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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 6 del 13 marzo 2026
GTC DEVELOPMENT S.r.l. Realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di immissione richiesta pari a 9.504,00 KW da realizzarsi in Via Bosco. Comune di localizzazione: Bovolone (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice rintracciabilità E-distribuzione: 470929200. Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo alla "Realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di immissione richiesta pari a 9.504,00 KW da realizzarsi in Via Bosco. Comune di localizzazione: Bovolone (VR)", presentato dalla ditta GTC DEVELOPMENT S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da GTC DEVELOPMENT S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale prot. n. 602419 del 03/11/2025; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prot. n. 617804 del 11/11/2025; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/03/2026, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
CONSIDERATO che il Regolamento attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è entrato in vigore il 20/01/2025 e che quindi per il procedimento in esame trova applicazione la nuova disciplina regionale;
VISTA la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTO il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
VISTO il D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L.12 luglio 2024, n. 101 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
VISTO il DL n. 175 del 21/11/2025, convertito con modificazioni con legge n. 4 del 15/01/2026, “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera d-ter), denominata “impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole” in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015;
VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da GTC DEVELOPMENT SRL (C.F. 03229100213), con sede legale in Via Alberto Dominutti n. 20, 37135 Verona (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota prot. n. 602419 del 03/11/2025;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di immissione richiesta pari a 9.504,00 KW da realizzarsi in Via Bosco in Comune di Bovolone (VR). L’impianto si collegherà tramite elettrodotto interrato alla C.P. (Cabina Primaria) BOVOLONE, relativamente a cui è in corso un tavolo tecnico per l’adeguamento elettrico. Alla richiesta di connessione alla rete elettrica di e-distribuzione dell’impianto è stato attribuito il codice di rintracciabilità: 470929200.
VISTA la nota n. 617804 del 11/11/2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTO inoltre, che ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 5;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/11/2025 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 648268 del 28/11/2025;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti comunicazioni:
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti ulteriori comunicazioni:
CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/12/2025 e in tale sede il Comitato ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 696496 del 29/12/2025, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno inviato alla ditta la richiesta delle integrazioni di cui sopra.
VISTE le integrazioni inviate dal proponente acquisite al protocollo regionale nn. 43191, 43202, 43631, 43686, 43697, 43716, 43842, 43852, 43874 e 43888 del 28/01/2026.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 69/25) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 11/03/2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
“vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;
VISTA l’istanza presentata dalla Società GTC DEVELOPMENT S.r.l., per l’intervento in oggetto con nota acquisita al prot. prot. n. 602419 del 03/11/2025.
PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di immissione richiesta pari a 9.504,00 KW da realizzarsi in Via Bosco in Comune di Bovolone (VR). L’impianto si collegherà tramite elettrodotto interrato alla C.P. (Cabina Primaria) BOVOLONE, relativamente a cui è in corso un tavolo tecnico per l’adeguamento elettrico. Alla richiesta di connessione alla rete elettrica di e-distribuzione dell’impianto è stato attribuito il codice di rintracciabilità: 470929200.
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti.
VISTI E CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti.
VISTA la richiesta di integrazioni effettuata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/12/2025 e la documentazione integrativa presentata dal proponente, acquisita al protocollo regionale nn. 43191, 43202, 43631, 43686, 43697, 43716, 43842, 43852, 43874 e 43888 del 28/01/2026.
TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 anni (cinque).
RITENUTA congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
PRESO ATTO che in riferimento al quadro programmatico, dall’analisi dell’istruttoria svolta emerge che:
CONSIDERATO che riguardo ai criteri di idoneità dell’area all’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, l’area dell’impianto rientra nella seguente tipologia:
CONSIDERATO che il proponente ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il presente progetto prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 175/2025, convertito con L. n. 4/2026, con il quale sono state ridefinite le aree idonee, mediante l’introduzione dell’art. 11-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e la abrogazione degli articoli 20 e 22 del D.Lgs. n. 199/2021 da parte del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175.
