rispetto della DGR n. 813/2021; nel frattempo, ha richiesto la trasmissione delle manifestazioni di interesse per le matrici in ingresso all’impianto;

- con nota prot. reg. n. 694188 del 24.12.2025, l’ARPAV ha trasmesso la revisione del proprio contributo istruttorio a seguito aggiornamento progettuale effettuato dalla Società, proponendo l’inserimento di alcune prescrizioni; l’Agenzia ha evidenziato tuttavia che le soluzioni previste per il nuovo impianto non erano del tutto coerenti con quanto previsto per l’impianto esistente (che con le ultime modifiche prevedeva l’effettuazione al chiuso di tutte le attività della gestione della pollina); sebbene i quantitativi di pollina in ingresso richiesti fossero di gran lunga superiori a quelli attualmente trattati, i locali previsti per lo stoccaggio della pollina e per le operazioni di carico restavano disgiunti, e conseguentemente il trasporto della pollina dal sito di stoccaggio (coperto e chiuso su tre lati) al capannone della tramoggia di carico avveniva per un tratto all’aperto;

- con nota prot. reg. n. 49854 del 30.01.2026, considerata la quantità di effluenti zootecnici che la Società intendeva utilizzare nel nuovo impianto, è stata richiesta la presentazione di una ricetta iniziale che non eccedesse una quantità di effluenti zootecnici pari a 30.000 tonnellate all’anno e gli accordi di fornitura per tutte le matrici ed i relativi quantitativi previsti;

- con nota prot. reg. n. 117992 del 16.02.2026, la Società ha trasmesso una proposta di ricetta inziale per l’alimentazione del nuovo impianto che, mantenendo invariati i quantitativi complessivi, prevedeva un quantitativo di effluenti zootecnici (pollina) non superiore a 30.000 tonnellate/anno. Successivamente, con nota registrata al prot. reg. n. 127713 del 20.02.2026, ha chiesto un incontro per poter analizzare il Piano di alimentazione presentato;

- con nota prot. reg. n. 159404 del 11.03.2026, a seguito di incontro informale avvenuto il 02.03.2026, dando atto che nella proposta trasmessa dalla Società restava invariato il quantitativo complessivo di effluenti zootecnici pari a 72.000 t/anno, ma l’approvvigionamento di pollina veniva limitato a 30.000 t/anno e si introduceva un trattamento di ossigenazione della frazione liquida del digestato, è stato chiesto alla Società di confermare che le matrici presenti nella ricetta fossero tutte ricomprese nell’elenco in Allegato E sub. 19 della DGR n. 813/2021 e di completare la trasmissione degli accordi di fornitura debitamente sottoscritti dalle Parti, per l’intero quantitativo delle matrici previste nella ricetta;

- con nota prot. reg. n. 183586 del 24.03.2026, la Società ha trasmesso le manifestazioni di interesse per la fornitura delle biomasse e il piano di alimentazione previsto e con nota reg. n. 183606 del 24.03.2026 ha inviato le ricevute di avvenuta consegna delle PEC agli Enti coinvolti nel procedimento;

- con nota prot. reg. n. 223647 del 15.04.2026, la Società ha comunicato l’assolvimento dell’imposta di bollo per la trasmissione del provvedimento finale;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), in data 30.12.2024 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell'art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR-VEUTG_Ingresso_0113475_20241230;

DATO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’art. 88 del D.Lgs 159/2011, senza comunicazioni da parte della Prefettura;

PRESO ATTO che sono state nel frattempo acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo Decreto con le note prott. reg. nn. 258303 del 06.05.2026 e 262659 del 8.05.2026;

RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D. Lgs 159/2011, sia possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Venezia;

RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 35559 del 23.01.2026, con cui è stato avviato il procedimento di modifica dell’autorizzazione per la definizione di dettaglio del Piano di alimentazione, comprensivo dei quantitativi annui massimi di ciascuna matrice, per l’impinto esistente autorizzato con DGR n. 1710 del 26.10.2016 e DDR nn. 14/2017, 405/2020, 9/2021 e 27/2022;

