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Bur n. 42 del 09 aprile 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 107 del 30 marzo 2026

Ecogreen S.r.l. Installazione di gestione rifiuti e fusione di alluminio secondario e leghe, ubicata in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc. AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 consistente in modifiche del layout dell'installazione, installazione crogiolo di prova e utilizzo di nuovo reagente nell'impianto di abbattimento emissioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii di titolarità della Ecogreen S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti e fusione di alluminio secondario e leghe, sita in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistente in modifica del layout, installazione di un crogiolo di prova, utilizzo di un nuovo reagente premiscelato nell'impianto di abbattimento emissioni.

Il Direttore


VISTI l’AIA n. 235/2023 di titolarità della Ecogreen S.r.l. per l’installazione ubicata in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc. e i successivi decreti di modifica n. 381/2024 e n. 392/2025, nonché il decreto n. 101/2024 di approvazione PMC rev. 18 del 18/03/2024;

VISTA la comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 acquisita al prot. reg. n. 10776 del 12/01/2026, con cui codesta Ditta ha comunicato la modifica relativa a:

  1. variazione del percorso interno per il conferimento delle scorie saline;
     
  2. installazione di un crogiolo di prova ad alimentazione elettrica, destinato ad attività sperimentali e di test su quantità limitate che non costituisce una nuova linea produttiva e non incrementa la capacità fusoria autorizzata;
     
  3. sostituzione nel sistema di abbattimento emissioni del dosaggio separato di calce e carboni attivi con l’utilizzo di un nuovo reagente premiscelato, fornito già in rapporto costante; la modifica comporta l’installazione di un ulteriore silos esterno dedicato al reagente premiscelato;

VISTA la nota prot. reg. n. 19268 del 15/01/2026 con cui sono stati richiesti i pareri ad ARPAV e Provincia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2025;

DATO ATTO che ARPAV con nota acquisita al prot. reg n. 57806 del 04/02/2026 ha richiesto integrazioni sulla portata di aspirazione delle emissioni del nuovo crogiolo di prova, l’aggiornamento del PMC e l’anticipo del controllo semestrale al camino E1 dopo la realizzazione della modifica, in modo da valutare tempestivamente il mantenimento dell’efficacia del sistema di abbattimento;

DATO ATTO inoltre che la Provincia di Verona con nota acquisita al prot. reg. n. 59742 del 05/02/2026 ha richiesto integrazioni comprovanti il corretto dimensionamento del sistema di abbattimento emissioni;

VISTO che con nota prot. reg. n. 63272 del 06/02/2026 è stato trasmesso il riscontro e contestualmente, ai sensi della L. 241/90, è stato avviato il procedimento per l’aggiornamento dell’AIA e richieste integrazioni;

VISTO che con nota prot. reg. n. 64092 del 06/02/2025, ad integrazione della sopra richiamata nota prot. n. 63272/2026, è stato trasmesso alla ditta il contributo istruttorio della Provincia di Verona;

VISTE le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 126889 del 20/02/2026;

CONSIDERATO che in relazione all’aggiornamento del PMC ed alle tempistiche di esecuzione delle prove di verifica del mantenimento delle prestazioni di abbattimento, la ditta ha evidenziato che le modifiche verranno effettuate nell’ambito della fase di messa in esercizio dell’impianto di abbattimento nell’assetto relativo all’installazione del secondo forno fusorio, approvato con decreto AIA n. 381/2024, e pertanto le prove saranno svolte nella fase di messa a regime complessiva, secondo la prescrizione 21.5 dell’AIA; contestualmente ha richiesto di fornire la complessiva revisione del PMC in seguito all’avvio del secondo forno fusorio;

RITENUTO di accogliere la soprariportata richiesta della ditta, sentita ARPAV per le vie brevi;

DATO ATTO che la portata massima del ramo dell’impianto di aspirazione del crogiolo di prova è pari a 3500 Nmc/h, gestibile nel sistema complessivo di aspirazione e abbattimento avente capacità massima pari a 150.000 Nmc/h con regolazione modulare in base al funzionamento effettivo dei forni e alle fasi di lavorazione;

CONSIDERATO che la provincia di Verona ed ARPAV non hanno espresso ulteriori osservazioni a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta; 

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 126889 del 20/02/2026;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 126889 del 20/02/2026, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250266013117 per il rilascio del provvedimento;
 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. Dopo il sotto-punto 2.11 delle prescrizioni AIA è aggiunto il seguente sotto-punto: 

    2.12 Sono ammesse attività di test nel forno di prova indicato in planimetria, di potenza massima erogata pari a 40 kW e di capacità massima di fusione pari a 50 kg/ciclo.”
     
  3. Il punto 22 delle prescrizioni AIA è integralmente sostituito come segue: 

    22. Sono autorizzate le emissioni per i punti indicati con le sigla E2 ed E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera), corrispondenti agli sfiati dei silos contenenti i reagenti del sistema di abbattimento, a condizione che siano presidiati da sistemi di filtrazione a secco delle polveri, del tipo previsto dal costruttore, e mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni del costruttore e comunque con manutenzioni almeno semestrali annotate in apposito registro.”
     
  4. Si dà atto che le prove di verifica delle prestazioni di abbattimento, comprensive delle modifiche indicate nelle premesse al presente provvedimento, sono svolte ai sensi del punto 21.5 delle prescrizioni AIA.
     
  5. L’allegato A2 “Planimetria delle aree di gestione rifiuti” del decreto n. 381 del 20/12/2024 è integralmente sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento.
     
  6. L’allegato A4 “Planimetria dei punti di emissione in atmosfera” del decreto n. 381 del 20/12/2024 è integralmente sostituito dall’Allegato B al presente provvedimento.
     
  7. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
     
  8. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 63272 del 06/02/2026.
     
  9. Il presente provvedimento è notificato a Ecogreen S.r.l. e comunicato a Comune di Nogara, Provincia di Verona, ARPAV.
     
  10. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
     
  11. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
     
  12. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
     
  13. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
     
  14. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

Allegato_A_DDR_107_579592.pdf
Allegato_B_DDR_107_579592.pdf

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