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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 7 del 16 marzo 2026
Bertagno Angelo S.r.l. (con sede legale in Via Sottocanevoi, 69/A 32014 Ponte nelle Alpi (BL), C.F. e P.IVA 00786430256). Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "Lasta Boschet" già autorizzata con D.G.R. n. 4772 del 20/09/1995. Comune di localizzazione: Ponte nelle Alpi (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA del progetto denominato "Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "Lasta Boschet" già autorizzata con D.G.R. n. 4772 del 20/09/1995" in Comune di Ponte nelle Alpi (BL). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Bertagno Angelo S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 521021 del 02/10/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/11/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/03/2026.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Bertagno Angelo S.r.l., con sede legale in Via Sottocanevoi, 69/A – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), C.F. e P.IVA 00786430256, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 521021 del 02/10/2025);
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota protocollo regionale n. 544976 del 10/09/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 05/11/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. le seguenti osservazioni:
- Comune di Ponte nelle Alpi, acquisita al prot. reg. con n. 612568 del 07/11/2025.
VISTA la nota n. 634485 del 20/11/2025, con cui la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico-Forestali – U.O. Servizi Forestali, rilevato che l’intervento non interessa superfici boscate e che la ricomposizione finale dell’area risulta corrispondente all’autorizzazione originaria, ha espresso il proprio nulla osta;
VISTA la nota n. 649858 del 01/12/2025 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/11/2025, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 676903 del 16/12/2025, con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con suindicata nota n. 649858 del 01/12/2025;
VISTA la nota n. 14074 del 13/01/2026, con cui la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio parere con condizioni;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, il proponente, tenuto conto dei tempi per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 30 (trenta) anni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 63/25) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V° alla parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/03/2026:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Bertagno Angelo S.r.l., con sede legale in Via Sottocanevoi, 69/A – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), C.F. e P.IVA 00786430256, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 521021 del 02/10/2025;
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
PRESO ATTO che il progetto prevede il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, denominata “Lasta Boschet”, già autorizzata con D.G.R. n. 4772 del 20/09/1995;
PRESO ATTO che l’istanza in argomento, dal punto di vista amministrativo, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava come previsto dalla L.R. n. 13/2018, art. 16, comma 1: “Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’ articolo 12 (termini per la coltivazione), la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1 (decadenza), il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione” e al successivo comma 2 che “La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21 (adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione)”;
PRESO ATTO che la suindicata D.G.R. n. 4772 del 20/09/1995, prevedeva la scadenza per i lavori di estrazione al 31/12/2005 e al 31/12/2006 per quelli di sistemazione;
PRESO ATTO che con successivi Decreti si sono prorogati i termini di coltivazione; in particolare l’ultima proroga è stata rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 179 del 31/03/2021, per la durata di anni 5, e che tale termine rappresentava la scadenza ultima e inderogabile per la conclusione dei lavori di estrazione ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. n. 13/2018;
TENUTO CONTO che il proponente, non avendo concluso i lavori di coltivazione entro la data del 31/03/2026, ha presentato in data 02/10/2025 l’istanza in argomento, finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2018, con le modalità previste all’articolo 10 e seguenti ossia, nella sostanza, quelle previste per il rilascio di una nuova autorizzazione;
PRESO ATTO che l’intervento presentato ricalca il piano di coltivazione in essere, e autorizzato con provvedimento D.G.R. n. 4772 del 20/09/1995, senza modifiche a superfici e volumi;
PRESO ATTO che il piano di coltivazione proposto è sostanzialmente la prosecuzione e il completamento di quanto sino a oggi realizzato nel sito di cava, e prevede di movimentare complessivamente circa 26.910 m3, di cui 22.900 m3 di materiale commerciabile 4.000 m3 di scarto di estrazione/lavorazione, sufficienti alle necessità del programma di sistemazione;
