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Bur n. 40 del 07 aprile 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 156 del 12 marzo 2026

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea Foglio catastale n. 11 mappale 422 - in comune di SANDRIGO per uso Igienico e assimilato Ditta: VIAMBIENTE SpA. Pratica n. 1081/TE.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di SANDRIGO della ditta VIAMBIENTE SpA, inoltre si rettifica il Disciplinare n. 47 del 07/03/2025 e il Decreto di Concessione n. 118 del 20/03/2025. T.U. 11/12/1933, n. 1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di rinnovo n.118 in data 20.03.2025 ed il relativo Disciplinare n. 47 del 07/03/2025 con i quali venne concesso alla ditta SORARIS SpA, di derivare da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO moduli medi pari a 0.0011 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTA l'istanza della Ditta VIAMBIENTE SpA, pervenuta in data 29/01/2026 prot. 47670, con la quale viene chiesto il subentro e la rettifica dei moduli medi di 0.0011 concessi con il Decreto e il Disciplinare di cui sopra, in una portata media di moduli 0.03;

CONSIDERATO che la portata media richiesta di moduli 0.03 era già stata concessa con il Decreto originario di concessione n. 216 in data 08/05/2017;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto modificare i moduli medi riportati nel Decreto n. 118 del 20/03/2025 e nel Disciplinare n. 47 del 07/03/2025;

CONSIDERATO inoltre che nulla osta all'accoglimento dell'istanza di subentro e rettifica del 22/01/2026;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art. 18 della L.R. 07.11.2003, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

decreta

  1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. Di accogliere l'istanza di subentro della ditta VIAMBIENTE SpA, P.I. IVA 02026520243 - C.F. 92000020245, con sede in Via Lago di Pusiano in Comune di SCHIO, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato, in Comune di Sandrigo per moduli medi 0.03 (l/s 3) d'acqua, assentita con Decreto di concessione n.118 in data 20.03.2025 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 19.03.2035;
  3. Di rettificare l’art. 1 del Disciplinare n. 47 del 07/03/2025 sostituendo le parole “0.0011 (l/sec. 0.11)” con le parole “0.03 (l/sec. 3)”;
  4. Di rettificare il IV paragrafo delle premesse del Decreto di concessione n. 118 del 20/03/2025 sostituendo le parole “0.0011 pari a l/sec. 0.11” con le parole “0.03 pari a l/sec. 3” e l’art. 1 del medesimo Decreto sostituendo le parole “mod. medi 0.0011” con le parole “mod. medi 0.03”;
  5. Con il presente Decreto la ditta VIAMBIENTE SpA, P.I. IVA 02026520243 - C.F. 92000020245, si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 07.03.2025 n. 47 di registrazione;
  6. Il pagamento del canone annuo è di €. 287,45 (duecentottantasette/45) per l'anno 2026, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
  7. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
  8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971 e D.Lgs. n. 104/2010), nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto ritenuto illegittimo o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Rimangono ferme, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 T.U. n. 1775/1933, le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque (TRAP) e la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) per i provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di acque pubbliche che devono essere impugnati nel termine di 60 giorni dalla data della notifica o della piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

Giovanni Paolo Marchetti

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