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Bur n. 49 del 21 aprile 2026


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 108 del 03 aprile 2026

Ditta A.GI. S.R.L. Conferimento della concessione mineraria n. 57 per l'utilizzo di acqua termale, denominata "PEZZATO II", ubicata nel Comune di Abano Terme (PD). L.R. 40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l’utilizzo di acqua termale denominata “PEZZATO II”, ubicata nel Comune di Abano Terme (PD), e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 352 del 30/10/2025.

Il Direttore

PREMESSO che 

  • la concessione mineraria di acqua termale denominata “PEZZATO II” è stata originariamente rilasciata con D.M. del 08/04/1955, su un’area di 2.63.00 ettari in Comune di Abano Terme (PD) per 20 anni. La concessione è stata poi rinnovata fino al 08/04/2000 e quindi trasferita con D.G.R. n. 5937 del 22/11/1985 alla ditta Terme Gran Torino S.n.c. e ulteriormente rinnovata con DD.G.R. n. 4113 del 22/12/2000, n. 3313 del 22/11/2002 e n. 221 del 07/02/2003 fino al 08/04/2021;
  • con D.G.R. n. 122 del 25/06/2008 è stato preso atto della trasformazione societaria e intestata la concessione alla nuova ragione sociale Terme Gran Torino S.r.l.;
  • con D.D.R. n. 300 del 28/12/2021 la concessione è rientrata a patrimonio regionale per decadenza della concessionaria a seguito del fallimento della stessa;
  • con D.D.R. n. 426 del 23/11/2023 la concessione è stata conferita alla ditta Aquis Calidis S.r.l. a seguito della procedura di evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023;
  • con D.D.R. n. 218 del 06/08/2025 è stato disposto il ritiro amministrativo del D.D.R. n. 426 del 23/11/2023, mai divenuto efficace per inottemperanza degli obblighi stabiliti dal decreto di conferimento, disponendo nuovamente il rientro della concessione “PEZZATO II” al patrimonio Regionale;

PRESO ATTO che la concessione “PEZZATO II” si estende su un’area di ha 2.63.00 (ettari 2 are 63 centiare 00) e che ad oggi le pertinenze sono costituite dal pozzo n. 6 che raggiunge una profondità di 288 m e avente una temperatura dell’acqua di 83,2 °C e dal pozzo n. 7 che raggiunge una profondità di 582 m e avente una temperatura dell’acqua di 86,1 °C;

VISTO il D.D.R. n. 352 del 30/10/2025 di avvio della procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento, ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, della concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale denominata “PEZZATO II”, ricadente nel Comune di Abano Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno);

TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande e per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 154 del 18/11/2025, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme (PD) per 60 giorni consecutivi a partire dal 18/11/2025 al 17/01/2026 come da comunicazione prot. n. 2348 del 20/01/2026 del Comune di Abano Terme (PD), acquisita al prot. 26964 del 20/01/2026;

VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. dalla ditta A.GI. S.R.L. (C.F./P.IVA 05726110280) con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in Via Martiri di Belfiore n. 7, in data 16/01/2026, acquisita al ns. prot. n. 23679 del 19/01/2026, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al D.D.R. n. 352/2025;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 352/2025 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte della ditta A.GI. S.R.L. (C.F./P.IVA 05726110280);

DATO ATTO che la succitata domanda e l’allegato programma di coltivazione sono stati pubblicati nel sito istituzionale della Regione e nell’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme per un periodo di 15 giorni (quindici) dal 23/01/2026 al 07/02/2026 come da comunicazione prot. n. 5365 del 09/02/2026 del Comune di Abano Terme, acquisita al ns. prot. n. 104130 in pari data, ai sensi delle D.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 nonché dal disciplinare allegato al bando di gara Decreto n. 352 del 30/10/2025;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che:

  • il programma di coltivazione prevede la riattivazione dei pozzi n. 6 e n. 7 e l’utilizzo della risorsa per finalità terapeutiche nello stabilimento termale denominato “GRAND TORINO”, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni ai sensi della L.R. 22/2002 e della L.R. 40/1989 da parte della ditta A.GI. S.R.L. subentrata il 21/10/2025 nella proprietà degli immobili sede dello stabilimento a seguito di atto di compravendita n. 10979 di Rep. n. 7217 di Racc. del Dr. Andrea Todeschini Premuda, notaio alla residenza di Mestrino (PD) iscritto al Collegio Notarile di Padova, registrato a Padova il 24/10/2025 al n. 40170 serie 1T;
  • la ditta A.GI. S.R.L. rappresenta soggetto avente le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche previste dal disciplinare approvato con D.D.R. n. 352/2025;
  • gli interventi in programma risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR n. 24 del 12/03/2019) di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sulle concessioni in essere, nonché per la futura riassegnazione delle stesse all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), comprensivo delle valutazioni sull’incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000;
  • il programma generale di coltivazione risulta coerente con l’esigenza di una corretta gestione della risorsa mineraria, con quanto previsto dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) e con il programma annuale dei lavori (PAL) approvato ai sensi della L.R. 40/1989 con D.D.R. n. DDR n. 78 del 26/02/2026 e che non prevede produzione di rifiuti di estrazione;

CONSIDERATO che è stata richiesta al prot. 0011241 in data 03/02/2026, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta A.GI. S.R.L. (C.F./P.IVA 05726110280);