CONSIDERATO che il proponente, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Veneto prot. n. 696496 del 29/12/2025, ha aggiornato l’elaborato R15 denominato “Relazione idoneità delle Aree” (cod.VER.ASS.VIA009-R15_r01) alla luce della nuova normativa, da cui risulta che l’area dell’impianto non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 11-bis del D. Lgs. n. 190/2024, come modificato dal D.L. n. 175/2025.
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 175/2025 stabilisce che le nuove disposizioni sulle aree idonee si applichino alle procedure di valutazione ambientale per le quali la verifica della completezza della documentazione a corredo del progetto è compiuta successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.
RITENUTO pertanto che per la verifica di assoggettabilità a VIA resti valida l’analisi dell’idoneità delle aree ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, mentre in fase di richiesta di autorizzazione dell’impianto la verifica dovrà essere condotta con riferimento alla vigente normativa.
CONSIDERATO che riguardo ai criteri di presuntiva non idoneità dell’area all’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della normativa vigente:
CONSIDERATO che, riguardo il rispetto delle “Linee Guida del MITE in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022, con le integrazioni di gennaio 2026 il proponente ha inviato una versione aggiornata della Relazione Agronomica, in cui sono aggiornati i calcoli dei requisiti A1, A2 e B1, approfondendo le superfici coinvolte, i redditi e le riduzioni attese, rispondendo in maniera congrua alla richiesta di integrazioni. Pertanto risultano rispettati i requisiti delle “Linee Guida del MITE in materia di Impianti Agrivoltaici”.
PRESO ATTO dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Impresa (ATI), firmato il 31/10/2025 dai rappresentanti legali della GTC DEVELOPMENT s.r.l., e del soggetto individuato come conduttore delle superfici agricole, AGRI FRUITS SRL AGRICOLA, da cui risulta che quest’ultimo si impegna alla “completa e diligente esecuzione del piano aziendale di coltivazione…così come negli elaborati di progetto…”, rispettando pertanto quanto previsto dal comma 4bis dell’art. 4 della L.R. n. 17/2022.
CONSIDERATO che, riguardo le opere di mitigazione a verde, il proponente ha adottato le modifiche suggerite con le richieste di integrazioni della Regione Veneto (prot. reg. n. 696496 del 29/12/2025), con il risultato che l’intervento di mitigazione appare ora più in linea con la logica schermante dell’impianto complessivo.
PRESO ATTO che le tipologie di specie proposte per gli interventi di mitigazione risultano in linea con la logica di continuità ecologica dell’area poiché viene proposto l’utilizzo di specie autoctone ed ecologicamente coerenti, nonché in linea con quanto riportato nell’Allegato C “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta” di cui alla DGR 1242/2020 “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della Legge regionale n. 13/2003”.
RITENUTO di raccomandare che nell’ambito della fase esecutiva dell’intervento di mitigazione venga garantito l’utilizzo di “materiale di propagazione di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. n. 386 del 10 novembre 2003” e prediletto l’impiego di materiale vivaistico giovane anziché quello a pronto effetto secondo quanto previsto dalle linee guida di cui sopra, nonché si prevedano adeguate modalità di pacciamatura per la fascia di mitigazione e le relative modalità di manutenzione programmata.
PRESO ATTO della nota prot. n. 39501-P del 11/12/2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in cui si evidenzia che “gli interventi comportanti opere di scavo siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione di opportune misure di tutela. Tali indagini saranno effettuate da archeologi in possesso dei prescritti requisiti professionali, con oneri non a carico di questo ufficio, che si riserva la direzione scientifica di dette indagini.
Modalità e tempi di esecuzione dell’intervento dovranno essere preventivamente concordati con questa Soprintendenza che resta in attesa di riscontro”.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/20026, la VIA comprende la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del Decreto n. 357 del 1997.
