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Bur n. 47 del 17 aprile 2026


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 12318 del 01 aprile 2026

Disposizioni inerenti ai punti sparo fissi per il controllo della specie cinghiale nel territorio provinciale di Vicenza. DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii; DDR n. 10016/2026.

Note per la trasparenza

Con specifico riferimento al territorio provinciale di Vicenza, con il presente atto vengono approvate, nell'ambito del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii., alcune specifiche disposizioni inerenti alle modalità di rilascio delle autorizzazioni all'allestimento dei punti sparo fissi deputati al controllo del cinghiale (Sus scrofa), inoltre viene riconosciuta agli Istituti venatori competenti la possibilità di effettuare un censimento delle strutture (c.d. "altane") attualmente esistenti e autorizzate, con la finalità di individuare quelle non più utili alle operazioni di controllo della specie.

Il Direttore

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" e fatto specifico riferimento all'art. 17;

VISTA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 "Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera." e ss.mm.ii.;

DATO atto che l'Allegato C alla DGR n. 712/2022 prevede, fra l'altro, quanto segue:

"[...] le uscite per il controllo tramite abbattimento con la tecnica dell'aspetto sono programmate, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria, dai presidenti dei Comprensori Alpini (CA) e degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) nel territorio di competenza gestionale [...]",

"Con il coordinamento della vigilanza venatoria l'Amministrazione territorialmente competente definisce la collocazione della postazione di sparo, il suo spostamento e la gestione operativa che è affidata alle strutture locali di gestione venatoria (Comprensorio Alpino e Ambito Territoriale di Caccia). Le stesse strutture provvedono a garantire una presenza costante di operatori formati e autorizzati";

VISTA la DGR n. 857 del 16 luglio 2024 "Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023.";

VISTA la DGR n. 926 del 6 agosto 2024 "Individuazione del Coordinatore Operativo a livello regionale per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto. Attuazione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) e della DGR n. 857 del 16 luglio 2024.";

VISTA la DGR n. 1430 del 28 novembre 2024 "Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022 e ss.mm.ii.. Disposizioni applicative volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto." e fatto specifico riferimento al punto 3 del deliberato: "di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di approvare specifici provvedimenti in ordine all'applicazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto di cui al Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU), approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022 e funzionali a favorire l'operatività e l'azione del Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali del Veneto di cui alla DGR n. 926 del 06 agosto 2024, nei seguenti ambiti d'intervento operativi:

  • provvedimenti di approvazione di disciplinari tecnico-operativi per il controllo del cinghiale;
     
  • provvedimenti specifici per la gestione degli strumenti di cattura;
     
  • provvedimenti finalizzati a dettagliare il ruolo di coordinamento delle Polizie provinciali nell'ambito dei Piani di controllo.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 412 del 17 dicembre 2024 "Approvazione del Disciplinare tecnico-operativo per il controllo del cinghiale nel territorio della regione Veneto.";

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 10016 del 7 gennaio 2026 "Disposizione operative inerenti il controllo del cinghiale nel territorio provinciale di Vicenza. DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii." e dato atto che, per le motivazioni in esso enunciate, è momentaneamente sospeso nel territorio provinciale di Vicenza il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'allestimento di punti sparo fissi nei "quadranti" già caratterizzati dalla presenza di due o più punti per Km2, nonché richiamato quanto enunciato, fra l'altro, in premessa nel medesimo atto: "[...] risultati soddisfacenti vengono raggiunti tramite l'abbattimento diretto da punti di sparo temporanei, i quali sono allestiti dagli operatori autorizzati a fronte di segnalazioni di danni alle colture agricole, nonché tramite l'installazione di strumenti di cattura del cinghiale, anche forniti in comodato d'uso gratuito dall'amministrazione nell'ambito delle progettualità di cui alla DGR n. 1528/2022 e ss.mm.ii.";

PREMESSO che il PRIU prevede anche i seguenti metodi di cattura e di abbattimento dei cinghiali:

  • cattura tramite strumenti di cattura,
     
  • abbattimento diretto all'aspetto da appostamento, realizzato da "punti (postazioni) di sparo" temporanei (mobili),

e ritenuto opportuno, sentito anche il corpo di Polizia provinciale di Vicenza, di dover incrementare l'utilizzo di tali modalità di prelievo;

VISTA la DGR n. 89 del 25 febbraio 2026 "Coordinatore Operativo delle Polizie provinciali del Veneto per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto. Attuazione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU), della DGR n. 857 del 16 luglio 2024 e della DGR n. 926 del 6 agosto 2024. Determinazioni.";

PREMESSO che a Vicenza risultano attivi approssimativamente 950 punti sparo fissi, i quali risultano intestati a singoli soggetti "privati" che svolgono l'attività di controllo del cinghiale con la funzione di cacciatori formati ai sensi del comma 2-bis dell'art. 17 della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la nota a firma del Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia VI 02 "Sud" del 19 febbraio 2026, con la quale, fra l'altro, è stato evidenziato quanto segue: "[...] si chiede che sia riconosciuta all'ATC la cogestione nei processi [...] Per tale motivo si chiede di rivedere urgentemente il criterio di assegnazione di tali strutture e un ridimensionamento di quelle ritenuto improduttive, chiuse o segnalate inidonee dall'Istituto venatorio territoriale", e richiamato a riguardo quanto già previsto dal PRIU;

