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Bur n. 38 del 31 marzo 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 133 del 03 marzo 2026

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a attraversamento del canale Bisatto con metanodotto DN 1400 "Import. addizionali dalla Russia" in loc. Fornasette al confine tra la località Barbarano Vic. del comune di Barbarano Mossano e il comune di Villaga. Ditta: SNAM RETE GAS SPA. Pratica n. 04_16574A.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rinnova la concessione idraulica per attraversamento del canale Bisatto con metanodotto DN 1400 “Import. addizionali dalla Russia“ in loc. Fornasette al confine tra la località Barbarano Vic. del comune di Barbarano Mossano e il comune di Villaga a favore di SNAM RETE GAS SPA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rinnovo di concessione idraulica in data 22.10.2024, pervenuta il 19.12.2024 - Prot. n. 647417.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 16 del 07.02.2005 fu rilasciata alla ditta SNAM RETE GAS SPA, la concessione per attraversamento del canale Bisatto con metanodotto DN 1400 “Import. addizionali dalla Russia“ in loc. Fornasette al confine tra la località Barbarano Vic. del comune di Barbarano Mossano e il comune di Villaga, regolata dal disciplinare n° 39 di Rep. del 31.01.2005;
  • con istanza in data 22.10.2024, pervenuta il 19.12.2024 - Prot. n. 647417, la ditta SNAM RETE GAS SPA , con Sede a SAN DONATO MILANESE in Piazza Santa Barbara n. 7 C.F. e Partita Iva 10238291008 ha chiesto il rinnovo di detta concessione;

ACCERTATO con sopralluogo che i manufatti non recano pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 27.09.2004 con voto n° 233;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 537 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la DGR n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n.° 308 del 02/09/2019, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54/2012, art. 18;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14/12/2018 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.

decreta

art. 1. alla ditta SNAM RETE GAS SPA, con Sede a SAN DONATO MILANESE in Piazza Santa Barbara n. 7 C.F. 10238291008 Partita Iva 10238291008 è rinnovata la concessione idraulica per attraversamento del canale Bisatto con metanodotto DN 1400 “Import. addizionali dalla Russia“ in loc. Fornasette al confine tra la località Barbarano Vic. del comune di Barbarano Mossano e il comune di Villaga;

art. 2. le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 31.01.2005 Rep. n° 39, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento;

art. 3. la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;

art. 4. il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

art. 5. per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2026, di euro 231.95 (duecentotrentuno/95) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;

art. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971 e D.Lgs. n. 104/2010), nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto ritenuto illegittimo o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Rimangono ferme, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 T.U. n. 1775/1933, le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque (TRAP) e la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) per i provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di acque pubbliche che devono essere impugnati nel termine di 60 giorni dalla data della notifica o della piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

art. 7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

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