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Bur n. 60 del 12 maggio 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 118 del 29 aprile 2026

Decadenza della concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Brentella nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD), località "Persegara" per uso idroelettrico. Prat. n. 1050 IIC Ditta: MIELE S.R.L. R.D. 1775/1933 E s.m.i. - L241/1990 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara la decadenza della concessione demaniale di cui all’oggetto, già assentita a favore della Società MI.ELE. s.r.l.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Ordinanza contingibile e urgente di sospensione della concessione prot. n. 600076 del 31 ottobre 2025
Avviso di avvio del procedimento di decadenza della concessione prot. n. 63534 del 6 febbraio 2026
Osservazioni all’avviso di avvio del procedimento di decadenza prot. 189882 e 189886 del 26 marzo 2026
Proroga dei termini per le controdeduzioni alle osservazioni prot. n. 214979 del 10 aprile 2026.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 586 del 19 dicembre 2014 con il quale è stata rilasciata alla Socket s.a.s. di Simonetto Samuele & C. – CF o P.I. 04831270287, con sede a Cittadella, la concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dalla Roggia Brentella Cognarola in località “Presina” in Comune di San Giorgio in Bosco (PD), accordata per 20 anni e il relativo disciplinare rep. n. 120 del 17 dicembre 2014;

CONSIDERATO che tali atti imponevano tra l’altro dei termini per l’attuazione delle opere e per il collaudo;

VISTO il decreto n. 109 del 9 marzo 2022, con il quale è stata accolta l’istanza di subentro nella sopra citata concessione della Società MI.ELE s.r.l. – C.F. o P.I. 03818670246 - con sede a Grisignano di Zocco (VI) e il relativo atto aggiuntivo rep. n. 1903 dell’8 marzo 2022, subentro avvenuto a seguito di “atto di fusione per incorporazione” come dichiarato dalla subentrante;

CONSIDERATA la quota di esercizio imposta, in corrispondenza dello sbarramento della centralina di cui trattasi dall’Ufficio del Genio Civile di Padova, con nota prot. 455812 del 22.11.2016 nel periodo transitorio sino alla attuazione delle condizioni necessarie ivi sinteticamente richiamate e volte alla “messa in sicurezza dell’area interessata dall’impianto”;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni giunte in merito al mancato rispetto di tale quota di esercizio transitorio e la corposa corrispondenza intercorsa;

VISTA da ultimo la nota prot. n. 290354 del 12 giugno 2025 con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale tecnico del Genio Civile di Padova, si invitava al rispetto delle condizioni necessarie all’esercizio provvisorio della derivazione stessa, con particolare riferimento all’immediato:

  • ripristino dell’asta idrometrica sullo sfioratore
  • rispetto del livello di esercizio, in corrispondenza dello sbarramento, pari a massimo 24,10 s.l.m.

RILEVATO l’omesso riscontro da parte della Società Concessionaria, nonché la mancata realizzazione delle opere progettate dalla stessa società Concessionaria;

RICHIAMATA interamente l’Ordinanza contingibile e urgente di sospensione della concessione prot. n. 600076 del 31 ottobre 2025;

PRESO ATTO che la Società Concessionaria non ha rispettato diversi obblighi prescritti dal disciplinare sopra richiamato e ha violato in forma reiterata la predetta Ordinanza di sospensione;

VISTO l’avviso di avvio del procedimento di decadenza prot. n. 63534 del 6 febbraio 2026 motivato dalle violazioni delle disposizioni di cui in precedenza;

VISTE le osservazioni pervenute e acquisite con prot. n. 189882 e prot. n. 189886 del 26 marzo 2026 con le quali la deducente ha evidenziato di non avere alcuna responsabilità nei fatti ascritti per le seguenti ragioni:

  1. di non aver eseguito interventi che abbiano modificato il regime delle acque e, comunque, di essere subentrata nella concessione quando l’impianto era già stato realizzato;
  2. di aver progettato opere di messa in sicurezza dell’impianto non eseguibili a causa dell’indisponibilità delle aree;
  3. di aver, quindi, proposto una soluzione alternativa non realizzabile per la tempistica concessa non adeguata all’entità dell’intervento;
  4. che, attesa l’impossibilità di eseguire i lavori afferenti il secondo progetto presentato, la deducente ha sottoscritto un preliminare per l’acquisto dei terreni necessari per la realizzazione delle opere previste nel primo progetto presentato;
  5. di aver, pertanto, presentato detto progetto al Comune di San Giorgio in Bosco per acquisirne i correlati titoli abilitativi;
  6. di aver, effettivamente, violato l’Ordinanza di sospensione, ma non per consapevole determinazione del Concessionario, sottolineando l’assenza della condotta intenzionale. L’impianto, infatti, avrebbe continuato a funzionare a causa di “un’impostazione di fabbrica di riavvio automatico” in periodo notturno;
  7. di essersi adoperata tempestivamente per resettare i parametri originari e inibendo, pertanto, il riavvio dell’impianto stesso, intervento che poteva essere effettuato solo con apposita assistenza.