DATO ATTO - che l’impianto in progetto, secondo quanto dichiarato dalla Società, non rientra tra le aree e siti non idonei alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano ai sensi dell’allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2.05.2013;

- che la Società ha dichiarato di utilizzare un piano di alimentazione secondo cui la somma delle biomasse vegetali in alimentazione non risulterà superiore al 30% in peso sul totale delle matrici in ingresso, requisito necessario per evitare di rientrare nelle condizioni di non idoneità di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2.05.2013;

CONSIDERATO che secondo la pianificazione territoriale, l’area dove verrebbe realizzato l’impianto in progetto, è individuata in “Zona Agricola E” e che il Comune di Campagna Lupia con nota proprio prot. n. 9357 del 19.08.2025, registrata in pari data al prot. reg. n. 401534, ha espresso parere favorevole a condizione che “La rampa di accesso all’edificio uffici presenti una pendenza massima pari al 5%”, parere confermato con nota proprio prot. n. 14555 del 16.12.2025, registrata al prot. reg. n. 685382 in pari data;

RITENUTA pertanto, non necessaria ai sensi del punto 15.3 dell’allegato al D.M. 10.09.2010, una variante allo strumento urbanistico comunale;

VISTO l’atto di costituzione di diritto di superficie, per la durata di anni 15 dall’atto di costituzione, a favore della Sant’Ilario Bioenergia S.r.l. del 23.05.2025 a rogito del dott. Giorgio Gottardo, notaio in Padova, Rep. n. 74422, Racc. n. 28505, registrato a Padova il 30.05.2025 n. 20163 serie 1T e trascritto a Venezia il 30.05.2025 al n. 18875 R.G. al n. 13859 R.P. relativo a parte (Comune di Campagna Lupia, catasto terreni, Foglio 5, mappali 170, 172, 174, 188 e 190) dei terreni su cui realizzare l’impianto;

CONSIDERATO che, dall’atto da ultimo richiamato, si evince che l’area identificata al Foglio 5, mappale 181, del catasto Terreni del comune di Campagna Lupia, anch’essa interessata dall’impianto, è di proprietà della Sant’Ilario Bioenergia S.r.l.;

VISTO l’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e contestuale, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali d’impianto, le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel presente provvedimento di autorizzazione unica, nonché l’elenco degli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’immissione del biometano prodotto nella rete nazionale di distribuzione del gas e che le opere di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi sono già state autorizzate;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale prescritte dal decreto dell’U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari n. 1 del 10.01.2023 di riconoscimento definitivo dell’impianto esistente della Società quale impianto di biogas di categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovra-sottopressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;

RITENUTO che le emissioni oggetto di autorizzazione ai sensi della Parte V del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono quelle derivanti dai gruppi di cogenerazione bifuel (metano/biogas);

VISTA la L.R. n. 16 del 27.07.2023 che ha introdotto modificazioni alla L.R. n. 33/1985 ed alla L.R. 11/2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;

CONSIDERATO che in esito a tale aggiornamento, è stata attribuita alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

DATO ATTO che per ogni futura comunicazione o modifica relativa alle emissioni in atmosfera, l’Autorità competente deve intendersi la Città Metropolitana di Venezia;

DATO ATTO che i punti di emissione autorizzati con la determina n. 2274 del 19.08.2025 della Città Metropolitana di Venezia corrispondono a quelli dei due nuovi gruppi di cogenerazione che verranno installati con il nuovo impianto (camini n. 3 e n. 4) e a quello esistente precedentemente autorizzato con il decreto regionale del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 27 dell’08.06.2022 (camino n. 1);

