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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 12269 del 30 marzo 2026

Avviso n. 4 del 09.01.2026 (pubblicato sul Bur n. 4 del 09.01.2022) ad oggetto "Proposte di candidatura per la nomina di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia (art. 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; art. 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1)". Approvazione risultanze istruttoria.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle istruttorie relative alle candidature presentate per la nomina di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia (art. 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; art. 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1).

Il Direttore

VISTO l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale "gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTI in particolare l'art. 7, commi 1 e 4 della L.R. n. 50/1993, ai sensi dei quali l'attività di tassidermia ed imbalsamazione è disciplinata con regolamento adottato dalla Giunta regionale;

VISTO il Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 3 prevede l'attivazione di una Commissione regionale per la tassidermia con il compito di rilasciare l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia, nominata dal Presidente della Giunta regionale e così composta:

a) il Direttore della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente;

b) due componenti esperti in materia venatoria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 1/2000 ai membri esterni della Commissione spetta l'indennità giornaliera ed il rimborso spese sostenute nella misura di cui all'art. 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 2 aprile 2021 è stata nominata la Commissione regionale preposta al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia;

VISTO l'Avviso n. 4 del 09.01.2026 (pubblicato sul Bur n. 4 del 09.01.2026) ad oggetto "Proposte di candidatura per la nomina di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia (art. 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; art. 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1)";

PRESO ATTO che entro il termine del 14.02.2026, fissato nel suddetto Avviso n. 4, risultano pervenute n. 6 proposte di candidatura;

VERIFICATO che, sulla base delle attestazioni e documentazioni prodotte, tutte le predette proposte di candidatura risultano ammissibili;

DATO ATTO che si rende necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle proposte di candidatura in argomento, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,

decreta

1. di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso n. 4 del 09.01.2026 (pubblicato sul Bur n. 4 del 09.02.2026), per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_579564.PDF

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