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Bur n. 57 del 05 maggio 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 145 del 21 aprile 2026

Concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con la posa e l'installazione di infrastrutture in fibra ottica in attraversamento del corso d'acqua denominato Valle Sengello, lungo Via Prada - S.P. 9 "Di Costabella", in Comune di San Zeno di Montagna (VR). Richiedente: FiberCop S.p.A. L.R. n. 41/1988 - R.D. n. 523/1904. Pratica n. 11908.

Note per la trasparenza


Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.
 

Il Direttore


PREMESSO che, con nota pervenuta al prot. regionale con n. 590681 del 27/10/2025, la Ditta FiberCop S.p.A. con sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano (MI), Partita IVA 11459900962, in persona del Procuratore, il Sig. Alfonso Panunzio, omissis, ha presentato istanza di concessione idraulica per l’occupazione di superficie demaniale con la posa e l’installazione di infrastrutture in fibra ottica in attraversamento del corso d’acqua denominato Valle Sengello, lungo Via Prada - S.P. 9 “Di Costabella”, in Comune di San Zeno di Montagna (VR);

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 18/02/2026 con voto n. 6, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

CONSIDERATO che la Ditta FiberCop S.p.A. ha sottoscritto digitalmente il disciplinare;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 7 del 13 gennaio 2026, “Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Direttore della Unità Organizzativa "Genio civile Verona", incardinata nella Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico, afferente l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 1 del 2016 e s.m.i.” e ss. mm. ii.;
 

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di rilasciare, alla Ditta FiberCop S.p.A. con sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano (MI), Partita IVA 11459900962, in persona del Procuratore, il Sig. Alfonso Panunzio, omissis , ha presentato istanza di concessione idraulica per l’occupazione di superficie demaniale con la posa e l’installazione di infrastrutture in fibra ottica in attraversamento del corso d’acqua denominato Valle Sengello, lungo Via Prada - S.P. 9 “Di Costabella”, in Comune di San Zeno di Montagna (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 6 del 18/02/2026.

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, la sopracitata Ditta ad eseguire i lavori per la posa e l’installazione di infrastrutture in fibra ottica in attraversamento del corso d’acqua denominato Valle Sengello, lungo Via Prada - S.P. 9 “Di Costabella”, in Comune di San Zeno di Montagna (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:

a.  la canala dovrà essere staffata sul lato di valle del manufatto di attraversamento, senza ridurre in alcun modo la sezione idraulica utile. In particolare, l’infrastruttura dovrà essere mantenuta, in ogni suo punto, sopra il livello dell’intradosso del ponte;

b.  posizionare un nastro segnalatore all’interno dello scavo, sopra il tubo interrato.

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

c. durante l’esecuzione dei lavori non dovranno essere arrecati danni alle opere idrauliche esistenti. Nel qual caso il ripristino, a perfetta regola d’arte, sarà a totale carico della Ditta richiedente;

d. le sezioni idrauliche non dovranno essere ristrette in alcun modo, nemmeno temporaneamente, con opere, scavi, depositi o altro;

e. come previsto dal RD 523/1904 art. 96 lett f), non dovranno essere realizzati ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto al progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di m 10;

f. l’Amministrazione che autorizza è da ritenersi indenne da ogni responsabilità, presente e futura, nei riguardi di eventuali danni cui l’opera dovesse trovarsi esposta o che dovesse procurare a terzi, per qualsiasi causa ed effetto. Si precisa, a tale proposito, che saranno a carico della ditta richiedente tutti gli oneri e le spese relative ai lavori di difesa e salvaguardia, sia della proprietà privata che della proprietà demaniale, allorquando ne sia riconosciuta la necessità, da parte degli organi competenti. La Ditta richiedente si assoggetta, senza pretesa di risarcimento o indennizzo, agli eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere, da piene, alluvioni e da altre cause di forza maggiore o da necessità operative dell’Autorità Idraulica competente;

g. l’Autorità si riserva, in fase di esecuzione dei lavori, di dettare e/o imporre nuove condizioni, al fine di tutelare e garantire la funzionalità delle opere e pertinenze idrauliche interessate dall’intervento in questione;

h. la Ditta richiedente è responsabile, anche verso terzi, di tutti gli eventuali danni che possano derivare a seguito della costruzione dell’opera;

i. dovrà essere sempre garantito l’accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici e ai mezzi operativi dell’amministrazione e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dalla stessa; le eventuali interdizioni dovranno essere rimuovibili in qualsiasi momento dal personale dell’Autorità Idraulica o da altro soggetto da questa autorizzato;

j. la Ditta richiedente dovrà acquisire tutti i rimanenti pareri e/o autorizzazioni eventualmente necessari presso gli Enti competenti;

k. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

l. riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

m. comunicare in anticipo l’inizio dei lavori e successivamente la loro conclusione, trasmettendo certificato di regolare esecuzione delle opere con contestuale attestazione dell’esecuzione delle prescrizioni impartite;

n. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;

o. provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;

p. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;

q. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L’autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto. Entro tale termine i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

4. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare allegato al presente decreto.

5. che la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6. per la presente concessione idraulica, che il canone non è dovuto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 25/11/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4 sexies della L.R. 11/2001, introdotto dall’art. 10, comma 1, della L.R. n. 42/201. Lo stesso dicasi per la costituzione del deposito cauzionale. Nel caso di modifiche normative sopravvenute, si provvederà d’ufficio a far versare il relativo conguaglio.

7. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8. il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Alessandro De Sabbata

Allegati (omissis)

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