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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 119 del 10 aprile 2026
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.3.b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/2006. Biogarda s.r.l. - Impianto di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biometano in località Bivio Rosalba sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con il presente atto si rilascia alla Ditta Biogarda s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) aggiornata per modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, che sostituisce l'AIA rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 06/12/2019 e ss.mm.ii., relativa all'impianto di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biometano in località Bivio Rosalba sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
PREMESSO CHE con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.13 del 19/03/2018, rilasciato alla ditta Biogarda S.r.l. per l’impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano:
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 624 del 6/12/2019 che ha riesaminato l’Autorizzazione Integrata Ambientale e recepito la modifica della linea di compostaggio, esclusa dalla valutazione d'impatto ambientale con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019;
RILEVATO CHE con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020 è stata riesaminata e aggiornata, ai sensi dell’art. 29 - octies, comma 4, lettera d) del D.lgs n. 152/2006, l’AIA relativamente alla sola linea di produzione gessi di defecazione da fanghi - P2, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 128/2019, legittimando la produzione del gesso di defecazione da fanghi con la relativa cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184 - ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 21 del 05/08/2021 la Scrivente Amministrazione ha autorizzato la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.lgs. n. 152/2006, relativamente alla richiesta di utilizzo del fango identificato dal codice CER 07 01 12 proveniente dall’azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO), oltre che nella linea di produzione P2 gesso di defecazione da fanghi anche nelle linee di produzione di ammendante compostato con fanghi P1 e P2bis;
PRESO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 214 del 02/09/2022 la Scrivente Amministrazione ha autorizzato la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.lgs. n. 152/2006, relativamente all’aumento della capacità istantanea di stoccaggio del rifiuto EER 200201 e dei conferimenti annui complessivi del medesimo rifiuto per la gestione dell’andamento stagionale dei conferimenti dello stesso;
RILEVATO CHE il sopracitato decreto 214/2022, per semplificazione amministrativa ha revocato e sostituito il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 21 del 05/08/2021 recependo le prescrizioni ivi contenute;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 17 del 05/03/2024 è stata rilasciata una proroga fino al 23/10/2028 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DDR n.13 del 19/03/2018 relativo all’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano in esame;
RILEVATO CHE con decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 57 del 18/09/2024 è stato dato atto dell’esclusione dalla Procedura di VIA dell’intervento di modifica dell’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano autorizzato con decreto regionale n. 624 del 06/12/2019, sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società Biogarda S.r.l., ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii
Procedimento amministrativo
DATO ATTO CHE a seguito dell’esclusione al Procedimento di VIA, la Società ha trasmesso con nota del 29/05/2025, acquisita a prot. reg. n. 267828 del 29/05/2025 istanza di modifica sostanziale, relativamente alle seguenti modifiche:
DATO ATTO CHE la Regione del Veneto, in relazione alla documentazione presentata, a seguito della verifica documentale ai sensi dell’art. 29 – ter, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006, ha richiesto il completamento della documentazione con nota n. 317698 del 27/06/2025;
RILEVATO CHE la ditta con nota del 23/07/2025, acquisita a prot.reg. n. 362190 nella medesima data, ha fornito i documenti richiesti;
RILEVATO CHE ARPAV - Dipartimento di Verona - UO Controlli Ambientali con nota prot. n. 64605 del 21/07/2025, acquisita a prot. reg. n. 375950 il 31/07/2025, ha richiesto dei chiarimenti in merito ai VLE da applicare nei punti di emissione dai biofiltri, definendo univocamente quali parametri ricercare, le metodiche da utilizzare ed i rispettivi limiti da applicare;
CONSIDERATO CHE con la nota n. 389900 del 08/08/2025, questa Amministrazione ha comunicato l’Avvio del Procedimento Amministrativo per modifica sostanziale dell’AIA rilasciata con DDR n. 624 del 06/12/2019 e s.m.i ai sensi dell’art. 7 del L. n. 241/1990, e indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea in modalità sincrona, convocando la prima seduta per il giorno 26/09/2025;
RILEVATO CHE con la stessa nota del 8/08/2025 si è informato che la tematica richiesta da ARPAV - Dipartimento di Verona - UO Controlli Ambientali con nota del 21/07/2025 sopra richiamata sarebbe stata affrontata in sede di Conferenza di Servizi;