CONSIDERATO che l’intervento in argomento non si realizza all’interno dei siti della rete Natura 2000, e che il sito più vicino, “Palude del Feniletto – Squazzo del Vallese”, è localizzato a nord dell’impianto ad una distanza di 3,05 km.
PRESO ATTO del Parere Motivato n. 78 del 02/03/2026, per la realizzazione dell’impianto agrovoltaico in oggetto, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), che conclude:
“DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del Sito della rete Natura 2000 e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell’integrità del medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta, indiretta e/o cumulativa;
TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell’istruttoria tecnica;
RICONOSCIUTO che l’intervento in argomento non determina un’incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA “Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)”, il seguente
P A R E R E M O T I V A T O P O S I T I V O
per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di immissione richiesta pari a 9504,00 kw nel comune di Bovolone (VR)”.
CONSIDERATO che il proponente ha dimostrato il rispetto del limite di esposizione e dei valori di attenzione/obiettivi di qualità di cui al DPCM 08/07/2003 in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
CONSIDERATO che il progetto, con le caratteristiche dichiarate dal proponente, è conforme alla L.R. 17/09 ed alle Linee Guida ARPAV in tema di inquinamento luminoso;
CONSIDERATO che:
CONSIDERATO che il materiale di scavo sarà gestito tutto all’interno del sito, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 (si veda anche art. 24, comma 1 del DPR 120/2017) dovrà comunque sempre essere verificata prima dell’inizio dei lavori.
PRESO ATTO dell’analisi degli impatti cumulativi effettuata dal proponente, da cui risulta che nel raggio di 1 km dall’impianto in esame è presente un impianto agrivoltaico con potenza nominale pari a 5.078,70 kW, proposto dalla Gordiano S.r.l. e recentemente autorizzato dal Comune di Bovolone con PAS pubblicata sul BUR n. 125 del 20/09/2024.
PRESO ATTO che dell’analisi di cui sopra, non risultano impatti cumulativi relativi a suolo, paesaggio e viabilità.
PRESO ATTO che il proponente, con le integrazioni di gennaio 2026, ha fornito evidenza documentale dell’avvenuta trasmissione al gestore di rete della richiesta di validazione del progetto definitivo delle opere di rete (PTO), corredata degli elaborati trasmessi al gestore di rete per la validazione.
CONSIDERATO comunque che risulta ancora in corso il tavolo tecnico per l’adeguamento elettrico della Cabina Primaria (CP) Bovolone, ove l’impianto in oggetto si dovrà connettere.
RITENUTO che in sede di procedimento abilitativo/autorizzatorio dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
Inoltre il proponente:
RITENUTO che, in fase di Autorizzazione Unica potrà essere ritenuta esaurita la fase di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per la documentazione progettuale presentata nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in corso, e pertanto qualsiasi variante progettuale che dovesse essere presentata successivamente nell’ambito del procedimento di A.U. che verrà avviato su istanza di parte, dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall’autorità competente in materia di VIA.
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di immissione richiesta pari a 9.504,00 KW da realizzarsi in Via Bosco, nel Comune di Bovolone (VR), in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 11/03/2026, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante.
PRESO ATTO che successivamente alla riunione del Comitato Tecnico Regionale VIA è pervenuta la nota di TERNA Rete Italia, acquisita al protocollo regionale con n. 161129 del 02/03/2026, con cui si comunica che il progetto in esame risulta compatibile con l’Elettrodotto a 220kV “BUSSOLENGO SAN SALVAR – FERRARA”, cod. 22.219D1, tra i sostegni n. 149 e n. 150, di Terna S.p.A., in quanto il cavidotto di connessione del progetto, sottopassante alla campata in oggetto, è interrato; il progetto dovrà, in ogni caso, essere realizzato nel rispetto di tutte le Norme specificatamente applicabili e tenendo conto che eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni.
decreta
Cesare Lanna
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