Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 14 del 11 maggio 2026
Nuova Esperia S.r.l. Installazione di un trituratore per la riduzione volumetrica di alcuni rifiuti solidi non pericolosi. Comune di localizzazione: Fossò (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'istanza presentata da Nuova Esperia S.r.l. relativa alla richiesta di installazione di un trituratore per la riduzione volumetrica di alcuni rifiuti solidi non pericolosi, presso l'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in comune di Fossò (VE).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
VISTO il Regolamento regionale attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 4/2025 in materia di VINCA, di cui all’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Nuova Esperia S.r.l., con sede legale a Fossò (VE), via XI Strada 109, P. IVA 05205870289, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo n. 537416 del 07.10.2025.
VISTA la nota di protocollo regionale n. 582311 del 21.10.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto al proponente il perfezionamento dell’istanza.
CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. regionale n. 609701 del 06.11.2025 il proponente ha trasmesso la documentazione necessaria al perfezionamento dell’istanza.
CONSIDERATO che l’istanza è riferita alla richiesta di installazione di un trituratore di rifiuti presso l’impianto di trattamento di rifiuti sito in comune di Fossò.
ATTESO che l’intervento rientra nella seguente tipologia progettuale della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: Allegato IV, punto 8, lett. t): “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, con riferimento ad un progetto compreso nell’Allegato IV, punto 7, lett. r): “…impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006)”.
VISTA la nota protocollo regionale n. 617814 del 11.11.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
VISTO che in data 27.11.2025 i delegati di Nuova Esperia S.r.l. hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato di seguito nominato il gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n. 648261 del 28.11.2025.
VISTA la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, acquista agli atti con prot. n. 644459 del 27.11.2025.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 669052 del 11.12.2025 è pervenuto il parere della Città Metropolitana di Venezia.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 651994 del 02.12.2025 il proponente ha trasmesso il Documento di valutazione dei rischi in riscontro al parere espresso Vigili del Fuoco di Venezia di prot. n. 644459 del 27.11.2025.
VISTO che con nota acquista agli atti con prot. n. 698035 del 29.12.2025 è pervenuta una ulteriore nota di riscontro dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia.
VISTO inoltre, che ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 3.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.Lgs. n. 152/06 il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni.
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti, pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 64/2025.
DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11.02.2026, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.
VISTO che con nota prot. n. 134544 del 25.02.2026 è stata trasmessa al proponente la nota di richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 185362 del 25.03.2026 il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 148936 del 05.03.2026, VERITAS S.p.A. ha trasmesso una comunicazione inerente agli scarichi aziendali.
CONSIDERATO che risulta acquisito agli atti il parere motivato positivo n. 130 del 08.04.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 22.04.2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.
RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.
VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.
VISTO che la società Nuova Esperia S.r.l. gestisce una installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata nella zona produttiva del Comune Fossò e con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transi-zione Ecologica N. 2 del 08.01.2024 è stato rilasciato alla società il provvedi-mento di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
DATO ATTO che con l’istanza in esame il proponente richiede di acquisire ed utilizzare un trituratore che consenta la riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi in ingresso all’installazione.
PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTI i pareri e le note pervenuti in fase istruttoria e precisamente:
- Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia - Prot. n. 644459 del 27.11.2025;
- Città Metropolitana di Venezia - Prot. n. 669052 del 11.12.2025;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia - Prot. n. 698035 del 29.12.2025;
- VERITAS S.p.A. - Prot. n. 148936 del 05.03.2026.
PRESO ATTO del parere motivato positivo n. 130 del 08.04.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV.
DATO ATTO che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
RITENUTO di invitare il proponente a presentare all’ente gestore richiesta per lo scarico dei reflui assimilati al domestico in pubblica fognatura, come indicato nel parere di VERITAS S.p.A. di prot. n. 148936 del 05.03.2026.
PRESO ATTO che dalle misurazioni acustiche effettuate emerge il superamento dei limiti di emissione e di immissione previsti per la classe VI di destinazione d’uso del territorio in corrispondenza dei punti di misura M2 e M4, con valori di Leq pari a 79,9 dB(A) presso il punto M2 (contributo stimato della ditta ≥ 70 dB(A) a fronte di un limite di 65 dB(A)) e 76,1 dB(A) presso il punto M4.
CONSIDERATO che tali criticità acustiche risultano preesistenti alla modifica progettuale in esame anche in ragione del contesto di inserimento dell’impianto e che, secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica, l’installazione del nuovo trituratore non modificherà in modo significativo il clima acustico dell’area.
VALUTATO che l’impatto acustico determinato dalla modifica proposta non appare significativo presso i ricettori residenziali più esposti ma che permane la necessità di ricondurre i livelli di emissione complessivi del sito entro i limiti di legge.
PRESO ATTO della dichiarata intenzione del proponente di installare schermi fonoassorbenti a protezione dei ventilatori di estrazione polveri presso i punti critici M2 e M4, al fine di garantire il rispetto del limite di emissione di 65 dB(A).
RITENUTO che le dichiarazioni relative all’efficacia degli schermi fonoassorbenti non risultano supportate da documentazione tecnica, certificazioni prestazionali o simulazioni previsionali idonee a verificare l’effettivo abbattimento dei livelli sonori e il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la tutela ambientale e la verifica del rispetto dei limiti vigenti, prevedere specifiche Condizioni Ambientali.
DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.
PRESO ATTO che nell’istanza presentata, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA abbia una durata pari a 3 anni dalla data del rilascio.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, “Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni…” e che pertanto il provvedimento di cui si tratta avrà una durata pari a 5 anni dalla data del rilascio.
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d’Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 130 in data 08.04.2026, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e delle seguenti condizioni ambientali:
1.
Macrofase
Ante Operam
Oggetto della condizione
Sia presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata – redatta in conformità alle linee guida approvate con DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it) – comprensiva di: rilievi fonometrici aggiornati nei punti rappresentativi del perimetro aziendale (inclusi M2 e M4) in periodo diurno; caratterizzazione tecnica e prestazionale degli schermi fonoassorbenti previsti; simulazione previsionale che dimostri il conseguimento dei limiti di emissione e di immissione applicabili.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Prima della presentazione di comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto ad avanzare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale.
Soggetto verificatore
Regione Veneto avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2.
In fase di esercizio dell’impianto
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it) presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata nelle condizioni più gravose presso i ricettori individuati al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica e dell’efficacia delle misure di mitigazione previste. I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà chiedere deroga al Comune, oppure predisporre e presentare al Comune di Fossò, e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Entro 6 mesi dall’entrata in funzione del nuovo impianto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22.04.2026, sono state approvate seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
Torna indietro