Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 12753 del 20 aprile 2026
FONDAZIONE VENETO BANCA - ONLUS, con sede legale in Montebelluna (TV). Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
- con deliberazione della Giunta regionale n. 6352 del 3 novembre 1987 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Banca Popolare di Asolo e Montebelluna", con sede legale in Montebelluna (TV), costituita con atto a rogito del dott. Ernesto Scarpa-Gregorj, notaio in Montebelluna (TV), in data 16 settembre 1987, rep. n. 107830;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 5350 del 26 novembre 1996 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 7 ottobre 1996, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 34104, concernenti l'organizzazione dell'Ente e la variazione della denominazione in "Fondazione Banca Popolare Asolo e Montebelluna";
- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 67/13300-D del 19 ottobre 1998 si approvavano ulteriori modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 30 giugno 1998, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 42617, consistenti nell'adeguamento alla normativa in materia di Onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente variazione della denominazione in "Fondazione Banca Popolare Asolo e Montebelluna - ONLUS";
- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 21/13300-D dell'11 maggio 2000 si approvavano altre modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 1° febbraio 2000, atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 48157, riguardanti un'ulteriore variazione della denominazione in "Fondazione Veneto Banca - ONLUS" e alcuni aspetti organizzativi;
- successivamente, con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 95 del 22 maggio 2015 non si accoglieva l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 23 aprile 2014, atto a rogito del dott. Francesco Candido Baravelli, notaio in Treviso, rep. n. 73488, in quanto adottate senza le maggioranze prescritte dallo statuto e non avendo, inoltre, l'Ente provveduto formalmente a ricondurre la propria attività nell'ambito regionale;
- con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 209 del 6 ottobre 2015 si approvavano ulteriori modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 9 giugno 2015, atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep. n. 107845, concernenti principalmente una più compiuta articolazione degli scopi, nonché l'organizzazione dell'Ente;
- scopo della Fondazione è quello di perseguire finalità di solidarietà sociale e umanitaria nei settori dell'assistenza, dell'educazione, della sanità, dell'arte, della cultura e della ricreazione, in particolare incoraggiando, promuovendo e sostenendo ogni meritevole iniziativa di valore sociale, scientifico, culturale e artistico, in favore di Enti, persone e terzi in genere, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto;
- è in corso, da parte di questi Uffici regionali, una ricognizione sulle Fondazioni di diritto privato iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche che risultano inattive, tra le quali quella appena individuata, al fine di verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento della loro iscrizione nel suddetto Registro. Tale ricognizione si sostanzia nella verifica relativa all'assolvimento degli adempimenti a cui sono tenute, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017, adottata in attuazione dell'art. 25 del Codice Civile, che attribuisce all'autorità governativa (cfr. Regione) l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni di diritto privato; tali adempimenti consistono nell'annuale trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione economica e patrimoniale in essere e l'effettiva attività svolta dai succitati Enti. La ricognizione riguarda, altresì, il regolare assolvimento degli adempimenti concernenti le iscrizioni nel Registro regionale degli atti o fatti indicati nell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000;
- con riguardo all'attività di controllo e vigilanza per l'anno 2015, l'Amministrazione regionale, con nota dell'11 ottobre 2017, sottoponeva la Fondazione, inadempiente nella trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a un controllo approfondito, con la richiesta di apposita documentazione contabile;
- con nota pervenuta in data 22 dicembre 2017, il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione rappresentava agli Uffici regionali la situazione di non operatività in cui versava l'Ente, nonché la conseguente mancata approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017. Faceva seguito la nota del 19 febbraio 2018, con la quale l'Amministrazione regionale prendeva atto di quanto rappresentato e, in considerazione di ciò, evidenziava la necessità di fissare un incontro con i rappresentanti dell'Ente, nonché con l'Organo di revisione contabile della medesima, al fine dell'eventuale adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, dei conseguenti provvedimenti di cui alla deliberazione regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 (dichiarazione di estinzione d'ufficio/revoca della personalità giuridica di diritto privato, ecc). Alla suddetta nota non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'Ente;
- con nota del 9 ottobre 2018, gli Uffici regionali sottoponevano la Fondazione, anche per l'anno 2018, a controllo approfondito, con la richiesta di apposita documentazione contabile, in considerazione dell'inadempimento nella trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; anche a questa nota non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'Ente;
- con nota del 12 aprile 2019, il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione trasmetteva i verbali dell'Organo di revisione contabile datati 26 novembre 2018 e 25 marzo 2019. Dal contenuto del primo verbale si evinceva la "cessazione" degli "Organi amministrativi" della Fondazione con decorrenza dal 28 febbraio 2018 e lo stato di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca Spa; di conseguenza il Consiglio Generale, organo deputato alla nomina del Comitato Direttivo della Fondazione, risultava formato dai liquidatori della procedura concorsuale. Dal contenuto del verbale del 25 marzo 2019 si deduceva che dal trasferimento del segretario amministrativo della Fondazione non erano più state effettuate rilevazioni contabili, ma solo controlli con la verifica degli estratti conto; inoltre, in data 12 aprile 2019, il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione comunicava le proprie dimissioni, unitamente a quelle dell'ulteriore membro del Collegio dei Revisori rimasto in carica, dopo le precedenti dimissioni date da altro componente del medesimo Organo;
- è necessario ricordare che il D.P.R. n. 361/2000, all'art. 4, comma 2, stabilisce che nel Registro delle persone giuridiche devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- con nota del 6 giugno 2016, l'Amministrazione regionale chiedeva alla Fondazione di assolvere gli adempimenti relativi all'iscrizione nel succitato Registro regionale, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000; tuttavia, tale richiesta rimaneva priva di riscontro da parte della Fondazione, con conseguente permanenza della suddetta iscrizione in stato di irregolarità;
- con nota del 16 aprile 2026 gli Uffici regionali comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione d'ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990.