RILEVATO l'emergere di alcune criticità operative riguardanti l'attività di controllo del cinghiale, nello specifico la difficoltà di monitorare l'efficacia di prelievo operato nei punti sparo fissi, nonché la presenza sul territorio di manufatti (altane) in abbandono o non costantemente presidiati;

DATO atto, pertanto, della difficoltà da parte degli ATC/CA di ottemperare al ruolo attribuitogli dal PRIU, ovvero di programmare le uscite di controllo e di garantire una presenza costante di operatori formati e autorizzati, e specificato che tali criticità sono emerse attualmente in relazione alle altane intestate ai soggetti "privati";

RITENUTO, sentito anche il Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali del Veneto, che per avviare un percorso di razionalizzazione nell'installazione delle nuove altane sia necessario centralizzare le eventuali nuove autorizzazioni direttamente in capo agli Ambiti Territoriali di Caccia e ai Comprensori Alpini, nella persona dei relativi Presidenti pro tempore, al fine di consentirne la gestione operativa diretta in aderenza alla specifica disciplina di settore finalizzata a una razionale, efficiente e sicura gestione del territorio da parte degli Organi Direttivi degli istituti venatori, anche in relazione alle attività di controllo del cinghiale in attuazione del PRIU. L'iniziativa nell'attivazione di nuovi punti sparo fissi, per effetto del presente provvedimento, sarà pertanto competenza esclusiva degli ATC / CA territorialmente competenti, che costituiranno l'interlocutore unico verso la Pubblica Amministrazione per il rilascio della necessaria autorizzazione. Si ritiene inoltre opportuno estendere tale disposizione anche alle Strutture d'iniziativa privata di cui agli artt. 29, 30 e 31 della L.R. n. 50/1993, per le quali il referente, in luogo del Comitato Direttivo, è individuato nel relativo soggetto Concessionario;

PREMESSO che è fatta salva la titolarità dei punti sparo fissi in capo a singoli soggetti "privati" alla data di approvazione delle presenti disposizioni, e specificato tuttavia che anche variazioni o rinnovi di tali autorizzazioni dovranno rispettare l'iter procedurale di cui al precedente paragrafo;

DATO atto, pertanto, che le nuove autorizzazioni all'allestimento di punti sparo fissi e le variazioni/rinnovi di quelli esistenti potranno essere rilasciate esclusivamente agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori Alpini, nella persona dei relativi Presidenti pro tempore, o agli istituti privatistici nella persona dei relativi Concessionari, per le motivazioni sopra richiamate;

SPECIFICATO che è fatta salva per il Corpo di Polizia provinciale di Vicenza la possibilità di richiedere l'autorizzazione relativa all'allestimento di punti sparo fissi;

RITENUTO che sia necessario, al contempo, procedere a un censimento del patrimonio di punti sparo fissi attivi, conferendo agli Istituti venatori la facoltà di effettuare una valutazione delle altane esistenti, con la finalità di individuare quelle non più funzionali alle operazioni di controllo della specie cinghiale (con priorità alla dismissione dei manufatti in disuso o abbandonati), al fine di segnalarle all'amministrazione per l'avvio dei procedimenti volti alla revoca dell'autorizzazione al soggetto titolare - si specifica che tale procedimento è in capo alla Sede territoriale di Vicenza dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di conferire agli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia / Comprensori Alpini e alle Strutture d'iniziativa privata della provincia di Vicenza il compito di centralizzare per il territorio di competenza le istanze di nuova installazione di punti sparo fissi per il controllo del cinghiale, con il fine di sottoporle alla Sede territoriale di Vicenza dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria, la quale provvederà alla loro istruttoria intestando le autorizzazioni, in caso di esito positivo, direttamente all'Ambito Territoriale di Caccia / Comprensorio Alpino o all'Istituto privatistico nella persona dei rispettivi Presidenti pro tempore o Concessionari, che provvederanno alla loro gestione operativa nel rispetto della specifica disciplina di settore in premessa richiamata;

3. di dare atto che è fatta salva la titolarità di punti sparo fissi già attivi intestati a soggetti privati, specificando che eventuali richieste di variazione o rinnovo dovranno essere comunque sottoposte alle disposizioni autorizzative di cui al precedente punto 2;

4. di conferire agli Istituti venatori la possibilità di effettuare un censimento delle altane esistenti, con la finalità di individuare quelle non più funzionali alle operazioni di controllo della specie cinghiale (in particolare manufatti in disuso o abbandonati), al fine di segnalarle formalmente alla Sede territoriale di Vicenza dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, per l'avvio dell'eventuale procedimento di revoca di competenza;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

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