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Bur n. 65 del 26 maggio 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 159 del 07 maggio 2026

Concessione idraulica ad uso temporaneo di spazio acque del torrente Tramigna per una manifestazione ittica in data 10 Maggio 2026 nel Comune di Soave (VR). Ditta: Comune di Soave (VR) L.R. n° 41/88 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11689/3.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio concessione idraulica temporanea per l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. 184287 del 24/03/2026, il Comune di Soave ha presentato domanda di concessione idraulica per l’occupazione ad uso temporaneo di spazio acqueo del torrente Tramigna per una manifestazione ittica rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni nella mattinata del 10 maggio presso località Cà del Bosco nel Comune di Soave (VR), nel tratto a valle dell’attraversamento della SP 37;

PREMESSO che a valle del tratto d’alveo interessato verrà posizionata una paratia grigliata in ferro, che consentirà di alzare il livello delle acque del torrente stesso assicurando comunque il deflusso delle acque; la paratia verrà rimossa gradualmente, al termine della manifestazione stessa, al fine di consentire il progressivo ripristino del flusso del corso d’acqua;

PRESO ATTO dell’istruttoria espletata in data 02/04/2026 dall’Ufficio Opere Idrauliche 3;

RITENUTO che l’occupazione dell’area demaniale è temporanea e limitata alla manifestazione;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 291 del 28/04/2026 avente ad oggetto il “Conferimento di incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona all’interno della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del territorio, ai sensi dell’art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.,

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
     
  2. di rilasciare al Comune di Soave (C.F.: omissis e P.IVA: omissis), con sede in (omissis), in persona del Vice Sindaco Montanari Roberto (C.F.: omissis), la concessione all’uso temporaneo di spazio acqueo del torrente Tramigna, per una manifestazione ittica rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni nella mattinata del 10 Maggio 2026 presso località Cà del Bosco nel Comune di Soave (VR), nel tratto a valle dell’attraversamento della SP 37, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  1. utilizzare l’area esclusivamente e limitatamente allo svolgimento della manifestazione nel giorno richiesto;
  2. segnalare, con opportuna segnaletica, lo svolgimento della manifestazione, al fine di evitare incidenti o danni di qualsiasi genere;
  3. installare e posizionare la paratia in modo da garantire il deflusso minimo vitale a valle e rimuovere la stessa senza provocare danno alle sponde fluviali ed in generale al corso d'acqua;
  4. impedire il transito di automezzi e/o veicoli, fatta eccezione per i mezzi di supporto e pubblica sicurezza, sulle arginature ed annesse pertinenze idrauliche;
  5. non arrecare danni a manufatti idraulici e sbarramenti esistenti in loco;
  6. provvedere, al termine della manifestazione, alla scrupolosa pulizia della superficie utilizzata, a proprie cura e spese;
  7. sospendere immediatamente la manifestazione in caso di pioggia o piena interessante il territorio attraversato dal corso d'acqua di cui sopra;
  8. rispettare tutte le disposizioni impartite, anche verbalmente, dal personale tecnico dell’U.O. Genio civile Verona, anche se non espressamente riportate nel presente atto;
  9. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523/1904 nonché le altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica.
  1. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini idraulici, con l’ulteriore avvertenza che l’U.O. Genio Civile di Verona si intende sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, circa gli eventuali incidenti o danni che potrebbero verificarsi a carico di persone, animali e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione di cui trattasi.
     
  2. Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati, cittadini Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini del legittimo svolgimento della manifestazione.
     
  3. Saranno a carico del Concessionario eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nello svolgimento della manifestazione.
     
  4. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 2) comporterà l’immediata decadenza della concessione, oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
     
  5. Per la presente concessione idraulica è determinato il canone di € 115,97 (euro centoquindici/97), come disposto dalla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004.
     
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione d’uso e degli elaborati grafici di progetto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

    Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Nicola Gaspardo

Allegati (omissis)

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