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Bur n. 37 del 27 marzo 2026


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE n. 11942 del 17 marzo 2026

Approvazione del modello regionale da presentare tramite SUAP alla Regione per la richiesta di prenotazione per la modifica di denominazione di agenzia di viaggio già legittimamente operante. L.R. n. 11/2013, articoli 37 e 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019.

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale da presentare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione, per la richiesta di prenotazione per la modifica di denominazione di agenzia di viaggio già legittimamente operante.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- l'articolo 37 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 22 del 6/9/2023, pubblicata nel BUR n.120 del 8/9/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede al comma 4, lettera c) : "un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line";

- l'articolo 38 della suddetta L.R. n. 11/2013, nel testo attualmente vigente, prevede, ai commi 1 e 2, l'obbligo per il titolare dell'agenzia di viaggio di presentare alla Giunta regionale rispettivamente una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché la comunicazione di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di SCIA;

- l'articolo 38 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 22/2023, prevede al comma 5 quanto segue: "Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all'obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito";

- l'articolo 49 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 3 della L.R. n.22/2023, prevede alla lettera h) del comma 3, una sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 2.000 per : "il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38 o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito."

- l'articolo 49 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 3 della L.R. n.22/2023, prevede il comma 6 bis "Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale";

- ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'art.37 della L.R.n.11/2013, la denominazione di un'agenzia di viaggio deve essere diversa dalla denominazione di un'altra agenzia di viaggio già operante sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane;

- la DGR n.768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n.65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell'art.38 della L.R.n.11/2013, le direttive sugli obblighi informativi delle agenzie di viaggio nei confronti degli enti pubblici;

- ai sensi dell'art.3 dell'Allegato B della DGR n.768/2019, prima di avviare l'attività di una nuova agenzia di viaggio, l'interessato presenta apposita richiesta, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, di prenotazione della denominazione da lui scelta per la propria agenzia, secondo un modello regionale;

- ai sensi del citato art.3, l'Ufficio dell'Unità organizzativa regionale della Direzione Turismo, territorialmente competente per le agenzie di viaggio in conformità alla DGR n.571/2021, procede con la prenotazione della denominazione dell'agenzia di viaggio richiesta, sul portale www.infotrav.it del sistema informativo INFOTRAV, che comprende la banca dati nazionale delle agenzie di viaggio e turismo;

- ai sensi del citato art.3, il suddetto Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della citata richiesta comunica all'interessato l'avvenuta prenotazione della denominazione di agenzia di viaggio;

DATO ATTO CHE

- la pubblicazione della citata DGR n.768/2019 nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell'articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;

- il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 273 del 13 settembre 2023 ha approvato il modello regionale di richiesta di prenotazione di denominazione per apertura di agenzia di viaggio che opera esclusivamente in modalità on line e quindi senza ufficio aperto al pubblico;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 27 gennaio 2025 è stato effettuato un assestamento organizzativo delle strutture afferenti all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con la soppressione della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale e il contestuale trasferimento di parte delle sue competenze alla Direzione Turismo, che assume la nuova denominazione di Direzione Turismo e Marketing Territoriale a decorrere dal 1° febbraio 2025;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della modifica della lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 della citata legge regionale risulta ora necessario predisporre un apposito modulo per la richiesta di prenotazione di modifica di denominazione per apertura di agenzia di viaggio già legittimamente operante esclusivamente in modalità on line;

- il contenuto del modello regionale della richiesta in oggetto deve essere adeguato alle modifiche normative sopra descritte e deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali;

- in conformità al principio di semplificazione amministrativa, si deve, inoltre, ridurre il numero di modelli regionali utilizzati dalle agenzie di viaggio, anche per facilitarne la reperibilità nel SUAP;

RITENUTO OPPORTUNO

- applicare il procedimento, disciplinato dall'art.3 dell'Allegato B della DGR n.768/2019, nel caso di prenotazione di denominazione originaria dell'agenzia di viaggio, su richiesta del titolare della stessa prima della presentazione della SCIA, per analogia anche nel caso di prenotazione di modifica della denominazione dell'agenzia di viaggio, già legittimamente operante, sempre su richiesta del titolare della stessa;

- approvare un unico modello regionale di cui all'Allegato A, di richiesta di prenotazione di modifica di denominazione delle agenzie di viaggio già legittimamente operanti, applicabile sia a quelle già operanti in modalità esclusivamente on line, sia a quelle con sede fisica già operanti con un ufficio aperto al pubblico, in forza di una SCIA presentata alla Regione ai sensi del vigente art.38 della L.R.n.11/2013 oppure in forza di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana ai sensi dell'abrogato art.66 della L.R.n.33/2002 o dell'abrogato art.5 della L.R.n.46/1986;

- revocare, ai sensi dell'art.21 quinquies della L.n.241/1990, il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.190 del 6 settembre 2019, approvante il modello regionale, valido solo per le agenzie di viaggio con ufficio aperto al pubblico, riguardante la richiesta di prenotazione di denominazione per modifica di denominazione, ai sensi degli articoli 37 e 38 della L.R.n.11/2013, in quanto sostituito dal modello regionale in oggetto, applicabile sia alle agenzie di viaggio con sede fisica sia a quelle operanti esclusivamente on line;

- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle richieste di prenotazione di denominazione per modifica di denominazione di agenzia di viaggio presentate alla Regione, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DPR n. 160/2010, la richiesta in oggetto è presentata dal titolare dell'agenzia tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione;

- in conformità alla DGR n.571/2021, la citata richiesta è oggetto degli accertamenti, atti e comunicazioni tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e dell'art. 2 del DPR. n.160/2010;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di richiesta in oggetto;

- disporre che il titolare dell'agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di richiesta in oggetto debitamente compilato, tramite SUAP, alla Regione del Veneto all'indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it ; 

- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale
 https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L. n. 241/1990; il D.lgs. n. 59/2010, il D.lgs. n. 79/2011; il D.lgs. n.159/2011; il DPR n.160/2010; la L.R. n.46/1986; la L.R.n.33/2002; la L.R. n. 54/2012; la L.R. n.11/2013; la DGR n. 768/2019; la DGR n. 571/2021; la DGR n 60/2025; il DDR 190/2019; il DDR n.273/2023;

decreta

1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.190 del 6 settembre 2019, approvante il modello regionale, valido solo per le agenzie di viaggio con sede fisica con ufficio aperto al pubblico, riguardante la richiesta di prenotazione di denominazione per modifica di denominazione, ai sensi degli articoli 37 e 38 della L.R.n.11/2013;

2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle richieste di prenotazione di denominazione per modifica di denominazione di agenzia di viaggio presentate alla Regione, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

3. di approvare, per i motivi e nei casi indicati in premessa, nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di richiesta di prenotazione di modifica di denominazione di agenzia di viaggio già legittimamente operante valido sia per le agenzie di viaggio con sede fisica con ufficio aperto al pubblico, sia per le agenzie operanti in modalità esclusivamente on line;

4. di disporre, per i motivi citati in premessa, che il titolare dell'agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di richiesta debitamente compilato, tramite SUAP, alla Regione del Veneto all'indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it ;

5. di inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale 
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;

6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Stefano Sisto

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_578952.PDF

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