RITENUTO che non sono previsti scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 39 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5.11.2009 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Società ha dichiarato che il digestato prodotto sarà destinato allo spargimento agronomico e che pertanto la sua gestione dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22.06.2021;

CONSIDERATO che il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ha subordinato il parere registrato al prot. reg. n. 53212 del 31.01.2025, alla condizione che “sarà da considerarsi valido, ai fini della conferenza in oggetto, solo in assenza di aggravio del Rischio Incendio a seguito di valutazione effettuata dal titolare dell’attività”;

PRESO ATTO che Società ha trasmesso la Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, con la nota registrata al prot. n. 623739 del 14.11.2025;

VISTA la relazione di assoggettabilità al D. Lgs n. 105/2015, registrata al prot. reg. n. 616915 del 05.12.2025, con la quale la Società ha dichiarato di non rientrare nelle soglie di assoggettamento previste dalla norma;

RITENUTO che la Società debba monitorare i quantitativi di biogas e biometano presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D. Lgs n. 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, con relazione istruttoria tecnica n. 150/2025 del 3.06.2025, agli atti dell’ufficio, ha proposto all’Autorità competente:

  • di dichiarare una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
  • di dichiarare che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  • non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
  • di prescrivere che:
  • l’intervento non dovrà interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e dovrà mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti naturali e rurali contermini all’impianto): Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Egretta garzetta, Circus aeruginosus, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Lanius colluri, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all’art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l’efficacia sulla base di un monitoraggio dell’evoluzione delle componenti ambientali interessate;
  • le opere a verde dovranno essere coerenti, secondo le specificità locali, con la locale serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii - Querco roboris sigmentum);
  • dovranno essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  • la Società dovrà verificare e documentare il rispetto delle suddette prescrizioni, fornendo adeguata informazione alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della sopracitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;

VISTI i pareri agli atti di: Comune di Campagna Lupia, Città Metropolitana di Venezia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, Aeronautica Militare, Comando Forze Operative Nord, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ed il contributo istruttorio di ARPAV;

PRESO ATTO che la Società deve ottemperare alle prescrizioni riportate nei pareri:

- del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, proprio prot. 36241 del 06.12.2024, registrato al prot. reg n. 53212 del 31.01.2025, riportato all’Allegato B-b1 del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

- dell’Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, nota proprio prot. n. 604298 del 03.11.2025 la quale ha confermato gli esiti valutativi della relazione istruttoria tecnica n. 150/2025 del 03.06.2025 che ha dichiarato una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza;

- del Comune di Campagna Lupia, nota registrata al prot. reg. n. 685382 del 19.12.2025, che ha confermato la determinazione proprio prot. n. 9357 del 19.08.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole a condizione che “La rampa di accesso all’edificio uffici presenti una pendenza massima pari al 5%”;

- della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, nota proprio prot. n. 40241 del 19.12.2025, registrata al prot. reg. n. 689094 del 22.12.2025, che conferma il parere favorevole condizionato prot. n. 2826 del 5.02.2025, riportato all’Allegato B-b2 del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

- della Città Metropolitana di Venezia, nota proprio prot. n. 9357 prot. n. 89926 registrata al prot. reg. n. 694134 del 24.12.2025, con la quale è stato confermato il parere con prescrizioni espresso con determinazione proprio prot. n. 2274/2025, riportato all’Allegato B-b3 del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio di ARPAV, di cui alla nota proprio prot. n. 111866 del 23.12.2025 e registrata al prot. reg. n. 694188 del 24.12.2025, e ritenuto di condividere la proposta di inserimento di alcune prescrizioni;

RICORDATO che in data 30.12.2024 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, in forza del quale è abrogato l’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003;