PRESO ATTO che la ditta prevede tra la tempistica di scavo e il ripristino ambientale una concessione di coltivazione della cava pari a 30 anni;
TENUTO CONTO del quantitativo di materiale commerciabile ancora disponibile dichiarato dal proponente, e considerato che trattasi della parte residuale del progetto autorizzato nel 1995, che prevedeva l’esaurimento della cava in 10 anni, si ritiene congruo che l’intervento possa essere autorizzato per un massimo di 20 anni;
RITENUTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto coerentemente con quanto previsto dalla L.R. n. 13/18, nonché per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità sia di 21 (ventuno) anni;
PRESO ATTO del parere espresso dall’Ufficio che la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico-Forestali – U.O. Servizi Forestali che, con nota registrata al prot. reg. n. 634485 del 20/11/2025, evidenzia che l’intervento non interessa superfici boscate e che la ricomposizione finale dell’area risulta corrispondente all’autorizzazione originaria,
PRESO ATTO che nella medesima nota la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico-Forestali – U.O. Servizi Forestali ha comunicato di non individuare elementi ostativi al rinnovo dell’autorizzazione;
PRESO ATTO del parere espresso dal Comune di Ponte nelle Alpi, acquisito al protocollo regionale con n. 612568 del 07/11/2025, in cui “esprime parere favorevole, dal momento che il sito di cava interessa il medesimo contesto già assentito con precedente atto autorizzativo regionale. Non rileva, inoltre, elementi ostativi ai fini ambientali che possano derivare dalle fasi lavorative, ritenendo nel contempo sufficientemente garantito il ripristino paesaggistico dell’area attraverso il proposto intervento di messa a dimora di adeguato impianto vegetativo al termine del periodo di coltivazione”;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la matrice rumore, il proponente ha integrato la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e che, alla luce degli elementi esaminati, si ritiene che la documentazione acustica integrata risponda in modo completo a tutte le richieste di integrazione formulate dalla Regione del Veneto con nota n. 649858 del 01/12/2025;
VALUATO che i dati presentati supportino adeguatamente la conclusione che l’attività estrattiva, nelle modalità descritte, rispetterà i limiti acustici previsti dalla normativa vigente;
VALUTATO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
PRESO ATTO che, secondo quanto dichiarato dal proponente, il progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava non comporta interferenze dirette con i siti protetti appartenenti alla Rete Natura 2000 più vicini all’area di intervento;
VISTO il parere motivato positivo n. 77/2026, rilasciato dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, con le seguenti condizioni d’obbligo:
- G15. Utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, di origine certificata, e coerenti con la locale vegetazione [Serie prealpina orientale neutrobasifila del carpino bianco (Ornithogalo pyrenaici-Carpino betuli sigmetum)] nell’esecuzione delle opere a verde, compresi i ripristini morfologici e gli interventi di rinaturalizzazione;
- G16. Adottare le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie floristiche esotiche invasive previste dalla Strategia regionale ai sensi del D.lgs. n. 230/2017, in particolare nei settori interessati da scavo, sterro e riporto ovvero in quelli destinati al deposito e accumulo di materiale terrigeno, sia in fase ante operam che post operam, informando la struttura regionale competente in materia;
- G21. Documentare il rispetto delle misure di precauzione previste e/o delle Condizioni d’Obbligo. Dovrà essere fornita dichiarazione asseverata all’Autorità competente per la VINCA ai fini della pubblicazione per l’attività di sorveglianza ad opera del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA);
- S16. Provvedere alla gestione (con l’eventuale irrigazione di soccorso) e alla manutenzione (con la sostituzione di almeno l’80% delle fallanze) nei tre anni successivi all’esecuzione dell’impianto arboreoarbustivo, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle eventuali specie alloctone.
CONSIDERATO che il suddetto parere contiene alcune condizioni d’obbligo che il proponente dovrà rispettare;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’istanza di “Rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata “Lasta Boschet” già autorizzata con D.G.R. n. 4772 del 20/09/1995” in Comune di Ponte nelle Alpi (BL), presentato dalla società Bertagno Angelo S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, nel rispetto delle valutazioni sopra riportate e per i motivi esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 11/03/2026, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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