PRESO ATTO che decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, il presente conferimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire successivamente a carico della ditta A.GI. S.r.l. (C.F./P.IVA 05726110280) informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il D.D.R. n. 123 del 05/05/2025 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;

PRESO ATTO che:

  • la delimitazione della concessione, come risultante dal verbale di delimitazione di rilascio originario di cui al D.M. del 08/04/1955, si estende su una superficie di ha 2.63.00 (ettari 2 are 63 centiare 00) ed è riportata indicativamente nell’allegato A al presente decreto;
  • il canone annuo di superficie di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/1989 è calcolato in Euro 1.765,47 (sulla base del canone unitario di Euro 58,84/ha o frazione con un minimo di Euro 1.765,47) e relativi adeguamenti biennali ai sensi del comma 9 del citato art.15;
  • all’interno della concessione sono presenti due opere di captazione (pozzo n. 6 e pozzo n. 7, funzionanti seppur inattivi) il cui valore stimato ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R. 40/89, come riportato nel bando approvato con D.D.R. n. 352/2023, è di Euro 37.584,00 per il pozzo n. 6 e di Euro 64.008,00 per il pozzo n. 7;
  • l’importo del deposito cauzionale è determinato in Euro 23.530,94 e deriva, ai sensi dell’art. 13 lettera m) comma 2 della L.R. n. 40/1989, dalla somma di due annualità del canone di superficie e i costi per la corretta ricomposizione dell’area, determinati in Euro 10.000,00 per ogni opera di captazione presente nell’ambito della concessione, come previsto dal bando approvato con DDR n. 352/2025;
  • è necessario inoltre prevedere l’importo del canone d’uso delle pertinenze preesistenti nella concessione, calcolato nel 5% del valore delle stesse e quindi pari a Euro 5.079,60, da versare in aggiunta al canone di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/1989 fino alla chiusura delle pertinenze ovvero fino alla realizzazione di approfondimenti o di interventi di straordinaria manutenzione approvati ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 40/1989;

VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante “disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;

VISTO il D.Lgs. n.57/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla Ditta A.GI. S.R.L. (C.F./P.IVA 05726110280) la concessione mineraria di acqua minerale termale denominata “PEZZATO II” nel Comune di Abano Terme per 21 anni a partire dalla data del presente provvedimento;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta A.GI. S.R.L. (C.F. 05726110280), con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in Via Martiri di Belfiore n. 7, la concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale denominata “PEZZATO II”, ricadente nel Comune di Abano Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno) dalla data del presente provvedimento;
     
  3. di prendere atto dalla documentazione agli atti che l’area della concessione è pari a ha 2.63.00 (ettari 2. are 63. centiare 00.), come definita dal verbale di delimitazione di cui alla D.M. del 08/04/1955 originario titolo di rilascio della concessione, e che è riportata indicativamente nello stralcio planimetrico contenuto nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
     
  4. di subordinare l’efficacia del presente conferimento alla presentazione alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell’importo di Euro 23.530,94 (Euro ventitremila cinquecento trenta/94) oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
     
  5. di stabilire che la mancata presentazione del deposito cauzionale prescritto al precedente punto 4, potrà comportare il ritiro amministrativo del presente provvedimento e il conseguente rientro della concessione a patrimonio regionale;
     
  6. stabilire che la ditta è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  1. trascrivere, ai sensi dell’art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro tre mesi dalla trasmissione del presente provvedimento, nota di avvenuta sua trascrizione;
  2. corrispondere alla Regione, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il canone annuo di superficie ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989 per l’importo di Euro 1.765,47 e relativi adeguamenti biennali e il canone d’uso delle pertinenze esistenti per l’importo di Euro 5.079,60, previsto alla lettera l) comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 40/1989, fino alla chiusura delle stesse ovvero fino alla realizzazione di approfondimenti o di interventi di straordinaria manutenzione approvati ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 40/1989;
  3. mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie;
  4. installare, in luogo accessibile prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi che includa la registrazione dei tempi di funzionamento e salvaguardarne la funzionalità con le modalità dell’art.52 della L.R. 40/1989;
  5. assicurare ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e dell’U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  6. attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
  7. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le rilevazioni effettuate nell’anno precedente;
  8. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni 7 (sette) anni le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque e comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 della L.R. 40/1989;
  9. l’esercizio della concessione è tenuto all’osservanza delle misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché delle prescrizioni del Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.IA. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
  1. di stabilire inoltre che qualora la ditta non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui al punto 4;
     
  2. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 6 possono comportare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 40/1989;
     
  3. di stabilire ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 che il presente conferimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta A.GI. S.R.L. informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
     
  4. di prescrivere espressamente alla ditta il rispetto inoltre delle seguenti disposizioni:
  1. di comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
  2. l’obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria e in particolare il rispetto delle distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
  3. di presentare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18;
  4. che l’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l’autorizzazione come previsto dal comma 4 dell’art. 17 della L.R. n. 40/1989;
  5. che le opere di captazione della risorsa al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
  6. che i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l’alto, con spesa a carico del concessionario;
  7. che lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque;
  1. di stabilire altresì, che il conferimento di cui al presente provvedimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
     
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Abano Terme, al Ministero della Salute, all’U.L.S.S. n. 6 “Euganea”, alla Direzione Regionale Gestione del Patrimonio;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
     
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

(seguono allegati)

108_Allegato_DDR_108_03-04-2026_580354.pdf

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