RICHIAMATO l’art. 15 del sopracitato decreto legislativo che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente e dato atto che il presente procedimento è stato attivato in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs 190/2024;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni di competenza acquisite dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003;
  3. di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, a favore della società Sant’Ilario Bioenergia S.r.l., avente CF e P.IVA n. 04631390277 e sede legale alla via Giare n. 172 in Mira (VE), presso il sito produttivo al km 113 della SS Romea in Comune di Campagna Lupia (VE), nei terreni identificati al catasto terreni del Comune di Campagna Lupia foglio 5 particelle 170, 172, 174, 181, 188, 190, per la costruzione ed esercizio di:
  1. un nuovo impianto di produzione di biometano da 4.000 Smc/h immesso in rete con obbligo di connessione di terzi, alimentato da materie prime, effluenti zootecnici e sottoprodotti non costituenti rifiuto, con recupero dell’anidride carbonica;
  2. due gruppi di cogenerazione bifuel, alimentati a biogas o a metano, entrambi di autoproduzione e ciascuno di potenza termica nominale pari a 2,6 MW se alimentato a metano e circa 3,5 MW in caso di funzionamento a biogas;
  1. di approvare il progetto come descritto ed in accordo con gli elaborati elencati nell’Allegato A, quale parte integrante del presente decreto;
  2. di approvare le prescrizioni di ordine tecnico amministrativo di cui all’Allegato B, quale parte integrante del presente decreto, comprensivo delle indicazioni e prescrizioni dettagliate nei pareri e determinazioni acquisiti di cui agli Allegati B-bl, B-b2, B-b3;
  3. di stabilire che le prescrizioni relative al cogeneratore installato nell’impianto esistente, identificato nella determina n. 2274 del 19.08.2025 della Città Metropolitana di Venezia come camino n. 1, dovranno essere rispettate dalla comunicazione di conclusione del procedimento di modifica dell’autorizzazione avviato con nota prot. reg. n. 35559 del 23.01.2026 per la definizione di dettaglio del Piano di alimentazione;
  4. di stabilire che la Società Sant’Ilario Bioenergia S.r.l. presenti alla Regione del Veneto, prima dell’inizio dei lavori e pena la decadenza del titolo abilitativo, una garanzia finanziaria per il ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto allo stato ex ante, di importo pari a euro 339.495,13 € (trecentotrenta novemilaquattrocentonovantacinque/13), indicizzato secondo l’importo previsto al momento della presentazione della garanzia. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla D.G.R.V. n. 253/2012 e s.m.i. L’importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell’indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla D.G.R. n. 253/2012;
  5. di dare atto che 1’autorizzazione unica viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto e che pertanto, dovranno essere acquisiti separatamente da parte della Società;
  6. di stabilire che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; per i rinnovi e le modifiche per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica, dovrà essere presentata istanza alla Regione del Veneto secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa vigente;
  7. di informare che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs n. 190/2024 e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento;
  8. di stabilire che, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva e pertanto lo stesso sarà revocato in caso di sopravvenuta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Venezia;
  9. di subordinare la validità del presente provvedimento al permanere di valido titolo di disponibilità dell’area su cui sono realizzati gli impianti e le opere connesse;
  10. di porre a carico della società Sant’Ilario Bioenergia S.r.l., l’obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal verificarsi, le eventuali variazioni che incidono sul titolo di disponibilità delle aree interessate dall’impianto;
  11. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso;
  12. di trasmettere il presente provvedimento alla società Sant’Ilario Bioenergia S.r.l. e ai seguenti soggetti: Comune di Campagna Lupia, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche U.O. Supporto alle Autorizzazioni ambientali e Controlli preventivi e Dipartimento provinciale di Venezia, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Comando 1^ Regione Aerea, Comando Forze Operative Nord, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ULSS 3 Serenissima, Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto, ENAC, ENAV S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., GSE e Ufficio delle Dogane di Venezia;
  13. di stabilire che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alterativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

16_Allegato_A_582737.pdf
16_Allegato_B0_582737.pdf
16_Allegato_B1_582737.pdf
16_Allegato_B2_582737.pdf
16_Allegato_B3_582737.pdf

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