CONSIDERATO CHE:
- la Fondazione, dall'anno 2019 a tutt'oggi, non ha più provveduto a trasmettere alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/documentazione contabile prevista dalla disciplina regionale di cui alla D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017;
- la Fondazione non ha, altresì, assolto gli adempimenti prescritti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000 relativamente alle iscrizioni nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- dalle succitate comunicazioni trasmesse dalla Fondazione emerge che l'Ente non svolge più l'attività finalizzata alla realizzazione dello scopo per cui è stata costituita;
- non essendo più dotata la Fondazione di un Organo di Amministrazione o altro soggetto interessato in grado di produrre alla scrivente Struttura istanza di estinzione, spetta alla scrivente Direzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, accertare d'ufficio l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile (scopo raggiunto o divenuto impossibile) e dare comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale, ai fini di cui all'art. 11 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile;
- si tratta, pertanto, con il presente provvedimento, per le motivazioni suesposte, di dichiarare l'estinzione di ufficio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione Veneto Banca - Onlus", con sede legale in Montebelluna (TV).
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:
- VISTO l'atto a rogito del dott. Ernesto Scarpa-Gregorj, notaio in Montebelluna (TV), datato 16 settembre 1987, rep. n. 107830;
- VISTA la D.G.R. n. 6352 del 3 novembre 1987;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), datato 7 ottobre 1996, rep. n. 34104;
- VISTA la D.G.R. n. 5350 del 26 novembre 1996;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), datato 30 giugno 1998, rep. n. 42617;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 67/13300-D del 19 ottobre 1998;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), datato 1° febbraio 2000, rep. n. 48157;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 21/13300-D dell'11 maggio 2000;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Francesco Candido Baravelli, notaio in Treviso, datato 23 aprile 2014, rep. n. 73488;
- VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 95 del 22 maggio 2015;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, datato 9 giugno 2015, rep. n. 107845;
- VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 209 del 6 ottobre 2015;
- VISTE le note degli Uffici regionali prot. n. 218971 del 6 giugno 2016 e prot. n. 424698 dell'11 ottobre 2017;
- VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 22 dicembre 2017 (prot. reg. n. 536595/2017);
- VISTE le note degli Uffici regionali prot. n. 64024 del 19 febbraio 2018 e prot. n. 409935 del 9 ottobre 2018;
- VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 12 aprile 2019 (prot. reg. n. 148463/2019) e i relativi verbali allegati alla medesima, datati 26 novembre 2018 e 25 marzo 2019;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 225696 del 16 aprile 2026;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 602/2017;
- VISTA la D.G.R. n. 1625 del 19 dicembre 2022;
VISTI gli esiti dell'avvenuta ricognizione effettuata sulla Fondazione in oggetto, relativi al mancato assolvimento degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017 e di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000;
RITENUTO, pertanto, sussistere, per le motivazioni sopra esposte, i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione d'ufficio della "Fondazione Veneto Banca - Onlus", con sede legale in Montebelluna (TV);
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, l'estinzione d'ufficio della "Fondazione Veneto Banca - Onlus", con sede legale in Montebelluna (TV), c.f. 92003230262;
3. di iscrivere il presente provvedimento al n. 45 (TV/342) del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
4. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Treviso perché provveda agli adempimenti conseguenti, nonché alla Fondazione;
5. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.