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Bur n. 38 del 31 marzo 2026


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 9 del 16 marzo 2026

C.G.A. Consorzio Gestione Argille s.c.a.r.l Cava di argilla per laterizi denominata "Effe 2". Comune di localizzazione: Isola Vicentina (VI) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni e limitazioni, dell'intervento presentato da C.G.A. Consorzio Gestione Argille s.c.a.r.l, riguardante la richiesta di realizzazione di una nuova cava di argilla per laterizi denominata "Effe 2" in comune di Isola Vicentina (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da C.G.A. Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l., con sede a Schio (VI), Via Luigi dalla via n. 5/D – Torre B, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 157620 del 27/03/2025 e successivamente perfezionata con nota acquisita al prot 181138 del 08/04/2025);

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera i) “cave e torbiere”;

VISTA la nota prot. n. 182870 del 09/04/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 16/04/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto prevede la coltivazione di una nuova cava di argilla per laterizi denominata “Effe 2” situata nel Comune di Isola Vicentina (VI) per un quantitativo netto di materiale utile da scavare pari a circa 80.000 mc;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;

CONSIDERATO che nella seduta del 06/08/2025 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 387747 del 07/08/2025;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 08/09/2025, acquisita al prot regionale n. 434671, e in data 22/09/2025, acquisita al prot regionale n. 480167;

VISTA la nota prot. n. 660697 del 05/12/2025 con la quale viene comunicata la proroga per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

TENUTO CONTO del contributo istruttorio fornito dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario S.p.A. e trasmesso con nota acquisita al con al prot. regionale n. 333643 del 07/07/2025.;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell’istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di 10 anni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/03/2026, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • l’istanza riguarda il progetto di apertura, coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di argilla per laterizi denominata “Effe2” in comune di Isola Vicentina;
  • l’area di cava ha un’estensione di 28.726 mq di cui 21.850 mq interessati dagli scavi per una profondità di 7 metri;
  • il volume totale di scavo è pari a 145.785,50 mc, di cui 80.573 mc rappresentano il materiale utile, con uno spessore medio del giacimento di 3,70 metri, mentre 65.212,50 mc costituiscono il materiale di risulta, che sarà completamente riutilizzato per la ricomposizione;
  • il materiale per il completamento della ricomposizione proveniente dall’esterno è pari a 80.773 mc;
  • Il cronoprogramma degli interventi prevede che la durata per il completamento della escavazione è di circa cinque anni a cui si aggiungono sei mesi per la ricomposizione finale per una durata complessiva (estrazione e sistemazione finale) di cinque anni e sei mesi;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati con nota in data 08/09/2025, acquisita al prot regionale n. 434671, e delle ulteriori precisazioni in data 22/09/2025, acquisite al prot regionale n. 480167, in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/08/2025;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le ulteriori indicazioni di seguito specificate;

PRESO ATTO che il progetto di ricomposizione ambientale prevede il ripristino dell’area a piano campagna mediante l’apporto di circa 80.000 mc di materiale dall’esterno

CONSIDERATO che in merito ai materiali impiegati per la ricomposizione il proponente ha richiesto di utilizzare:

  • Terreno di scavo conforme al DPR 120/2017, con valori analitici rientranti nei parametri del fondo geochimico naturale della zona.
  • Aggregato recuperato (EoW), ai sensi del DM 127/2024, proveniente dal recupero del CER 170504, idoneo per riempimenti e colmate.
  • Sottoprodotto di limi derivanti dal lavaggio della ghiaia, conforme ai limiti della Tabella A, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che in merito alla richiesta di utilizzo di aggregato recuperato (End of Waste) per la ricomposizione ambientale dell’intervento occorre far riferimento alle specifiche indicazioni impartite dalla Giunta Regionale con D.G.R. 761/2010, emanata in applicazione del D.Lgs. 117/2008 (attuativo della direttiva 2006/21/CE), la quale (punto 6 lettera C allegato A), stabilisce che “le materie, sostanze e prodotti secondari ed i sottoprodotti derivanti da attività diverse dall’attività di sola prima lavorazione dei soli materiali di cava e assimilati/sostituitivi non sono di norma ammessi per le attività di ricomposizione delle cave o dei cantieri minerari. L’utilizzo di tali materiali può essere consentito ed autorizzato dall’autorità mineraria competente quando esprimono idonee caratteristiche tecniche e condizioni logistiche o ambientali che lo motivano. L’utilizzo in tali casi sarà effettuato con specifici protocolli operativi atti a garantire i requisiti di qualità ambientale”;

RITENUTO che la documentazione progettuale agli atti e le successive integrazioni, non dimostrano l’esistenza dei particolari requisiti tecnici, logistici o ambientali previsti al punto C.6. dell’allegato A della sopra citata D.G.R. 761/2010 che consentirebbero di applicare la deroga prevista dalla citata deliberazione;

RITENUTO pertanto che l’apporto di EoW non può essere autorizzato in quanto in contrasto con la normativa vigente in tema di attività estrattiva;

CONSIDERATO che in merito agli aspetti agronomici della ricomposizione ambientale dell’intervento è stato acquisito nel corso del procedimento il contributo istruttorio fornito dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario S.p.A. e trasmesso con nota acquisita al prot. n. 333643 del 07/07/2025, le cui indicazioni dovranno essere tenute in considerazione nelle successive fasi autorizzative dell’intervento;

CONSIDERATO che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto interessa aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 derivante dalla presenza del torrente Timonchio, si ricorda che nella successiva fase autorizzativa ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza competente per territorio

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il materiale apportato dall’esterno ai fini ricompositivi dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l’unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 56/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, ed inoltre:

  • le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
  • dette verifiche dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento;
  • sui limi utilizzati dovranno essere state effettuate le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla DGR 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione dell’impianto di provenienza, verificando la compatibilità ambientale;
  • in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 1987/2014, sui limi utilizzati dovrò essere stato effettuato il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione dell’impianto di provenienza, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima DGR 1987/2014;

CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo DGRV 1987/2014;
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
  • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
  • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);

CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate nella relazione presentata dalla ditta proponente, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dal nuovo intervento nell’ambiente circostante;

RITENUTO comunque opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione in particola modo presso il gruppo di recettori R01 che sembra essere quello maggiormente impattato dalle attività che si svolgeranno all’interno della cava, soprattutto nella fase iniziale, quando i macchinari opereranno ancora alla quota del piano di campagna; l’esecuzione di tale verifica dovrà essere richiamata all’interno dell’atto autorizzativo e i risultati di tale verifica dovranno essere inviati al Comune di Isola Vicentina

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO e condiviso l’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 71 in data 24/09/2025, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA “Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)”, un parere positivo per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte;

RITENUTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità sia di 6 (sei) anni;

[…]”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, con le indicazioni e le limitazioni di cui in premessa, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 11/03/2026, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante; 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/03/2026 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni e delle limitazioni riportate in premessa;
  3. che l’efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 6 (sei) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento a C.G.A. Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l. (CF e P.IVA 00898570247), con sede legale in Via Luigi dalla Via n. 5/D – Torre B, Schio (VI), (PEC: consorzioargille@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Vicenza; alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - U.O. Servizi Forestali, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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