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Bur n. 37 del 27 marzo 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 11937 del 17 marzo 2026

Definizione della procedura operativa per il coordinamento tra la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e le strutture a suo supporto ai sensi del DPGR 12 giugno 2025, n. 28, quali i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, la UOC Servizio Epidemiologico Regionale e la UOC Screening di Azienda Zero per la valutazione degli aspetti sanitari nell'ambito dei procedimenti di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si intende definire la procedura operativa per il coordinamento tra la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e le strutture a suo supporto ai sensi del DPGR 12 giugno 2025, n. 28, quali i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, la UOC Servizio Epidemiologico Regionale e la UOC Screening di Azienda Zero per la valutazione degli aspetti sanitari nell'ambito dei procedimenti di VIA.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (alias Testo unico ambientale), che ha attuato la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della novella comunitaria, cambia il paradigma di "impatto ambientale", il quale non si limita più alla valutazione degli effetti sull'ambiente e sugli ecosistemi, ma comprende anche le conseguenze dirette e indirette sulla salute umana e sulla popolazione, secondo un approccio sistemico in cui la dimensione sanitaria non costituisce più un profilo autonomo e separato, bensì parte integrante dell'analisi complessiva degli impatti derivanti dal progetto;

DATO ATTO, infatti, che l'art. 4, comma 4, lett. b) chiarisce che "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita";

VISTA la L.R. 27 maggio 2024, n. 12, recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", che ha provveduto ad un riordino organico della normativa regionale in materia ambientale e ha recepito contestualmente le modifiche apportate al Testo unico ambientale. L'art. 2 prevede, infatti, che la finalità della Legge è quella di salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente, di razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali, di favorire la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché di promuovere la protezione della salute della popolazione e i livelli di qualità della vita umana;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024 che disciplina il Comitato tecnico regionale VIA quale organo tecnico-istruttorio competente a formulare il parere regionale in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione e al quale devono prendere parte le professionalità competenti nelle varie materie coinvolte, tra cui anche nella materia della "Salute e igiene pubblica";

DATO ATTO che il comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 12/2024 demanda ad un provvedimento del Presidente della Giunta regionale l'istituzione del Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti: 

  • il Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
  • il Direttore della Direzione competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente; 
  • i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui all'art. 10, comma 1; 
  • il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
  • i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, o loro sostituti, competenti nelle materie di cui all'art. 10, comma 1;

VISTA la DGR 18 giugno 2024, n. 680 che, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 12/2024, introduce la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale, comprensiva della nomina dei relativi gruppi istruttori, nonché delle modalità di selezione dei consulenti esterni;

DATO ATTO che all'art. 4, comma 1 dell'Allegato A alla citata deliberazione di Giunta è precisato che al fine di esaminare le singole istanze, "il Presidente o il Vicepresidente del Comitato nomina un gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell'intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali";

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del medesimo art. 4 le attività del gruppo istruttorio prevedono lo svolgimento di uno o più incontri tecnici con le tempistiche e modalità definite dal Coordinatore e che ciascun componente è chiamato a "contribuire alla stesura della relazione istruttoria in relazione alle specifiche competenze attribuite alla struttura o ufficio di appartenenza, assicurando il rispetto delle tempistiche previste dal procedimento amministrativo secondo la programmazione definita dal Coordinatore nell'ambito dei lavori del gruppo istruttorio". Tale relazione istruttoria è successivamente sottoposta all'approvazione del Comitato VIA;

VISTO il Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 che, in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 12/2024, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui al Titolo III, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relative a progetti di interventi e opere la cui competenza è attribuita alla Regione, con particolare riguardo alla definizione degli indirizzi e criteri per lo svolgimento delle procedure, l'individuazione dell'autorità competente, le attività di monitoraggio e controllo, il regime sanzionatorio, la determinazione degli oneri a carico dei proponenti, le modalità di partecipazione e consultazione, il coordinamento dei procedimenti e la gestione dell'archivio informatico dei dati;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2025, n. 12 che, in attuazione all'art. 10, comma 3 della L.R. n. 12/2024, ha istituito formalmente il Comitato tecnico regionale VIA, la cui composizione contempla le materie di cui all'art. 10, comma 1 della medesima Legge regionale, tra cui figura anche la "Salute e igiene pubblica";

DATO ATTO che il nuovo Comitato tecnico regionale VIA si compone delle seguenti strutture regionali:

  • Area Tutela e Sicurezza del Territorio; 
  • Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso; 
  • Direzione Ambiente e Transizione ecologica; 
  • Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici; 
  • Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico; 
  • Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali; 
  • Direzione Pianificazione territoriale; 
  • Direzione Infrastrutture e Trasporti; 
  • Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria; 
  • Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

PRECISATO che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria è competente per la materia della "Salute e igiene pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 28 che ha precisato la posizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in seno al Comitato VIA e la portata del contributo che la stessa è tenuta a fornire dal punto di vista della valutazione degli effetti sulla salute;

CONSIDERATO che il DPGR n. 28/2025 prevede che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria possa avvalersi del supporto tecnico dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, della UOC Servizio Epidemiologico Regionale (SER) e della UOC Screening di Azienda Zero al fine di definire la propria posizione in seno al Comitato VIA e rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore della medesima Direzione la definizione delle modalità con cui acquisire tale supporto istruttorio, nonché il supporto metodologico e valutativo degli organismi centrali preposti a valutazioni nell'ambito di interesse;

RITENUTO, pertanto, di definire e regolare i rapporti tra la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, la UOC Servizio Epidemiologico Regionale (SER) e la UOC Screening di Azienda Zero come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare le modalità e le tempistiche del supporto tecnico che tali Enti e strutture dovranno fornire coerentemente e compatibilmente con quanto sancito nell'allegato A alla DGR n. 680/2024 ("Funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA");

PRECISATO che il supporto tecnico dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, della UOC Servizio Epidemiologico Regionale (SER) e della UOC Screening di Azienda Zero sarà richiesto solo qualora la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria sarà nominata nel gruppo istruttorio per la valutazione degli aspetti di possibile interesse sanitario;

VISTA la L.R. n. 56 del 14 settembre 1994; 

VISTA la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016; 

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di definire e regolare i rapporti tra la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, la UOC Servizio Epidemiologico Regionale (SER) e la UOC Screening di Azienda Zero come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare le modalità e le tempistiche del supporto tecnico che tali Enti e strutture dovranno fornire coerentemente e compatibilmente con quanto sancito nell'allegato A alla DGR n. 680/2024;

3. di dare atto che il supporto tecnico dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, della UOC Servizio Epidemiologico Regionale (SER) e della UOC Screening di Azienda Zero sarà richiesto solo qualora la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria sarà nominata nel gruppo istruttorio per la valutazione degli aspetti di possibile interesse sanitario;

4. di comunicare il presente provvedimento ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto e ad Azienda Zero;

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Francesca Russo

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_578900.PDF

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