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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 118 del 29 aprile 2026
Decadenza della concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Brentella nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD), località "Persegara" per uso idroelettrico. Prat. n. 1050 IIC Ditta: MIELE S.R.L. R.D. 1775/1933 E s.m.i. - L241/1990 e s.m.i.
Con il presente atto si dichiara la decadenza della concessione demaniale di cui all’oggetto, già assentita a favore della Società MI.ELE. s.r.l.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Ordinanza contingibile e urgente di sospensione della concessione prot. n. 600076 del 31 ottobre 2025 Avviso di avvio del procedimento di decadenza della concessione prot. n. 63534 del 6 febbraio 2026 Osservazioni all’avviso di avvio del procedimento di decadenza prot. 189882 e 189886 del 26 marzo 2026 Proroga dei termini per le controdeduzioni alle osservazioni prot. n. 214979 del 10 aprile 2026.
Il Direttore
VISTO il decreto n. 586 del 19 dicembre 2014 con il quale è stata rilasciata alla Socket s.a.s. di Simonetto Samuele & C. – CF o P.I. 04831270287, con sede a Cittadella, la concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dalla Roggia Brentella Cognarola in località “Presina” in Comune di San Giorgio in Bosco (PD), accordata per 20 anni e il relativo disciplinare rep. n. 120 del 17 dicembre 2014;
CONSIDERATO che tali atti imponevano tra l’altro dei termini per l’attuazione delle opere e per il collaudo;
VISTO il decreto n. 109 del 9 marzo 2022, con il quale è stata accolta l’istanza di subentro nella sopra citata concessione della Società MI.ELE s.r.l. – C.F. o P.I. 03818670246 - con sede a Grisignano di Zocco (VI) e il relativo atto aggiuntivo rep. n. 1903 dell’8 marzo 2022, subentro avvenuto a seguito di “atto di fusione per incorporazione” come dichiarato dalla subentrante;
CONSIDERATA la quota di esercizio imposta, in corrispondenza dello sbarramento della centralina di cui trattasi dall’Ufficio del Genio Civile di Padova, con nota prot. 455812 del 22.11.2016 nel periodo transitorio sino alla attuazione delle condizioni necessarie ivi sinteticamente richiamate e volte alla “messa in sicurezza dell’area interessata dall’impianto”;
CONSIDERATE le numerose segnalazioni giunte in merito al mancato rispetto di tale quota di esercizio transitorio e la corposa corrispondenza intercorsa;
VISTA da ultimo la nota prot. n. 290354 del 12 giugno 2025 con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale tecnico del Genio Civile di Padova, si invitava al rispetto delle condizioni necessarie all’esercizio provvisorio della derivazione stessa, con particolare riferimento all’immediato:
RILEVATO l’omesso riscontro da parte della Società Concessionaria, nonché la mancata realizzazione delle opere progettate dalla stessa società Concessionaria;
RICHIAMATA interamente l’Ordinanza contingibile e urgente di sospensione della concessione prot. n. 600076 del 31 ottobre 2025;
PRESO ATTO che la Società Concessionaria non ha rispettato diversi obblighi prescritti dal disciplinare sopra richiamato e ha violato in forma reiterata la predetta Ordinanza di sospensione;
VISTO l’avviso di avvio del procedimento di decadenza prot. n. 63534 del 6 febbraio 2026 motivato dalle violazioni delle disposizioni di cui in precedenza;
VISTE le osservazioni pervenute e acquisite con prot. n. 189882 e prot. n. 189886 del 26 marzo 2026 con le quali la deducente ha evidenziato di non avere alcuna responsabilità nei fatti ascritti per le seguenti ragioni:
CONSIDERATO che, esaminate le osservazioni sopra riportate ed effettuati i relativi accertamenti, si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATA pertanto la necessità di preservare l’area circostante l’impianto, dal rischio idraulico derivante dal malfunzionamento delle paratoie stesse e tutelare l’incolumità pubblica, necessità attestata e condivisa dalla Ditta concessionaria nelle richiamate note n. prot. n. 189882 e prot. n. 189886 del 26 marzo 2026;
VISTI
decreta
Sarah Costantini
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