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Bur n. 61 del 15 maggio 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 13432 del 08 maggio 2026

Costituzione del Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) ex art. 3, comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2022-2024, recepito con Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 15/01/2026 (rep. Atti n. 1/CSR).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede alla costituzione del Tavolo di negoziazione regionale ai sensi del nuovo Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale, al fine di avviare un confronto nella materie oggetto di trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR), in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale / Triennio 2022-2024, recepito con Intesa Stato-Regioni in data 15/01/2026 (rep. Atti n. 1/CSR).

Il Direttore generale

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale (ACN MG) - Triennio 2022-2024, recepito con Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 15.01.2026 (rep. Atti n. 1/CSR), ed in particolare quanto disposto dai seguenti articoli:

- l'articolo 3, comma 4: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo.

Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo articolo 8, comma 3."

- l'articolo 8, commi 2-3: "2. Le Regioni definiscono ai sensi della normativa vigente gli atti di programmazione inerenti alle forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali, osservando i seguenti criteri generali:

a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;

b) istituzione di forme organizzative multiprofessionali tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell'equità di accesso alle cure anche attraverso una gradualità della complessità organizzativa;

c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e forme organizzative multiprofessionali tramite idonei sistemi informatici e informativi.

3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma e determinata dagli Accordi Integrativi Regionali."

- l'articolo 15, commi 3, 5 e 7:

"3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.

5. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. L'Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti.

7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell'anno precedente. Per le trattative disciplinate dall'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse."

- la Dichiarazione a verbale n. 1: "Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un'unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento."

RITENUTO di dover pertanto procedere, in ottemperanza dell'articolo 3, comma 4 e articolo 8, comma 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale sopra citato, alla costituzione del Tavolo di negoziazione regionale al fine di avviare un confronto nelle materie oggetto di trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del citato Accordo Collettivo Nazionale, la consistenza associativa ai fini della composizione della delegazione trattante cui far riferimento è quella risultante dalla rilevazione di SISAC delle deleghe all'1.1.2025;

- con nota regionale prot.n. 238823 del 24/04/2026 è stato chiesto alle Organizzazioni sindacali della Medicina Generale, firmatarie del richiamato Accordo Collettivo Nazionale (FIMMG, SNAMI, SMI, FMT), di indicare i nominativi dei propri rappresentanti da nominare quali componenti del sopramenzionato Tavolo e di dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente;

- alle note regionali in questione le Organizzazioni Sindacali di cui sopra, hanno riscontrato come da corrispondenza agli atti degli uffici regionali competenti;

- sulla base dell'ultima certificazione di SISAC della rappresentatività sindacale rilevata all'01/01/2025, in riferimento al comparto della Medicina Generale, le deleghe su base regionale utili ai fini dell'AIR risultano così suddivise:

- FIMMG con il 67,5%;

- SMI con il 16,97%

- SNAMI con il 13,46%;

- FMT con il 1,88%

RILEVATO che, nel rispetto della rappresentatività sindacale e, quindi, in via proporzionale, la Regione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del citato Accordo Collettivo Nazionale, ha stabilito la composizione numerica del Tavolo per parte sindacale come segue:

- n. 5 rappresentanti per FIMMG,

- n. 2 rappresentanti per SMI,

- n. 2 rappresentanti per SNAMI,

- n. 1 rappresentante per FMT,

prevedendo che nell'impossibilità a partecipare agli incontri, il rappresentante accreditato potrà comunicare alla struttura competente il nominativo del proprio rappresentante delegato;

CONSIDERATO CHE con Decreto del Direttore di Area n. 170 del 5.12.2024, in ottemperanza agli articoli 3, comma 4 e 8, comma 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale 2024, si è provveduto alla costituzione Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) e con successivo Decreto del Direttore di Area n. 49 del 31 marzo 2025 a seguito di una comunicazione di una rappresentanza sindacale il medesimo tavolo è stato aggiornato nella sua composizione;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di costituire il Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR ) in attuazione al nuovo Accordo Collettivo Nazionale del 15/01/2026;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2.  di costituire il Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) ex art. 3, comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2022-2024, al fine di avviare la trattativa regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale, nella composizione di seguito indicata:

Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:

1. Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto o suo delegato;

2. Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - Regione del Veneto o suo delegato;

3. Dott. Paolo Petralia, Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

4. Dott.ssa Patrizia Benini, Direttore Generale dell'AULSS n.6 Euganea;

5. Dott. Giancarlo Bizzarri, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

6. Dott.ssa Elena Debora Toffanello, Direttore Sanitario dell'AULSS n. 6 Euganea;

7. Dott. Gianluca Romano, Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale dell'AULSS n. 1 Dolomiti;

8. Dott.ssa Giovanna Busso, Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale dell'AULSS n. 3 Serenissima;

Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:

1. Dott. Enrico Peterle, FIMMG;

2. Dott.ssa Mariateresa Gallea, FIMMG;

3. Dott.ssa Ilaria Barcati, FIMMG;

4. Dott.ssa Sonia Zenari, FIMMG;

5. Dott. Andrea Dini, FIMMG;

6. Dott.ssa Liliana Lora, SMI;

7. Dott. Cauchi Salvatore, SMI;

8. Dott. Stefano Cinquemani, SNAMI;

9. Dott. Antonio Carella, SNAMI;

10. Dott. Ildo Antonio Fania, FMT;

3. di prevedere che nell'impossibilità a partecipare agli incontri o a seconda degli argomenti trattati, sia il componente regionale di parte pubblica che il rappresentante sindacale accreditato - questi ultimi attraverso il proprio capo delegazione - potranno comunicare alla struttura competente il nominativo del rappresentante delegato;

4. di prevedere che la partecipazione di eventuali esperti/uditori di parte sindacale dovrà essere preventivamente comunicata agli uffici regionali in via esclusiva tramite il capo delegazione; la presenza di figure esterne è comunque limitata ad n. 1 esperto/uditore per sigla sindacale; l'esperto/uditore in ogni caso siederà a parte rispetto al Tavolo istituito e non interverrà direttamente agli incontri;

5. di stabilire che detto Tavolo resterà in carica fino definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR), salvo diverse disposizioni che si rendessero necessarie;

6. di incaricare l'U.O. Cure Primarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giancarlo Ruscitti

(Il presente decreto è stato rettificato con decreto del Direttore Generale dll'Area Sanità e Sociale n. 13538 del 13 maggio 2026, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

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