DATO ATTO CHE l’annuncio di cui all’art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato, unitamente alla documentazione presentata dalla ditta, sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio in data 08/08/2025;
VERIFICATO CHE nei termini di legge non è pervenuta alcuna osservazione sulla domanda presentata;
RILEVATO CHE la Ditta con nota acquisita al prot. reg. 417307 del 29/08/2025 ha trasmesso l’aggiornamento dei calcoli per la determinazione degli oneri istruttori per la modifica sostanziale dell’impianto;
PRESO ATTO degli esiti della conferenza di servizi del 26/09/2025, il cui verbale, comprensivo della relazione istruttoria presentata, è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 544303 del 09/10/2025, con la quale si è fatta formale richiesta di integrazioni;
RILEVATO CHE la Provincia di Verona con nota prot. n. 65984 del 05/11/2025, acquisita al prot. regionale n. 609712 del 06/11/2025 ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione della BAT 34 per il trattamento dei rifiuti, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 e dei relativi livelli di emissione per gli impianti autorizzati per l’attività IPPC individuata al punto 5.3 b), punto 1, dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 616345 del 11/11/2025 questa Amministrazione ha dato riscontro a quanto richiesto;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 651248 del 01/12/2025 è stata concessa proroga alla ditta per la presentazione delle integrazioni a seguito di sua istanza acquisita al prot. regionale n. 646010 del 27/11/2025;
RILEVATO CHE la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste nella Conferenza di Servizi del 26/09/2025 in data 18/12/2025, acquisite al prot. regionale n. 683055 e n. 683092 in pari data;
PRESO ATTO CHE il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona con nota prot. n.61 del 02/01/2026, acquisita al prot. regionale n. 1571 del 05/01/2026, ha segnalato che, nella data 29/09/2022, a seguito di Visita Tecnica per SCIA, è stato rilasciato il relativo Verbale di Visita Tecnica afferente al fascicolo di Prevenzione Incendi n. 71189, avendo così completato l’iter amministrativo e le proprie competenze istituzionali;
RILEVATO CHE con nota prot. n. 57468 del 04/02/2026 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 06/03/2026;
DATO ATTO CHE in data 24/02/2026 si è svolto il sopralluogo congiunto con gli enti coinvolti nel procedimento dell’impianto gestito da Biogarda Srl in località Bivio Rosalba sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
PRESO ATTO CHE la Provincia di Verona con nota prot. n. 13181 del 03/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 146881 del 04/03/2026, ha comunicato che non rileva motivi ostativi al rilascio dell’aggiornamento dell’AIA, così come proposta dalla Regione del Veneto, e, pertanto, si ritiene di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza;
RILEVATO CHE la Ditta con PEC del 04/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 148177 in pari data, ha trasmesso il PMC rev. 10 del 03/03/2026;
PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 20986 del 11/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 159619 in pari data, ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184 ter c.3;
PRESO ATTO degli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria del 6/03/2026, il cui Verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 168126 del 16/03/2026;
RILEVATO CHE la Ditta con nota trasmessa il 30/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 195481 del 31/03/2026, ha trasmesso la documentazione richiesta a seguito della Conferenza di Servizi sopracitata, comprensiva del PMC rev. 11 del 30/03/2026;
PRESO ATTO che ARPAV, per le vie brevi, ha comunicato che il PMC rev. 11 del 30/03/2026 risulta allineato al parere EoW caso per caso dell’Agenzia, trasmesso con nota prot. n. 20986 del 11/03/2026, come da conclusioni del verbale della Conferenza di Servizi del 06/03/2026;
DATO ATTO CHE la Ditta con nota del 01/04/2026, acquisita al prot. regionale n. 199589 in pari data, ha trasmesso gli schemi a blocchi di tutte e tre le linee di produzione presenti in impianto;
Considerazioni finali e conclusioni
CONSIDERATO CHE la Conferenza di Servizi, nella seduta del 06/03/2026, ha espresso parere favorevole all’unanimità relativamente alla modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni e le condizioni individuate nella proposta di autorizzazione predisposta dagli uffici regionali, come presentata nel corso della seconda seduta e allegata al verbale;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
VERIFICATO CHE il gestore risulta in possesso della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, N. Certificato: 9191, emesso il 08/10/2025 ed in corso di validità al 05/11/2028;
ACCERTATO CHE il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B del Regolamento n. 1/2025;
CONSIDERATO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla DGRV n. 2721/2014 prevede che, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione della polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata mediante presentazione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero di appendice di modifica alla polizza già presentata alla Provincia di Verona;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;
VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento n. 1 del 09/01/2025;
VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi dell’art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 06/03/2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di modifica sostanziale attivato, ai sensi dell’art. 29 – quater del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito dell’istanza di parte acquisita agli atti regionali in data 29/05/2025, come completata in data 23/07/2025, richiamata nelle premesse;
4. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biometano in località Bivio Rosalba sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), per l’attività individuata al Punto 5.3.b dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la presente Autorizzazione è rilasciata alla società Biogarda S.r.l. con sede legale in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio sul Mincio (VR), C.F.: 03153850239;
6. di dare atto che la presente autorizzazione legittima:
6.1. la prosecuzione dell’attività di produzione del compost effettuata nella linea P1;
6.2. la realizzazione degli interventi di conversione dell’attuale linea di produzione di gessi P2 in una linea di compostaggio denominata P4 con contestuale spostamento di tale attività in un nuovo capannone adiacente al capannone esistente che ospita la linea di compostaggio P2bis, con contestuale modifica del layout del capannone della linea di produzione P2bis esistente, realizzazione di una nuova tettoia, adibita alla triturazione e allo stoccaggio del materiale verde/triturato e spostamento dei silos di stoccaggio del percolato;
6.3. la modifica del layout della linea di produzione P3 ancora da realizzare e contestuale modifica del processo di trattamento del digestato con inserimento di una linea di disidratazione mediante centrifuga e successivo compostaggio.
7. di dare atto che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le seguenti prescrizioni:
7.1. il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di questo provvedimento, in quanto risulta essere certificato ai sensi della norma UNI EN-ISO 14001;
7.2. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dalla data di questo provvedimento; nel caso in cui la “nuova” validità dell’AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni dalla data di questa autorizzazione, il Gestore deve presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’Art. 29-octies entro i 90 giorni successivi ad una delle comunicazioni di cui al punto successivo, salvo proroga concessa dall’Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all’art. 29-octies, comma 11; diversamente si applica quanto previsto all’art. 29-octies, comma 5;
7.3. il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo;
8. di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni ambientali sostituite ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
8.1. autorizzazione alla realizzazione degli interventi proposti con la modifica sostanziale in esame;
8.2. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8.4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. di dare atto che la Società Biogarda S.r.i. è Gestore dell’impianto di cui trattasi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del d.lgs. 152/2006;
10. di prescrivere che il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dalla Provincia competente per territorio sulla base di motivata istanza del Gestore, l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione. Suddette Garanzie devono essere conformi alle prescrizioni ed allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia stessa.
11. di dare atto che, sulla base di quanto previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e ad ARPAV la data di attuazione delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento; tale comunicazione non potrà avvenire prima dell’accettazione da parte della Provincia competente per territorio delle Garanzie Finanziarie di cui al precedente punto 10, e comunque non più tardi di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dall’Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato; a decorrere dalla data comunicata dal Gestore per l’attuazione delle prescrizioni, ed in ogni caso trascorso il termine di 90 giorni di cui sopra, le prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento sostituiscono quelle contenute nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 06/12/2019, nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica richiamati in premessa. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell’impianto assentite con i medesimi provvedimenti;
12. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
12.1. Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE dell’impianto di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biometano in località Bivio Rosalba sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
12.2. Allegato A1: ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI;
12.3. Allegato A2: Parere ARPAV-EOW caso per caso;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla società Biogarda Srl, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Provincia di Verona, all’Azienda ULSS 9 Scaligera, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona e ad ARPAV;
14. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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