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Bur n. 65 del 26 maggio 2026


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 12711 del 20 aprile 2026

"FONDAZIONE MARIA ROSSI ONLUS", ora denominata FONDAZIONE MARIA ROSSI IMPRESA SOCIALE, con sede legale in Fregona (TV). Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende l'efficacia dell'iscrizione della Fondazione indicata in oggetto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, a seguito dell'intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 5 del 23 febbraio 2004 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 228 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla "Fondazione Maria Rossi ONLUS", con sede legale in Fregona (TV), costituita con atto a rogito della dott.ssa Alberta Pianca, notaio in Vittorio Veneto (TV), in data 3 dicembre 2003, rep. n. 21282;

- a seguito di verifica gli scriventi uffici hanno accertato, mediante consultazione on-line del Registro delle Imprese, che l'Ente risulta iscritto come impresa sociale nella Sezione "imprese sociali", con decorrenza dal 31 marzo 2026, con la nuova denominazione di Fondazione Maria Rossi Impresa Sociale. Con ulteriore consultazione on-line, è stata accertata, altresì, l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, con decorrenza dalla stessa data;

- in conseguenza dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS e stante l'impossibilità, a garanzia dell'affidamento dei terzi, della contemporanea iscrizione in due Registri, si ritiene di dover procedere d'ufficio alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Alberta Pianca, notaio in Vittorio Veneto (TV), datato 3 dicembre 2003, rep. n. 21282;

- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 5 del 23 febbraio 2004;

- VISTA la documentazione agli atti;

- VISTO il Codice Civile;

- VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;

- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;

- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;

- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;

- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

- VISTO il D.Lgs. n. 112/2017;

- VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

- VISTO l'art. 3, comma 1, lettera d), del D.M. 15 settembre 2020, n. 106;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di sospendere, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutta la durata dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della "FONDAZIONE MARIA ROSSI ONLUS", ora denominata FONDAZIONE MARIA ROSSI IMPRESA SOCIALE, con sede legale in Fregona (TV), c.f. 93012110263, iscrivendo contestualmente tale sospensione al n. 228 del suddetto Registro regionale;

3. di dare comunicazione dell'avvenuta sospensione dell'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, al legale rappresentante della Fondazione medesima, nonché all'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale - Direzione Servizi Sociali e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno;

4. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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