Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 12934 del 24 aprile 2026
Riclassificazione di una zona di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione in commercio ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 e n. 738 dell'8 luglio 2025.
VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 624 dell'8 febbraio 2019 della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ai sensi del quale, a tutela della salute dei consumatori, i MBV destinati all'immissione sul mercato devono essere raccolti in zone classificate sotto il profilo igienico sanitario dall'Autorità Competente Locale, che fissa l'ubicazione e delimita i confini delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta;
VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 concernente le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" con cui si è proceduto a recepire le ultime linee guida nazionali nel settore dei MBV (Intesa Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010), in corso di aggiornamento ma tuttora vigenti, e ad adattarle al contesto regionale e alla realtà produttiva locale;
VISTA la DGR n. 1145 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto "Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della DGR n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe)";
VISTA la DGR n. 1157 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto "Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011";
VISTA la DGR n. 1444 del 3 dicembre 2024 avente ad oggetto "Modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011";
VISTA la DGR n. 738 dell'8 luglio 2025 avente ad oggetto "Approvazione della procedura di classificazione stagionale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio ad integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 e classificazione stagionale della zona di produzione 12L046 (S. Cristina)" con la quale, tra l'altro, è stato incaricato il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria dell'approvazione, con proprio atto, della classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta dei MBV e del conseguente aggiornamento dell'elenco delle specie di MBV che possono essere raccolti nelle medesime zone classificate marine e lagunari del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle Linee guida approvate dalla Giunta regionale;
CONSIDERATO che l'Azienda ULSS 3 Serenissima, a seguito della revisione annuale del piano di monitoraggio di riclassificazione delle zone di produzione di MBV, implementato nel triennio 2023-2025, ha verificato che i dati ottenuti dai campionamenti consentono di classificare come zona di classe "B" la zona di produzione 12L046 - Santa Cristina, per le specie Vongola verace (R. philippinarum) e Cuore (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp.);
VISTA, a riguardo, la nota prot. reg. n. 35632 del 23.01.2026 dell'Azienda ULSS 3 recante la proposta di riclassificazione della zona di produzione 12L046 come zona di classe "B", a seguito della revisione annuale condotta;
PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dalla U.O. Sicurezza Alimentare relativa alla proposta di riclassificazione presentata dall'Azienda ULSS 3 Serenissima;
CONSIDERATO che l'U.O. Sicurezza alimentare, ha ritenuto accoglibile la proposta dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima di riclassificazione come zona di classe "B" la zona di produzione 12L046 - Santa Cristina, per le specie Vongola verace (R. philippinarum) e Cuore (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp.);
DATO ATTO che la riclassificazione come zona di classe "B" della zona di produzione 12L046 (Santa Cristina) per le specie Vongola verace (R. philippinarum) e Cuore (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp. verrà confermata solo nel caso in cui i campionamenti per la ricerca di E. coli nei successivi mesi rispetto a quelli iniziali (tre mesi o ulteriori nel caso di obiettiva impossibilità di campionamento), diano esito coerente con le prescrizioni di cui all'art. 54 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2073 del 15 novembre 2005 della Commissione concernente i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 915 del 25 aprile 2023 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;
VISTA la Linea Guida Europea "Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application" prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;
VISTA la Linea Guida Europea "Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627" della Comunità Europea - edizione settembre 2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la DGR n. 839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della proposta dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima di riclassificazione della zona di produzione individuata con il codice 12L046 (Santa Cristina) per le specie Vongola verace (R. philippinarum) e Cuore (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp.) e della relativa istruttoria dell'U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria;
3. di riclassificare come zona di classe "B" la zona di produzione 12L046 per le specie Vongola verace (R. philippinarum) e Cuore (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp.);
4. che i MBV delle specie Vongole veraci (R. philippinarum-Ruditapes decussatus) e Cuori (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp) raccolti nella zona di produzione 12L046 classificata come zona di classe "B", ai sensi dell'art. 54 punto 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019, possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare le norme sanitarie di cui all'articolo 53;
5. di dare atto, ai sensi delle vigenti Linee Guida europee, che la riclassificazione come zona di classe "B" della zona di produzione 12L046 (Santa Cristina) per le specie Vongola verace (R. philippinarum) e Cuore (Cerastoderma spp. - Acanthocardia spp.) verrà confermata solo nel caso in cui i campionamenti per la ricerca di E. coli nei successivi mesi rispetto a quelli iniziali (tre mesi o ulteriori nel caso di obiettiva impossibilità di campionamento), diano esito coerente con le prescrizioni di cui all'art. 54 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019;
6. di incaricare l'U.O. Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso l'aggiornamento nel sito web regionale dell'elenco delle specie di MBV che possono essere raccolte nelle zone di produzione classificate, marine e lagunari, del territorio regionale;
7. di trasmettere il presente atto all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.