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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 10 del 03 aprile 2026
Ecopietra S.r.l. Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare lastrolare denominata "CANALETTO". Comune di localizzazione: Pedavena (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. la richiesta presentata da Ecopietra S.r.l. di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare lastrolare denominata "CANALETTO", sita in comune di Pedavena (BL).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
VISTO il Regolamento regionale attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 4/2025 in materia di VINCA, di cui all’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997.
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 aggiornato e modificato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Ecopietra S.r.l., con sede legale a Pedavena (BL), via Stefani Anto 25, P. IVA 00903060259, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo n. 388572 del 07.08.2025.
CONSIDERATO che l’istanza è riferita alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione della Cava di calcare lastrolare “Canaletto”, autorizzata con D.G.R. n. 4503 del 04.09.1979.
ATTESO che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione della cava è disciplinata dall’art. 16 della L.R. n. 13/18, il quale stabilisce al 3° comma che alla domanda si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 e seguenti, equiparando, quindi, il procedimento a quello relativo ad una nuova autorizzazione;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTA la nota di protocollo regionale n. 399704 del 18.08.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, la verifica di conformità dell’istanza ai sensi della L.R. n. 13/2018.
VISTA la nota di protocollo regionale n. 399695 del 18.08.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
VISTO che con nota prot. n. 417390 del 29.08.2025 è pervenuto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 437374 del 09.09.2025 è pervenuta una nota di riscontro dall’Ufficio Prevenzione Incendi del Comado provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno.
CONSIDERATO che in data 10.09.2025 i delegati del proponente hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 457424 del 15.09.2025 sono pervenute delle osservazioni dalla Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 461078 del 17.09.2025 è pervenuta una richiesta di integrazioni dalla Provincia di Belluno.
VISTA la nota di prot. regionale n. 493193 del 25.09.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive hanno comunicato che non emergono elementi di improcedibilità della domanda.
VISTA la nota di prot. regionale n. 493211 del 25.05.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive hanno comunicato che per l’istanza relativa alla cava in oggetto risulta necessario richiedere della documentazione integrativa.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTO inoltre, che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 10.
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025.
VISTO che in data 02.10.2025 è stato acquisito agli atti il parere endoprocedimentale della U.O. VAS, VINCA e NUVV, relativo alla procedura di VINCA (Regolamento Regionale n. 4/2025), consistente in una richiesta integrazioni.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti, pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 51/2025.
DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 08.10.2025, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.
DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 08.10.2025 sono state approvate seduta stante.
VISTO che con nota prot. n. 582338 del 21.10.2025 è stata trasmessa al proponente la nota di richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
CONSIDERATO che con note acquisite agli atti con prot. n. 637206 e 637278 del 24.11.2025 il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.
CONSIDERATA la nota protocollo regionale n. 649896 del 01.12.2025, con la quale gli Uffici della U.O. V.I.A., hanno provveduto a comunicare alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa pervenuta, al fine di acquisire un eventuale aggiornamento dei pareri già resi.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 670827 del 12.12.2025 è pervenuto il parere non favorevole della Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 699905 del 30.12.2025 è pervenuto il parere favorevole della Provincia di Belluno.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 61887 del 05.02.2026 il proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie volte a controdedurre i contenuti del parere espresso dalla Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 124374 del 19.02.2026 è pervenuto il parere favorevole della Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, in riscontro alle ultime integrazioni volontarie fornite dal proponente.
VISTO che risulta acquisito agli atti il parere motivato positivo con condizioni d’obbligo n. 101 del 18.03.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 25.03.2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:
VISTO la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.
VISTO il Programma di sistemazione finale del sito estrattivo.
RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.
VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 4503 del 04.09.1979 era stata rilasciata alla ditta Rento Vittorio l’autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra calcarea “Canaletto” in Comune di Pedavena.
CONSIDERATO che con D.D.R. n. 238 del 15.10.2007 era stato rilasciato alla ditta Rento Vittorio il provvedimento di modifica, integrazione, proroga dei termini e rinnovo ai fini paesaggistici dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 4503 del 04.09.1979 per la coltivazione della cava di calcare, denominata “Canaletto”.
VISTO che con D.D.R. n. 417 del 10.09.2020 era stato rilasciato alla Ecopietra srl il provvedimento di proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione, e rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della cava di calcare, denominata “Canaletto”, con scadenza il 10.05.2025.
CONSIDERATO che i lavori, in passato, sono progrediti lentamente con periodi di inattività e che l’attività estrattiva ad oggi risulta inattiva da circa 15 anni.