CONSIDERATO che, esaminate le osservazioni sopra riportate ed effettuati i relativi accertamenti, si rappresenta quanto segue:

  • in relazione alla lett. a), si sottolinea come la realizzazione dell’impianto non sia mai stata formalmente conclusa: la nota 455812 del 22.11.2016 è stata redatta durante la fase di esercizio transitorio dell’impianto, per il quale non è mai stato eseguito il collaudo;
  • in relazione alla lett. b) si osserva innanzitutto come la stessa Ditta Concessionaria condivida la necessità di un intervento di” messa in sicurezza” dell’impianto, al fine di permettere lo smaltimento delle acque di piena tramite un by-pass nel caso di malfunzionamento delle paratoie di sbarramento proprie dell’impianto. La non realizzabilità delle opere di cui al primo progetto, proposto dalla Ditta concessionaria allora Socket, attribuita all’indisponibilità delle aree non può essere considerata una giustificazione, atteso che è onere del progettista, e quindi responsabilità del Concessionario, verificare la sussistenza di tutti i necessari presupposti di fattibilità e di legge del progetto proposto;
  • in relazione alla lett. c), si rappresenta che la tempistica concessa dal permesso di costruire è prerogativa del Comune sulla base della vigente normativa in materia;
  • in relazione alla lett. d), va sottolineato che la presunta impossibilità di eseguire i lavori afferenti al secondo progetto presentato discende unicamente da quanto riportato nel punto c). In merito ai documenti proposti inerenti la disponibilità delle aree necessarie per l’attuazione del primo progetto, proposto all’epoca dalla Ditta concessionaria Socket s.a.s ora dalla società Miele s.r.l., si evidenzia quanto segue. Le particelle interessate dalle opere progettate sono 2. Per la particella n. 124, è stata allegata una “manifestazione di interesse all’acquisto” configurabile quale scrittura privata non registrata che rimanda, all’art. 6, a un contratto preliminare di compravendita e non si concretizza pertanto come tale, diversamente da quanto riportato nelle osservazioni della deducente. Per quanto attiene il mappale n. 680, non risulta allegato alcun preliminare e il mappale non è gravato da alcuna servitù a favore dell’Amministrazione Comunale. Dunque, non si ravvisa la piena disponibilità delle aree necessarie agli interventi ricompresi nel progetto de quo;
  • in merito alle lett. f) e g) anche volendo accogliere l’assenza di intenzionalità nella condotta, non si può non ravvisare una grave colpevolezza quanto meno derivante dalla reiterazione nel tempo della violazione, configurando comunque in capo al Concessionario una responsabilità indiretta/oggettiva per malagestione;

CONSIDERATA pertanto la necessità di preservare l’area circostante l’impianto, dal rischio idraulico derivante dal malfunzionamento delle paratoie stesse e tutelare l’incolumità pubblica, necessità attestata e condivisa dalla Ditta concessionaria nelle richiamate note n. prot. n. 189882 e prot. n. 189886 del 26 marzo 2026;

VISTI

  • Il T.U. 1775/1933 e s.m.i.;
  • il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

decreta

  1. di richiamare integralmente gli atti e i provvedimenti citati nelle premesse da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
  1. di dichiarare la decadenza della concessione di derivazione d’acqua dalla Roggia Brentella nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD), località “Persegara” per uso idroelettrico, Prat. n. 1050 IIC, già rilasciata alla Società MI.ELE s.r.l., alla luce delle controdeduzioni alle osservazioni ex art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. riportate in premessa e qui interamente richiamate nonché di tutte le ulteriori violazioni delle prescrizioni a suo tempo impartite;
  1. di disporre che il presente provvedimento rimanga inefficace per 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del medesimo, essendo subordinato alla realizzazione dei lavori di “messa in sicurezza dell’area interessata dall’impianto” in adeguamento alle prescrizioni a suo tempo impartite e, segnatamente, con nota prot. n. 455812 del 22.11.2016. nonché al collaudo dell’impianto idroelettrico nel suo complesso, comprese le opere di messa in sicurezza;
  1. di disporre che l’inefficacia dell’atto possa essere prorogata, soltanto una volta e per un periodo comunque inferiore al primo per motivate ragioni di complessità tecnico/amministrativa non imputabili a fatto della Società concessionaria;
  1. di disporre, altresì, che l’inutile decorso del termine sopra indicato comporterà la decadenza della concessione senza ulteriore preavviso e la revoca del decreto n. 586 del 19 dicembre 2014 e del decreto n. 109 del 9 marzo 2022, con obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi;
  1. di disporre la sospensione della concessione di derivazione d’acqua dalla Roggia Brentella nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD), località “Persegara” per uso idroelettrico (prat. n. 1050 IIC) nel periodo delineato al precedente punto 3 stante la necessità di preservare l’area circostante dal rischio idraulico derivante dal malfunzionamento delle paratoie e di tutelare la pubblica incolumità, senza soluzione di continuità rispetto all’Ordinanza prot. n. 600076 del 31 ottobre 2025;
  1. di dichiarare che la sospensione non ha effetti sulla durata del titolo e dà diritto all’esenzione dall’obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo;
  1. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti a vario titolo coinvolti;
  1. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge;
  1. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sarah Costantini

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