DATO ATTO che con l’istanza in esame il proponente intende chiedere il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4503 del 04.09.1979, mantenendo di fatto invariato il progetto autorizzato, confermando pertanto i quantitativi, le superfici e le modalità di ricomposizione a suo tempo assentite.
VISTO che il volume stimato ancora estraibile di materiale con caratteristiche idonee alla commercializzazione risulta pari a circa 20.000 m3 e che il Proponente dichiara che, sulla base della produzione media presunta, per completare lo sfruttamento del giacimento saranno necessari circa ulteriori 10 anni.
PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:
VISTO il parere motivato positivo n. 101 del 18.03.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, per il rinnovo autorizzazione cava di calcare lastrolare denominata “Canaletto” in Comune di Pedavena (BL) subordinatamente al rispetto delle seguenti Condizioni d’Obbligo:
CONSIDERATO che la “Valutazione Previsionale Acustica” presentata dal proponente è da considerarsi corretta e completa.
RITENUTO che, ad impianto a regime, il proponente debba effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per la fase di esercizio e per tale motivo è stata prevista una condizione ambientale.
RITENUTO inoltre che, qualora le attività di ricomposizione della cava si svolgessero contemporaneamente alle attività di coltivazione, il proponente effettui una valutazione dell’impatto acustico provocato dalle future attività di ricomposizione (punto 3.2 della “Relazione tecnica”).
CONSIDERATO che la Ditta, nelle integrazioni, ha proposto un piano di misura annuale delle vibrazioni ai sensi della Norma UNI 9614:2017, per valutare il possibile disturbo arrecato dalle lavorazioni presenti in cava nelle condizioni operative più gravose e che si concorda con il piano di misure previsto dal proponente.
RITENUTO che l’esecuzione della verifica del potenziale disturbo da vibrazioni, così come proposta dalla ditta, dovrà essere richiamata all’interno dell’atto autorizzativo.
CONSIDERATO che il proponente ha presentato alcune misure di mitigazione dell’atmosfera che dovranno essere integrate in fase autorizzatoria considerando, a titolo esemplificativo, le seguenti:
CONSIDERATO che nel caso in cui la Società dovesse utilizzare miscele cementizie queste non dovranno contenere acceleranti, additivi o altre sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell’ambiente.
CONSIDERATO che nel caso di eventuali episodi di sversamento di sostanze contaminanti (anche nella situazione di un loro stoccaggio temporaneo), con riferimento anche ai composti PFAS (es. PFBA, PFOS, ecc.) e ad altre sostanze persistenti a potenziale rischio di contaminare l’ambiente idrico, è necessario siano esplicitate specifiche misure preventive e mitigative.
PRESO ATTO che la competente Soprintendenza, con proprio parere di prot. n. 417390 del 29.08.2025, ha ritenuto che l’intervento comporta un impatto paesaggistico importante, detrattivo per la conservazione del paesaggio oggetto di tutela, a causa dell’alterazione della morfologia originaria del territorio in area boschiva non sempre adeguatamente ripristinato, ravvisando la necessità di sottoporre le opere in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
VISTE le controdeduzioni del proponente al parere sopra citato, acquisite agli atti con prot. n. 637206 del 24.11.2025, sulle quali si concorda in linea generale.
RITENUTO di formulare le considerazioni di seguito riportate:
CONSIDERATO che, come indicato nel parere della Provincia di Belluno di prot. n. 699905 del 30.12.2025, si suggerisce di non effettuare le piantumazioni con sesto d’impianto rettangolare (come previsto nell’elaborato Tav. A 04.1), ma per collettivi arborei, assecondando l’orografia e le esposizioni, per un risultato più naturaliforme e un migliore attecchimento.
DATO ATTO che, ad ogni buon conto, la Soprintendenza avrà la possibilità di rideterminarsi nel successivo procedimento volto al rilascio della autorizzazione mineraria.
CONSIDERATO che per quanto riguarda la compatibilità con il vincolo idrogeologico e la compensazione forestale, si ritiene che la documentazione fornita dal proponente sia esaustiva.
DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA abbia una durata pari a 10 anni dalla data del rilascio;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d’Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 101 in data 18.03.2025, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Corso d'opera
Oggetto della condizione
Emissioni acustiche Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto, al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e al Comune di Pedavena. Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pedavena, alla Provincia di Belluno e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 6 mesi dal decreto autorizzativo, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore
Regione del Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.03.2026, sono state approvate seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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